Verifica fiscale: anche se irregolare, mantiene il valore per l’accertamento del fatto di rilevanza penale
Tributi – Modello Unico persone fisiche – Reati tributari – Art. 4 d.lgs. n. 74/2000 – Verifica fiscale – Irregolarità – Effetti sull’accertamento penale del fatto – Notizia criminis – Utilizzabilità degli elementi raccolti in assenza della specifica autorizzazione amministrativa – Responsabilità – Causa di invalidità – Esclusione – Ragioni
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9140 del 5 marzo 2025, tornando sul complicato rapporto tra processo tributario e penale e analizzando, in particolare, l’irregolarità formale dell’autorizzazione all’accesso domiciliare, di cui all’art. 52, DPR 633/1972, ha oggi affermato che tale irregolarità, pur potendo essere ritenuta causa di invalidità dell’accertamento fiscale, non riverbera i propri effetti sull’accertamento del fatto di reato.
Infatti, la questione sulla quale sono chiamati a statuire i Giudici di legittimità, verte sulla possibilità di stabilire se sia o meno da ritenersi legittimo, e di conseguenza utilizzabile, il sequestro del materiale probatorio rilevante ai fini dell’accertamento fiscale, ma anche all’eventuale utilizzazione in sede penale conseguente, però, ad una perquisizione illegittima.
Rammentiamo che al riguardo la giurisprudenza tributaria della Suprema Corte (v. Ord. n. 14701/2018) ha ribadito e rafforzato la posizione assunta ormai da tempo, enucleando il principio di diritto attinente all’inutilizzabilità delle prove acquisite nei locali adibiti promiscuamente ad abitazione e sede dell’attività imprenditoriale in assenza dell’autorizzazione di cui al DPR 633/1972, art.52, come nello specifico odierno.
Dunque, in via di prima approssimazione, si nota la precisa volontà del legislatore di rimarcare la netta distinzione normativa di accesso a seconda che il locale sia esclusivamente a uso abitativo oppure a uso promiscuo; a tal proposito, secondo la Cassazione – Sent. n. 1383/2002 – l’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento non postula la inutilizzabilità degli stessi in mancanza di una specifica disposizione in tal senso. Ne consegue che gli organi preposti al controllo possono utilizzare tutti i documenti di cui siano venuti in possesso, pur essendo necessaria una verifica della loro attendibilità, in considerazione dei limiti di utilizzabilità derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico.
Ulteriore apporto per una definizione della questione si ha con la sentenza n. 14278/2022, emessa dalla Corte di Cassazione, che offre un’importante riflessione sulle dinamiche tra diritto fiscale e diritto penale, che si è pronunciata sulla validità degli accertamenti effettuati in assenza o con irregolarità formale dell’autorizzazione all’accesso domiciliare, come previsto dall’art. 52 del DPR 633/1972.
Tale pronuncia si inseriva in un contesto giuridico complesso, dove la distinzione tra attività amministrativa e attività di polizia giudiziaria giocava un ruolo cruciale per comprendere le conseguenze di eventuali irregolarità. La sentenza ha poi chiarito che, sebbene l’irregolarità formale dell’autorizzazione sia in grado d’invalidare l’accertamento fiscale, questa non ha ripercussioni sull’accertamento penale: ciò significa che le evidenze raccolte durante un accesso domiciliare non autorizzato possono comunque essere utilizzate nel procedimento penale.
Le ragioni di tale distinzione si radicano nella natura diversa delle due procedure, che richiedono trattamenti giuridici differenti.
L’accertamento fiscale è un’attività amministrativa, soggetta a regole specifiche. Il procedimento penale, invece, è regolato dal codice di rito e richiede il rispetto di norme più rigide. Il nostro ordinamento processuale tributario è, infatti, caratterizzato dal principio del cosiddetto “doppio binario”, secondo il quale, qualora una condotta abbia rilevanza sia sul piano amministrativo, sia su quello penale, il procedimento amministrativo e il processo tributario da un lato, e il procedimento penale dall’altro, procedono parallelamente e autonomamente, senza che l’uno interferisca sull’altro e viceversa. In particolare, il rapporto tra processo tributario e processo penale è regolato segnatamente dall’articolo 20 del D.lgs. 74/2000, secondo cui “… il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione”. Tenuto conto della suddetta separazione dei processi, nel concreto, il giudice tributario e quello penale prendono in considerazione, con opportuna attenzione, quanto vagliato e dedotto dall’altro giudice, nonché quanto compiuto dall’Amministrazione finanziaria.
Il giudice penale deve infatti fare riferimento alla normativa tributaria per quanto riguarda le modalità di determinazione del quantum debeatur, ma non può acriticamente recepire quanto accertato in sede amministrativa dagli uffici del Fisco: tuttavia, può accadere che i due processi si concludano con accertamenti contrastanti di un medesimo fatto. Viceversa e sempre sul punto, la suprema Corte ha del resto già affermato che un’assoluzione in sede penale non impedisce al giudice tributario una valutazione dei fatti conforme alla tesi dell’Amministrazione finanziaria (v. Cass. n. 16865/2021). Le violazioni formali in ambito fiscale non compromettono l’accertamento del reato, sebbene possano avere altre conseguenze.
In sostanza, la documentazione ottenuta con l’accesso domiciliare ritenuto invalido ai fini fiscali, proprio per la sua natura di attività amministrativa è sempre utilizzabile, quale notitia criminis e, quindi, non proietta i propri effetti sull’accertamento penale del fatto di reato, posto che all’accesso domiciliare, per la sua natura di attività amministrativa, non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per le attività di polizia giudiziaria (v. Cass. Sent. n. 6798/2015, e n. 12017/2007).
Peraltro, l’odierna interpretazione si attiene alle definizioni vigenti della stessa Corte, come precedentemente affermato anche dalla pronunzia n.14278/2022, “… Secondo l’insegnamento di questa Corte, la violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell’ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l’inutilizzabilità o la nullità dell’atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l’art. 220 disp. att. rimanda (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, Pelini, Rv. 269299-01, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi poiché non erano state indicate né dedotte le violazioni codicistiche che avrebbero determinato l’inutilizzabilità del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza; in senso conforme, si veda, altresì, la più recente, Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Dichiara, Rv. 278423 – 01, che ha aggiunto che è onere di chi eccepisce l’inutilizzabilità, indicare, a pena di inammissibilità del ricorso, gli atti specificamente affetti dal vizio e l’incidenza degli stessi rispetto al provvedimento impugnato; richiamano e ribadiscono tale principio, ex plurimis, Sez. 3, n. 12004 del 16/02/2022, n.m.; Sez. 3, n. 43343 del 04/11/2021, n.m.; Sez. 7, n. 26417 del 07/05/2021, n.m.).
La normativa che regola i reati tributari, il D.lgs. 74/2000, si è in varie occasioni confrontata e rapportata con le disposizioni del Codice penale, ovvero con altre leggi speciali che intervengono in materia penale. Proprio per la loro peculiarità tali delitti hanno dato origini a numerosi dibattiti in dottrina e giurisprudenza, tra i quali è opportuno ricordare l’eventuale concorso di reati o assorbimento della norma generale in quella speciale, ovvero la combinazione delle norme di cui al D.lgs. 74/200 con alcuni istituti disciplinati dal codice di procedura penale.
Con riguardo al processo verbale di constatazione e alla sua utilizzabilità in ambito penale, si deve registrare come precedentemente anticipato, una giurisprudenza ormai consolidata che considera il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza quale atto amministrativo extraprocessuale, qualora emergano indizi di reato, e che sia necessario procedere secondo le modalità previste dall’art. 220 disp. att., poiché altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e risulta, quindi, non utilizzabile (Cass. Sent. n. 246599/2010 e n. 6881/2008). Ne consegue che la parte di documento compilata prima dell’insorgere degli indizi ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito. Il presupposto per l’operatività dell’art. 220 richiamato, cui segue il sorgere dell’obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire ai fini dell’applicazione della legge penale, è costituito dalla sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Cass, Sent. Sez. Un., n. 45477/2004).
In sostanza, gli Ermellini ricordano oggi che negli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza anche nel caso di invalidità dell’accertamento fiscale, non viene meno la notitia criminis emersa in sede di attività amministrativa e, appunto per questo, la verifica fiscale e l’accertamento di irregolarità fiscali non pregiudicano l’accertamento effettuato, essendo di fatto una valida notitia criminis per le responsabilità penali:la nullità dell’avviso di accertamento ha quindi effetti solo sul rapporto tributario, non incidendo sul riscontro del “reato fiscale” in sede penale. Inoltre, come ribadito dai Supremi Giudici, è legittimo l’utilizzo di un accertamento fiscale di tipo presuntivo per la verifica del superamento della soglia di punibilità del reato di omessa dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo anche che in precedenza la stessa Corte, con la sentenza n. 36491/2019, basandosi su atti ispettivi e di accertamento dell’Agenzia delle entrate ritenuti nulli, ha condannato un contribuente per il reato di omessa dichiarazione dei redditi spiegando che le “… patologie dell’avviso di accertamento non incidono sulla attitudine dell’atto a veicolare nel processo penale le informazioni che se ne possono trarre”.
Ha quindi ritenuto legittimo il superamento della soglia di punibilità penale, seppur la pretesa erariale derivava da un accertamento induttivo. Le due procedure sono infatti distinte: l’accertamento fiscale riguarda la correttezza delle dichiarazioni fiscali e il rispetto delle normative tributarie, mentre l’accertamento penale si concentra su comportamenti che violano la legge penale.
Un breve sguardo alla giurisprudenza passata ci ricorda anche che “… In materia di reati tributari, il giudice penale, mentre non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, può tuttavia con adeguata motivazione apprezzare gli elementi induttivi in detta sede valorizzati per trarne elementi probatori, che ritenga idonei a sorreggere il suo convincimento obiettivo ( Cass. n.28710/2017).
In breve e sintetizzando, se durante una verifica fiscale emergono elementi che possono configurare un reato, come l’evasione fiscale o la frode, le autorità competenti possono avviare un procedimento penale indipendentemente dalle eventuali irregolarità riscontrate nella verifica fiscale: in altre parole, le irregolarità fiscali non possono essere utilizzate come scusante per escludere la responsabilità penale in caso di comportamenti illeciti.
Tanto premesso e tornando al caso oggi in esame, un contribuente socio con quote dell’80% di una S.n.c., al fine di evadere l’imposta sui redditi, nella dichiarazione Modello Unico indicava un reddito imponibile non congruo a fronte di un reddito di partecipazione effettivamente percepito, come risultava dal pvc redatto dalla GdF. Rivoltosi al Tribunale, vedeva respinte le proprie tesi difensive, come successivamente anche dalla Corte di Appello. Rivoltosi allora in Cassazione, presentava un ricorso composto da sette motivi in cui essenzialmente riprendeva la tesi incentrata sulla asserita inutilizzabilità dell’attività di indagine effettuata in sede di verifica fiscale, con il presupposto che l’autorizzazione all’uso dei dati acquisiti dalla Guardia di Finanza fosse limitata alla persona fisica e non alla società di consulenza e, di conseguenza, che dall’eventuale invalidità dell’attività amministrativa svolta si voleva far discendere la totale inutilizzabilità nel processo penale degli elementi raccolti.
La Cassazione penale ha respinto tale ragionamento, proposto dalla parte ricorrente, affermando invece che: “…Nel confrontarsi con il motivo, qui nuovamente riproposto, incentrato sulla asserita inutilizzabilità dell’attività di indagine effettuata in sede di verifica fiscale – sul presupposto che l’autorizzazione all’uso dei dati acquisiti dalla Guardia di finanza fosse limitata alla persona fisica di e non alla società di consulenza – la Corte di merito ha espressamente indicato il principio, giusto il quale la mancanza o l’irregolarità formale dell’autorizzazione all’accesso domiciliare, di cui all’art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, pur potendo essere ritenuta causa di invalidità dell’accertamento fiscale, non riverbera i propri effetti sull’accertamento del fatto di reato, posto che all’accesso domiciliare, per la sua natura di attività amministrativa, non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per le attività di polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 14278 del 23/11/2022, dep. 2023, Gallo, Rv. 284363); dal che discende che eventuali irregolarità formali dell’autorizzazione all’accesso domiciliare nemmeno si ripercuotono sugli atti compiuti in sede di accertamento e sull’utilizzazione, nella sede processuale, dei dati da essi desumibili. In ogni caso, si rammenta che gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette sono sempre utilizzabili quale notitia criminis, in quanto a tali attività non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l’operato della polizia giudiziaria, sicché la mancanza o l’irregolarità formale dell’autorizzazione, se è causa di invalidità dell’accertamento fiscale, non riverbera i suoi effetti sull’accertamento penale (Sez. 3, n. 6798 del 16/12/2015, dep. 2016, Arosio, Rv. 266135; Sez. 3, n. 12017 del 07/02/2007, Monni, Rv.235927).
2.2. Si rileva, infine, la genericità dei motivi, dovendosi rammentare che, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303). Orbene, il ricorrente avrebbe dovuto indicare, in maniera puntuale, non solo dati acquisiti nel corso dell’accesso domiciliare ritenuti essere affetti da inutilizzabilità, ma soprattutto in che modo tale inutilizzabilità avrebbe inciso, disarticolandola, sulla tenuta logica della motivazione; il che non è avvenuto. 3. I restanti motivi che, a vario titolo, contestano l’affermazione della penale responsabilità – sono inammissibili, perché, lungi dall’evidenziare profili di illogicità manifesta emergenti dal testo del provvedimento impugnato, pur formalmente denunciati, in realtà si risolvono in una critica alla valutazione delle prove operata dalla Corte di merito. 3.1. Richiamati i ben noti limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), la Corte di merito ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’imputato non era preposto alla tenuta della contabilità, logicamente osservando che la contestazione si riferisce al contenuto della dichiarazione fiscale, ascrivibile al in quanto unico socio, essendo stato appurato, nella vertenza innanzi al giudice del lavoro, che asseritamente socia al 20% – rivestiva, invece, la posizione di lavoratrice subordinata. 3.2. Quanto, poi, alle modalità di accertamento, la Corte ha evidenziato dato dirimente, ossia che le fatture non erano state emesse pro forma, posto che un (Omissis) i clienti le avevano utilizzate, portando l’I.V.A. in detrazione (cfr. p. 12 della sentenza di primo grado); sulla scorta di tale circostanza, la Corte d’appello ha perciò ritenuto superflua la perizia in ordine alle modalità di imputazione – per cassa o per competenza – dei componenti di reddito, che, peraltro, l’ufficio verificatore ha appurato nell’ambito di un accertamento svoltosi con contraddittorio del contribuente verificato il (Omissis).La Corte di merito, inoltre, ha evidenziato che l’entità dell’imposta evasa è stata calcolata in modo diretto e non induttivo, ossia alla stregua delle fatture consegnate dall’imputato e del relativo riscontro fornito dai clienti. 4. Al cospetto di tale motivazione, che certamente non può dirsi manifestamente illogica, il ricorrente deduce censure di contenuto fattuale, dirette a propugnare una diversa e più favorevole ricostruzione della vicenda qui al vaglio, ciò che esula dal perimetro assegnato al sindacato di legittimità. 5. Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende”.
Corte di Cassazione – Sentenza 5 marzo 2025, n. 9140
sul ricorso proposto da:
(Omissis) avverso la sentenza del 19/04/2024 della Corte di appello di Torino avverso l’ordinanza del 11/07/2024 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTО
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Cuneo e appellata dall’imputato, la quale aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, nella qualità di socio con quote dell’80% di s.n.c., al fine di evadere l’imposta sui redditi, nella dichiarazione Modello Unico persone fisiche 2013 per l’anno di imposta 2012, indicava un reddito imponibile di 176.827 euro, di cui 121.864 euro derivanti dalla quota di partecipazione, a fronte di un reddito di partecipazione effettivamente conseguito di 572.026 euro, evadendo l’imposta per 193.569 euro. Commesso il 10 gennaio 2014, data di presentazione della dichiarazione integrativa per l’anno di imposta 2012.
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il ministero dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, che deducono:
2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuta valida – e quindi utilizzabile – l’attività di indagine effettuata in forza dell’autorizzazione all’uso dei dati acquisiti dalla Guardia di finanza, nonostante detta autorizzazione fosse limitata alla persona fisica di e non alla società di consulenza;
2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per non avere la Corte d’appello motivato in ordine all’utilizzo dei dati fiscali acquisiti nello svolgimento delle indagini;
2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all’affermazione della penale responsabilità, per non avere la Corte d’appello considerato che la tenuta della contabilità era affidata alla sig.ra e per non aver descritto la condotta ascritta all’imputato;
2.4. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere la Corte di merito illogicamente sostenuto che l’imputato non aveva fornito prova dei crediti vantati, ciò essendo smentito dalla produzione delle fatture pro forma non incassate e della deposizione del teste di talché la motivazione sarebbe illogica in relazione alla mancata dimostrazione dei mancati incassi, pari a 525.202 euro, e al superamento della soglia di punibilità;
2.5. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di merito, in maniera illogica, ha escluso la rilevanza delle fatture pro forma in quanto i clienti ne avrebbero fatto utilizzo, non essendo stato effettuato alcun accertamento sui conti della società, da cui sarebbe emerso il mancato pagamento di dette fatture;
2.6. violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all’imputazione dei ricavi, posto che la verifica è stata posta in essere sull’errato presupposto che si trattasse di contabilità semplificata, essendo, invece, la società soggetta a contabilità ordinaria, ciò che ha determinato l’inattendibilità dell’accertamento;
2.7. violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per la mancata effettuazione di una consulenza econometrica, volta a verificare l’effettiva entità dei ricavi e dell’attivo conseguito dalla società di consulenza e, quindi, dall’imputato per la propria quota di partecipazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono inammissibili perché manifestamente infondati e perché generici.
2.1. Nel confrontarsi con il motivo, qui nuovamente riproposto, incentrato sulla asserita inutilizzabilità dell’attività di indagine effettuata in sede di verifica fiscale – sul presupposto che l’autorizzazione all’uso dei dati acquisiti dalla Guardia di finanza fosse limitata alla persona fisica di e non alla società di consulenza -, la Corte di merito ha espressamente indicato il principio, giusto il quale la mancanza o l’irregolarità formale dell’autorizzazione all’accesso domiciliare, di cui all’art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, pur potendo essere ritenuta causa di invalidità dell’accertamento fiscale, non riverbera i propri effetti sull’accertamento del fatto di reato, posto che all’accesso domiciliare, per la sua natura di attività amministrativa, non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per le attività di polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 14278 del 23/11/2022, dep. 2023, Gallo, Rv. 284363); dal che discende che eventuali irregolarità formali dell’autorizzazione all’accesso domiciliare nemmeno si ripercuotono sugli atti compiuti in sede di accertamento e sull’utilizzazione, nella sede processuale, dei dati da essi desumibili. In ogni caso, si rammenta che gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette sono sempre utilizzabili quale notitia criminis, in quanto a tali attività non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l’operato della polizia giudiziaria, sicché la mancanza o l’irregolarità formale dell’autorizzazione, se è causa di invalidità dell’accertamento fiscale, non riverbera i suoi effetti sull’accertamento penale (Sez. 3, n. 6798 del 16/12/2015, dep. 2016, Arosio, Rv. 266135; Sez. 3, n. 12017 del 07/02/2007, Monni, Rv.235927).
2.2. Si rileva, infine, la genericità dei motivi, dovendosi rammentare che, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303). Orbene, il ricorrente avrebbe dovuto indicare, in maniera puntuale, non solo dati acquisiti nel corso dell’accesso domiciliare ritenuti essere affetti da inutilizzabilità, ma soprattutto in che modo tale inutilizzabilità avrebbe inciso, disarticolandola, sulla tenuta logica della motivazione; il che non è avvenuto.
3. I restanti motivi che, a vario titolo, contestano l’affermazione della penale responsabilità – sono inammissibili, perché, lungi dall’evidenziare profili di illogicità manifesta emergenti dal testo del provvedimento impugnato, pur formalmente denunciati, in realtà si risolvono in una critica alla valutazione delle prove operata dalla Corte di merito.
3.1. Richiamati i ben noti limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), la Corte di merito ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’imputato non era preposto alla tenuta della contabilità, logicamente osservando che la contestazione si riferisce al contenuto della dichiarazione fiscale, ascrivibile al in quanto unico socio, essendo stato appurato, nella vertenza innanzi al giudice del lavoro, che asseritamente socia al 20% – rivestiva, invece, la posizione di lavoratrice subordinata.
3.2. Quanto, poi, alle modalità di accertamento, la Corte ha evidenziato dato dirimente, ossia che le fatture non erano state emesse pro forma, posto che un (Omissis) i clienti le avevano utilizzate, portando l’I.V.A. in detrazione (cfr. p. 12 della sentenza di primo grado); sulla scorta di tale circostanza, la Corte d’appello ha perciò ritenuto superflua la perizia in ordine alle modalità di imputazione – per cassa o per competenza – dei componenti di reddito, che, peraltro, l’ufficio verificatore ha appurato nell’ambito di un accertamento svoltosi con contraddittorio del contribuente verificato il (Omissis). La Corte di merito, inoltre, ha evidenziato che l’entità dell’imposta evasa è stata calcolata in modo diretto e non induttivo, ossia alla stregua delle fatture consegnate dall’imputato e del relativo riscontro fornito dai clienti.
4. Al cospetto di tale motivazione, che certamente non può dirsi manifestamente illogica, il ricorrente deduce censure di contenuto fattuale, dirette a propugnare una diversa e più favorevole ricostruzione della vicenda qui al vaglio, ciò che esula dal perimetro assegnato al sindacato di legittimità
5. Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Cosi deciso il 4 febbraio 2025
