CASSAZIONE

Valida la procura cartacea allegata alla Pec del ricorso “nativo digitale”

Tributi –  Contenzioso tributario – Procura speciale alle liti – ex art. 83, comma 3, c.p.c – Formato nativo digitale – Notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) – Deposito telematico – Procura difensiva redatta su supporto cartaceo sottoscritta dalla parte in modalità analogica – Requisito della specialità della procura – Specialità “per collocazione topografica” – Congiunzione materiale tra procura e ricorso per cassazione redatti in modalità analogica  – Configurabilità – Contrasto di giurisprudenza – Art. 83 c.3 c.p.c. – Ruolo dell’avvocato

La Suprema Corte con due distinte Sentenze, la n. 2075/2024 e la  2077/2024, prese entrambe a SS.UU., si è interessata a due precipui aspetti della procura speciale alle liti per il ricorso in Cassazione, offrendo interessanti spunti di risoluzione del contrasto giurisprudenziale sorto che vedeva il contrasto tra diversi orientamenti.

Con la Sentenza n. 2077 del 19 gennaio 2024, le SS.UU. si sono espresse, in particolare, sulla questione relativa alla validità o meno di una procura speciale alle liti (art. 83, c.p.c.), rilasciata in modalità analogica con sottoscrizione autografa della parte, la cui copia digitalizzata venga utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.) redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e depositato telematicamente, offrendo un peculiare principio di diritto: “… In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione”.

Al riguardo si confrontavano in Cassazione due orientamenti diversi.

Il primo non riteneva valida la procura alle liti conferita per il ricorso per cassazione in cui l’autografia della sottoscrizione della parte non fosse autenticata dal difensore contestualmente alla redazione dell’atto di impugnazione. Per l’orientamento contrario, invece, il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non avrebbe postulato la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che anche nel caso in cui la procura fosse stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, sarebbe stato possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo.

E’ a questo secondo indirizzo che le Sezioni Unite danno credito, affermando la validità della procura speciale e richiamando il principio espresso dalla Sentenza n. 36057/2022 secondo il quale “… In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti», e affermato che detto principio, enunciato per il caso di procura in formato analogico congiunta materialmente a ricorso per cassazione anch’esso in formato analogico, si deve «estendere anche alle ulteriori “diverse possibilità di conferimento della procura” contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c. e, dunque, non solo all’ipotesi di procura ‘nativa digitale’ – cioè, redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale -, ma anche al caso, che rileva propriamente in questa sede, di procura ‘digitalizzata’, ossia di procura conferita su supporto cartaceo e che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma”

Tale interpretazione scaturisce  essenzialmente dai rilievi contenuti  nell’Ordinanza interlocutoria n. 19039 del 5 luglio 2023, che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se il potere certificativo attribuito dall’art. 83, comma 3, c.p.c. all’avvocato consenta a quest’ultimo di autenticare la sottoscrizione del mandato speciale separatamente dal ricorso per cassazione al quale si riferisce e, quindi, in qualunque altro luogo e tempo diversi da quelli della formazione dell’atto al quale la procura si riferisce. Successivamente, con ordinanza interlocutoria n. 20176 del 13 luglio 2023, è stato anche richiesto alle Sezioni Unite di pronunciarsi sulla validità della procura speciale rilasciata con modalità analogica su foglio separato, utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per Cassazione, notificato via PEC e depositato telematicamente.

In sostanza veniva posto all’attenzione delle SS.UU. Se non potesse ritenersi, in ipotesi di costituzione telematica, ove manca la possibilità di congiunzione materiale con ricorso nativo digitale, visto che la procura difensiva è redatta su distinto supporto cartaceo e non sia speciale “per contenuto” ovvero connesso al giudizio o al provvedimento impugnato, speciale “per collocazione topografica”, non essendo materialmente congiunta al ricorso. Requisito, questo, che non può neanche considerarsi quanto meno integrato, in concreto, mediante il suo successivo deposito nel fascicolo processuale (come avviene nel caso di ricorso anch’esso cartaceo), perché in questo caso la procura non viene mai depositata nell’unico suo originale nel fascicolo processuale e, quindi, nulla impedisce che possa essere usata per una serie indefinita di processi per cassazione.

Per giungere a tale conclusione i Supremi  Giudici ripercorrono alcuni approdi generali in materia di procura alle liti per ricorrere in Cassazione, fondati sui principi costituzionali a loro volta consolidati su tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU). In quest’ottica, al diritto di difesa va attribuita una “centralità” fondamentale, per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito. In quest’ottica, le Sezioni Unite avvertono che bisogna evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso a un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6, § 1 CEDU).

Non è inutile premettere che per le ordinanze di rimessione esiste, nella giurisprudenza della Corte anche a Sezioni Unite, una tendenza interpretativa volta a valutare con sempre maggiore elasticità il requisito di specialità della procura, anche al fine dichiarato di evitare la definizione delle controversie in base a questioni solo formali e favorire, così, la possibilità di pervenire alla loro soluzione sotto il profilo sostanziale.

In buona sostanza, le Sezioni Unite hanno formulato il principio secondo cui nelle tre ipotesi contemplate di procura speciale alle liti – su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata, ossia in tutti i casi – rilasciata su supporto (analogico o digitale) separato dall’atto cui afferisce, il requisito mantiene la propria coerenza per essere incentrato – nella definitiva affermazione del processo telematico come forma ordinaria del rito – sul momento essenziale della notifica e del deposito telematico, da eseguire nel rispetto della già individuata normativa, anche regolamentare, che ne prevede l’inserimento, con gli allegati, nella cosiddetta “busta telematica” (art. 14 delle specifiche tecniche attualmente in vigore), che rappresenta lo “strumento informatico” volto a realizzare la congiunzione “virtuale” all’atto cui la procura si riferisce.

Di conseguenza, gli Ermellini hanno chiarito che la procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa autenticata dal difensore depositata in modalità telematica – e in tale modalità notificata – unitamente al ricorso per Cassazione è una valida procura speciale apposta in calce al ricorso stesso (ai sensi dell’art. 83, terzo comma, c.p.c.). Inoltre, viene osservato che  perché l’avvocato possa spendere il potere di certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte che la legge gli attribuisce, è fondamentale la “collocazione topografica” della procura rispetto all’atto cui la stessa accede: d’altro canto, il citato art. 83, c.p.c. non fa menzione della data né del luogo di conferimento quale requisito di forma-contenuto della procura alle liti (come già affermato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 15177/2021, con riferimento, peraltro, all’esplicita eccezione prevista per il procedimento per la protezione internazionale).

L’odierna decisione ricorda infatti che la questione posta dalla citata rdinanza interlocutoria n. 20176/2023 trovava una prima spiegazione nella sentenza n. 36507/2022 SS.U., in cui si affermava che il principio di diritto enunciato per il caso di procura in formato analogico congiunta materialmente a ricorso per cassazione, anch’esso in formato analogico, si debba estendere anche alle ulteriori “… diverse possibilità di conferimento della procura” contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c. e, dunque, non solo all’ipotesi di procura ‘nativa digitale’ – cioè, redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale -, ma anche al caso – che rileva in questa sede – di procura ‘digitalizzata’, ossia di procura conferita su supporto cartaceo e che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale”. Un’ipotesi, si osserva, che è, allo stato, ancora numericamente prevalente”.

Il ragionamento, prosegue la Corte, anche se necessariamente riferito alla normativa applicabile ratione temporis, anteriore dunque alle modifiche apportate al Dm 44 /2011al Dm 217/2023,  entrato in vigore il 14 gennaio 2024, è se non vengono meno per effetto della disposta abrogazione, a decorrere da tale data dell’art. 18 del predetto Dm 44, sia perché, con errata corrige pubblicato in G.U. del 15 gennaio 2024, l’abrogazione è stata limitata ai primi tre comma dell’art. 18 (rimanendo, quindi, ferma la disciplina dettata, segnatamente, dal comma 5), sia perché la norma primaria – ossia, l’art. 83 c.p.c. – dispone espressamente, con specifico riferimento all’ipotesi qui in contestazione della procura conferita su supporto cartaceo, che “… il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.

È dunque proprio la “collocazione topografica” della procura che conferisce la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e che, a un tempo, dia luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede, a far sì che essa “debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere”, a meno ovviamente di esplicite indicazioni contrarie. In questa soluzione, a venire in rilievo sono la “centralità del diritto di difesa” e anche il principio che impone di “evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale”.

Tanto promesso e tornando alla questione posta, un contribuente proponeva opposizione all’esecuzione di una serie di cartelle esattoriali emesse a titolo di sanzioni amministrative. L’opposizione veniva accolta in parte dal Giudice di pace di Roma, che ha dichiarato invece cessata la materia del contendere per alcune delle pretese oggetto di contestazione. Anche  il Tribunale adito confermava la decisione di primo grado, integrandone la motivazione.

Ricorreva il contribuente, sulla base di tre motivi, nei quali essenzialmente faceva notare la validità della procura del difensore della parte ricorrente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso. I supremi Giudici hanno quindi sentenziato che “… La sentenza n. 36507/2022 ha enunciato il principio così massimato: “In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti”. Un tale esito ermeneutico rinviene la propria ispirazione in taluni presupposti di evidente connotazione valoriale, che devono orientare l’interprete nella lettura delle norme processuali e che anche questo Collegio intende ribadire con vigore. Anzitutto, la “centralità del diritto di difesa”, che trova piena considerazione di una dimensione complessiva di garanzie (artt. 24 e 111 Cost.), che costituiscono patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU), il cui coordinamento consente una sintesi compiuta, volta a far sì che possa trovare attuazione il principio, fondamentale, che costituisce lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l’effettività della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito. Di qui, pertanto, anche il principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 § 1 CEDU: tra le altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia, Corte EDU 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia e Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia ; ma anche: Cass., S.U., 13 dicembre 2016, n. 25513; Cass., S.U. 2 maggio 2017, n. 10648; Cass., S.U., 29 maggio 2017, n. 13453; Cass., S.U., 7 novembre 2017, n. 26338; Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass., Sez. III, 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., S.U., 18 marzo 2022, n. 8950). In questo contesto, e proprio al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la “funzione di grande rilievo sociale” dell’avvocato assume una peculiare importanza nell’esercizio della giurisdizione, la quale, pertanto, non può svolgersi “senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall’esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell’operato della classe forense” (Cass., S.U., n. 36507/2022). La direttrice di valore così segnata imprime una decisa curvatura al discorso giustificativo che le Sezioni Unite devono calibrare sul caso specifico. Nella considerazione, preliminare, che la procura alle liti “risponde da un lato all’esigenza di regolazione dei rapporti tra la parte e il difensore e, dall’altro, a quella esterna di garanzia, per le controparti, della riferibilità all’assistito dell’attività svolta dal difensore”, la sentenza n. 36507/2022 individua, dunque, “i fari che orientano l’attività di valutazione dell’idoneità o meno della procura speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (come del controricorso e degli atti equiparati): da un lato, (nel)la piena valorizzazione del criterio della collocazione topografica e, dall’altro, (ne)l principio di conservazione degli atti giuridici che, fissato come norma generale in materia di interpretazione dei contratti (art. 1367 cod. civ.), sussiste anche in materia processuale (art. 159 cod. proc. civ.)”. 3.2. – Un siffatto approdo interpretativo, che dà linfa all’enunciato (e sopra ricordato) principio di diritto, viene, dalle Sezioni Unite del dicembre 2022, calato anche nel contesto del processo telematico. Quanto di immediato interesse è espresso nel § 14 della sentenza n. 36507/2022, che di seguito è bene trascrivere in buona parte. « … (I)l testo attualmente vigente dell’art. 83 cod. proc. civ. prevede anche, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, due diverse possibilità di conferimento della procura: la procura redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia, nonché la procura conferita su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (ipotesi, allo stato, ancora numericamente prevalente). In relazione alla prima modalità di conferimento, la normativa cui fa riferimento l’art. 83 cit. va individuata, ad oggi, nel d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e nelle specifiche tecniche previste dall’art. 34 del decreto stesso ed emanate con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. A norma dell’art. 18, comma 5, del d.m. cit., nel testo sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.m. 3 aprile 2013, n. 48, la procura alle liti “si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine”. Occorre poi considerare che l’art. 13 del d.m. n. 44 del 2011 e l’art. 14, comma 1, delle specifiche tecniche, nel testo attualmente vigente (vale a dire il decreto del 16 aprile 2014, nella versione modificata in parte qua dal decreto del 28 dicembre 2015), stabiliscono che i documenti informatici (atto del processo e documenti allegati) sono trasmessi dagli utenti esterni (tipicamente i difensori), all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario destinatario, all’interno della c.d. “busta telematica”. Ne consegue che, secondo la normativa regolamentare sul PCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero se inserita nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato. Nella prospettiva di un prossimo futuro nel quale anche nel processo di cassazione lo strumento telematico sarà l’unico utilizzabile, quindi, il requisito della “congiunzione materiale” sarà soddisfatto, nella realtà virtuale, con l’inserimento del documento contenente la procura speciale nel messaggio PEC con cui si procede alla notifica dell’atto cui si riferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto. Ne deriva l’ulteriore conferma che il requisito della separazione della procura dall’atto cui essa accede sarà la regola generale, il che indirettamente rafforza la validità dell’orientamento tradizionale che queste Sezioni Unite intendono confermare». 3.3. – Queste Sezioni Unite intendono dare continuità a tale indirizzo (già fatto proprio da talune successive pronunce delle sezioni semplici: Cass., Sez. II, 14 settembre 2023, n. 26587) ed assumere le argomentazioni che precedono a fondamento della ratio decidendi della presente pronuncia, così da enunciare – in sintonia anche con le sollecitazioni del pubblico ministero – il seguente principio di diritto: «in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione». 3.4. –Giova precisare che un tale esito non trova ostacolo nelle considerazioni, pur ampiamente argomentate, svolte dall’ordinanza di rimessione. 3.4.1. –Una lettura coerenziatrice dell’art. 83, terzo comma, c.p.c. impone di considerare omogenea la disciplina, di fonte legale, delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate – su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata -, ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall’atto cui la procura stessa afferisce. Ciò tanto più rispetto alle procure in modalità digitale e digitalizzata, in cui neppure si configura una ‘congiunzione materiale’, essendo questa, per entrambe le ipotesi, soltanto ‘virtuale’. La congiunzione all’atto (ricorso) della procura digitale “medianti strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”, che consente di “considera(rla) apposta in calce” –come si si esprime il terzo comma dell’art. 83 c.p.c., dando evidenza ad una presunzione legale assoluta, funzionale allo scopo di consentire all’avvocato di esercitare il potere certificatorio rispetto ad una procura alle liti configurabile come speciale – non differisce dalla congiunzione al ricorso della procura digitalizzata (da supporto cartaceo) che si realizza con la costituzione in giudizio del difensore “attraverso strumenti telematici” e la trasmissione della procura stessa “nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione di documenti informatici e trasmessi in via telematica”. Quella congiunzione, virtuale, si attua in forza della stessa normativa regolamentare e, quindi, tecnica (il già citato d.m. n. 44/2011, agli artt. 13 e 18, e le specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e successive modificazioni) che è richiamata dalla norma primaria di legge per entrambe le ipotesi di procura inerente al processo civile telematico (anche) di cassazione. Una differenziazione di disciplina non troverebbe, quindi, alcuna ragione giustificatrice e, del resto, la stessa lettera della legge non la declina, dovendo – come detto – essere letta l’ultima parte del terzo comma dell’art. 83 c.p.c. in termini di regolamentazione omogenea, dettata da fonte normativa primaria, rispetto a tutte le fattispecie ivi considerate. Del resto, la diversa lettura di detta norma che propone l’ordinanza interlocutoria –secondo la quale la procura “digitalizzata” da supporto cartaceo per essere ritenuta valida procura speciale per il giudizio di cassazione introdotto con ricorso nativo digitale deve esserlo «almeno per contenuto ovvero intrinsecamente, non potendolo essere per “collocazione topografica”» – condurrebbe a ritenere che, soltanto in questa fattispecie, il legislatore avrebbe attribuito all’avvocato il potere di certificare una procura alle liti che non è “apposta in calce” (dunque, priva del necessario requisito dell’incorporazione nell’atto processuale cui afferisce: Cass., S.U., 19 novembre 2021, n. 35466), fondando detto potere unicamente sul contenuto intrinseco della procura stessa. Dunque, si propone una declinazione dell’art. 83, terzo comma, c.p.c. che, però, ne sovverte la trama complessiva, essendo questa nel senso – già più volte evidenziato (alla luce del diritto vivente) –che al difensore spetta il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della procura speciale solo nel caso in cui questa, per l’appunto, sia apposta a margine o in calce di determinati atti processuali, dovendo altrimenti la parte stessa far necessariamente ricorso, come disposto dal secondo comma dello stesso art. 83, ad atto pubblico o scrittura privata autenticata e, quindi, ad attività notarile. 4. – Le ragioni esposte, siccome necessariamente riferite alla normativa applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate al d.m. n. 44 del 2011 dal d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, entrato in vigore il 14 gennaio 2024, non vengono meno per effetto della disposta abrogazione, a decorrere da tale data, dell’art. 18 del predetto d.m. n. 44, sia perché, con errata corrige pubblicato in G.U. del 15 gennaio 2024, l’abrogazione è stata limitata ai primi tre comma dell’art. 18 (rimanendo, quindi, ferma la disciplina dettata, segnatamente, dal comma 5), sia perché la norma primaria – ossia, l’art. 83 c.p.c. – dispone espressamente, con specifico riferimento all’ipotesi qui in contestazione della procura conferita su supporto cartaceo che “il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”. Ne consegue che l’interpretazione qui adottata, che allinea la disciplina delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate – su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata – , ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall’atto cui la procura stessa afferisce, mantiene la propria coerenza per essere incentrata – nella definitiva affermazione del processo telematico come forma ordinaria del rito – sul momento essenziale del deposito telematico dell’atto, da eseguire nel rispetto della già individuata normativa, anche regolamentare. Disciplina che, sul punto, non risulta mutata nel profilo essenziale rappresentato dalla trasmissione prevista dall’art. 13 del d.m. n. 44, secondo le specifiche tecniche stabilite dall’art. 34, che prevedono l’inserimento dell’atto e degli allegati nella cosiddetta “busta telematica” (art. 14 delle specifiche tecniche attualmente in vigore), che rappresenta lo “strumento informatico” che realizza la congiunzione “virtuale” all’atto cui la procura si riferisce. 5. –La procura alle liti (il cui contenuto è il seguente: “Delego l’Avv. Gianluca Fontanella a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di Cassazione di cui al ricorso che precede con ogni facoltà di legge e di pratica. Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma alla Via della Pineta Sacchetti, 201”) rilasciata dal L. su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa autenticata dal difensore e, quindi, depositata in modalità telematica (oltre che in tale modalità notificata) unitamente al ricorso per cassazione è, dunque, una valida procura speciale apposta in calce al ricorso per cassazione è, dunque, una valida procura speciale apposta in calce al ricorso stesso, ai sensi dell’art. 83, terzo comma, c.p.c. Il ricorso può, dunque, essere esaminato nel suo contenuto e a tal fine va rimesso alla Terza Sezione civile di questa Corte”.

Corte di Cassazione – Sentenza 19 gennaio 2024, n. 2077

sul ricorso iscritto al n. 19584/2021 R.G. proposto da:

L. C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende;

-ricorrente-

contro ROMA CAPITALE (già Comune di Roma), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21, presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO CIAVARELLA;

-controricorrente-

nonché contro PREFETTURA DI RIETI, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, COMUNE DI MANCIANO, PREFETTURA DI ROMA;

-intimati-

avverso SENTENZA del TRIBUNALE ROMA n.3088/2021, depositata il 22 febbraio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha chiesto che il ricorso, pur ammissibile, sia rigettato.

FATTI DI CAUSA

1. C. L. propose opposizione all’esecuzione avverso una serie di cartelle esattoriali emesse, a titolo di sanzioni amministrative per l’importo complessivo di euro 85.216,53, da Roma Capitale, dalle Prefetture di Roma e di Rieti, nonché dal Comune di Manciano. L’adito Giudice di pace di Roma, con sentenza del giugno 2019, accolse in parte l’opposizione, dichiarando cessata la materia del contendere su talune pretese oggetto di contestazione, e condannò solidalmente le parti opposte al pagamento, in favore del L., del 50% delle spese di lite, che liquidò in complessivi euro 1.990,00.

2. L’appello del L. contro tale decisione, limitatamente al capo delle spese processuali, veniva rigettato dal Tribunale di Roma, con sentenza resa pubblica il 22 febbraio 2021, che confermava la pronuncia del primo giudice, pur integrandone la motivazione.

3. Con ricorso affidato a tre motivi, C. L. ha impugnato la sentenza di appello deducendo:

a) la violazione dell’art.112 c.p.c., per aver il Tribunale sostanzialmente riformato la statuizione sulle spese processuali di primo grado per “in assenza dello svolgimento di una domanda in tal senso”;

b) la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., non consentendo la motivazione della sentenza di appello di individuare la relativa ratio decidendi “rispetto alla statuizione formalmente assunta di rigetto dell’appello e di conferma della sentenza di primo grado”;

c) la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del Tribunale “sulla domanda di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva violato i cd. minimi tariffari”.

4. Roma Capitale ha resistito con controricorso, mentre sono rimasti soltanto intimati la Prefettura di Roma, la Prefettura di Rieti, il Comune di Manciano e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

5. La Sesta Sezione – 3 ha ritenuto opportuna la trattazione del ricorso -inizialmente avviato alla decisione in camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c. – in udienza pubblica. Il L. ha depositato memoria e il pubblico ministero ha concluso per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso, pur ritenuto ammissibile per essere valida la conferita procura alle liti. Successivamente, la Terza Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 20176 del 13 luglio 2023, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha assegnato la causa a queste Sezioni Unite in ragione della questione di massima di particolare importanza, relativa alla validità della procura speciale rilasciata dal ricorrente. 6. –In prossimità dell’udienza pubblica il pubblico ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., ribadendo le precedenti conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questa Corte, a Sezioni Unite, è chiamata a pronunciarsi, su sollecitazione della Terza Sezione, su una questione, di massima di particolare importanza, attinente alla validità, o meno, di una procura speciale alle liti (art. 83 c.p.c.), rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, e che presenti un contenuto affatto generico, la cui copia digitalizzata venga utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.) redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e depositato telematicamente.

2. L’ordinanza interlocutoria ha rammentato il percorso normativo e giurisprudenziale che ha segnato, rispetto al requisito della specialità della procura alle liti, la portata applicativa dell’art.83 c.p.c. e la risoluzione dei contrasti interpretativi sulla fattispecie della “congiunzione materiale” tra procura e ricorso per cassazione redatti in modalità analogica;

si è soffermata sui principi di diritto enunciati dalla recente decisione di queste Sezioni Unite n. 36057 del 9 dicembre 2022 (ossia,in sintesi: la sussistenza, dopo la riforma dell’art. 83 c.p.c. ad opera della legge n. 141/1997, del requisito della specialità della procura ex art. 365 c.p.c. in ragione della sua collocazione topografica e a prescindere dal contenuto, salvo che non risulti evidente “la non riferibilità al giudizio di cassazione”);

si è chiesta se tali principi possano estendersi anche alla fattispecie del ricorso per cassazione in habitat telematico, rispetto al quale «non è concepibile … nessuna “congiunzione materiale” tra ricorso e procura» e, quanto al caso in esame, neppure che una procura “cartacea” possa “precedere” (come trovasi indicato nella procura rilasciata dal L.) un ricorso nativo digitale. La Sezione rimettente, dopo aver escluso che il caso all’esame integri la fattispecie, introdotta nel contesto dell’art. 83 c.p.c. dalla legge n. 69 del 2009, della procura redatta su “documento informatico separato sottoscritto con firma digitale”, osserva che anche la previsione normativa (introdotta dalla stessa legge del 2009) della procura alle liti “conferita su supporto cartaceo” e di cui è trasmessa, da parte del difensore, “la copia informatica autenticata con firma digitale”, non attiene al requisito della specialità della procura e, riferendosi solo alla modalità della trasmissione, neppure, al fine di soddisfare il medesimo scopo in forza della “collocazione topografica”, prevede una «eventuale “congiunzione mediante strumenti informatici” tra (la copia digitale del)la procura cartacea e l’atto digitale con cui avviene la costituzione mediante strumenti telematici», come avviene, invece, per la fattispecie della procura redatta su documento informatico.

L’assenza, “in natura”, della “congiunzione materiale” tra procura cartacea e ricorso digitale è ancor più netta – sostiene ancora l’ordinanza interlocutoria –nel caso di specie, in cui il ricorso e la copia digitale della procura «risultano depositati agli atti separatamente, e non vi è alcuna “congiunzione mediante strumenti informatici” tra i rispettivi documenti digitali (anche se parrebbe rispettata la previsione dell’art. 18, comma 5, secondo periodo, del DM n. 44 del 2011 sulla notificazione del ricorso …)». Inoltre, soggiunge la Sezione rimettente, «in ipotesi di costituzione telematica con ricorso nativo digitale, se la procura difensiva sia redatta su distinto supporto cartaceo e non sia speciale “per contenuto” ovvero intrinsecamente (nel senso che abbia un riferimento specifico al giudizio o al provvedimento impugnato), essa non solo non può ritenersi speciale “per collocazione topografica”, non essendo materialmente congiunta al ricorso, ma il carattere della specialità non può neanche considerarsi quanto meno integrato, in concreto, mediante il suo successivo deposito nel fascicolo processuale (come avviene nel caso di ricorso anch’esso cartaceo), perché in questo caso la procura non viene mai depositata nell’unico suo originale nel fascicolo processuale e, quindi, nulla impedisce che possa essere usata per una serie indefinita di processi per cassazione”. E consentire ciò – chiosa l’ordinanza n. 20176 del 2023 –finirebbe per risolversi in una sostanziale abrogazione “tacita” dell’art. 365 c.p.c. “o, almeno, in una sua radicale elusione”.

Il Collegio rimettente osserva, altresì, che la previsione dell’art. 18, comma 5, secondo periodo, del d.m. n. 44/2011 parrebbe “equiparare la fattispecie della copia digitale della procura cartacea allegata al messaggio di PEC con cui sono notificati atti giudiziali e quella della procura nativa digitale allegata allo stesso messaggio di PEC e, quindi, indirettamente, a quella della procura apposta in calce all’atto cui si riferisce”. Tuttavia, si sostiene che una tale equiparazione, ai fini del caso di specie, non è prevista dall’art. 83 c.p.c. e la noma regolamentare, oltre a non disciplinare i requisiti di specialità della procura alle liti e “le modalità di produzione e deposito degli atti redatti su supporto cartaceo nel fascicolo telematico del PCT” (dettando solo specifiche tecniche in materia di notificazioni degli atti da parte dei difensori), non può, comunque, neanche “derogare alla norma di rito primaria sul punto espressamente dettata”.

L’ordinanza interlocutoria, pur escludendo – sulla base della ricognizione che precede – che la procura difensiva redatta su supporto cartaceo per essere ritenuta una valida procura speciale per il giudizio di cassazione introdotto con ricorso nativo digitale deve esserlo «almeno per contenuto ovvero intrinsecamente, non potendolo essere per “collocazione topografica”», evidenzia “che esiste, nella giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, una tendenza interpretativa volta a valutare con sempre maggiore elasticità il requisito di specialità della procura, anche al fine dichiarato di evitare la definizione delle controversie in base a questioni meramente formali e favorire così la possibilità di pervenire alla loro soluzione sotto il profilo sostanziale”. A tal riguardo, viene posto in rilievo il passaggio motivazionale presente nella citata sentenza di queste Sezioni Unite n. 36057/2022, che –ad avviso del Collegio rimettente – «potrebbe in qualche modo, almeno apparentemente, avvalorare l’idea della possibile estensione dell’indirizzo interpretativo sulla possibilità di soddisfare il requisito di specialità della procura in virtù della “collocazione topografica” della stessa, anche nell’ambito del processo civile telematico». Tuttavia, parrebbe trattarsi, secondo l’ordinanza interlocutoria, “di un mero obiter dictum, in quanto il contrasto interpretativo esaminato e composto dalle Sezioni Unite aveva ad oggetto esclusivamente la questione relativa ai requisiti di specialità della procura redatta su supporto cartaceo allegata al ricorso per cassazione a sua volta redatto su supporto cartaceo”. Verrebbe, in ogni caso, in rilievo – ad avviso della Sezione rimettente – una questione di massima di particolare importanza, volta a stabilire se “debba darsi ulteriore corso alla tendenza interpretativa diretta alla progressiva svalutazione del rigore nella valutazione del requisito di specialità della procura difensiva richiesta ai fini del ricorso per cassazione”, ovvero “se tale tendenza interpretativa debba arrestarsi di fronte alla mancanza di una norma primaria di legge che consenta di equiparare la situazione di congiunzione materiale tra atti cartacei ovvero di congiunzione mediante strumenti informatici tra atti digitali a quella della mera allegazione di una copia digitale della procura redatta su distinto supporto cartaceo, al messaggio PEC mediante il quale il ricorso nativo digitale viene notificato alla controparte”.

3. La soluzione alla questione di massima di particolare importanza posta dall’ordinanza interlocutoria n. 20176/2023 si rinviene già nella sentenza di queste Sezioni Unite n. 36507/2022, la cui motivazione dà conto di come il principio di diritto enunciato per il caso di procura in formato analogico congiunta materialmente a ricorso per cassazione anch’esso in formato analogico si debba estendere anche alle ulteriori “diverse possibilità di conferimento della procura” contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c. e, dunque, non solo all’ipotesi di procura ‘nativa digitale’ –cioè, redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale -, ma anche al caso, che rileva propriamente in questa sede, di procura ‘digitalizzata’, ossia di procura conferita su supporto cartaceo e che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale (ipotesi che, come la citata sentenza mette in risalto, è, “allo stato, ancora numericamente prevalente”). Ed è questa una prospettiva condivisa, con la memoria ex art.378 c.p.c. e in sede di discussione orale, dallo stesso pubblico ministero, rappresentante la Procura generale della Corte di cassazione, nell’esercizio della sua funzione istituzionale di compartecipe alla costruzione della nomofilachia.

3.1. La sentenza n. 36507/2022 ha enunciato il principio così massimato: “In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti”. Un tale esito ermeneutico rinviene la propria ispirazione in taluni presupposti di evidente connotazione valoriale, che devono orientare l’interprete nella lettura delle norme processuali e che anche questo Collegio intende ribadire con vigore. Anzitutto, la “centralità del diritto di difesa”, che trova piena considerazione di una dimensione complessiva di garanzie (artt. 24 e 111 Cost.), che costituiscono patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU), il cui coordinamento consente una sintesi compiuta, volta a far sì che possa trovare attuazione il principio, fondamentale, che costituisce lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l’effettività della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito. Di qui, pertanto, anche il principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 § 1 CEDU: tra le altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia, Corte EDU 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia e Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia ; ma anche: Cass., S.U., 13 dicembre 2016, n. 25513; Cass., S.U. 2 maggio 2017, n. 10648; Cass., S.U., 29 maggio 2017, n. 13453; Cass., S.U., 7 novembre 2017, n. 26338; Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass., Sez. III, 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., S.U., 18 marzo 2022, n. 8950). In questo contesto, e proprio al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la “funzione di grande rilievo sociale” dell’avvocato assume una peculiare importanza nell’esercizio della giurisdizione, la quale, pertanto, non può svolgersi “senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall’esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell’operato della classe forense” (Cass., S.U., n. 36507/2022).

La direttrice di valore così segnata imprime una decisa curvatura al discorso giustificativo che le Sezioni Unite devono calibrare sul caso specifico. Nella considerazione, preliminare, che la procura alle liti “risponde da un lato all’esigenza di regolazione dei rapporti tra la parte e il difensore e, dall’altro, a quella esterna di garanzia, per le controparti, della riferibilità all’assistito dell’attività svolta dal difensore”, la sentenza n. 36507/2022 individua, dunque, “i fari che orientano l’attività di valutazione dell’idoneità o meno della procura speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (come del controricorso e degli atti equiparati): da un lato, (nel)la piena valorizzazione del criterio della collocazione topografica e, dall’altro, (ne)l principio di conservazione degli atti giuridici che, fissato come norma generale in materia di interpretazione dei contratti (art. 1367 cod. civ.), sussiste anche in materia processuale (art. 159 cod. proc. civ.)”.

3.2. Un siffatto approdo interpretativo, che dà linfa all’enunciato (e sopra ricordato) principio di diritto, viene, dalle Sezioni Unite del dicembre 2022, calato anche nel contesto del processo telematico. Quanto di immediato interesse è espresso nel § 14 della sentenza n. 36507/2022, che di seguito è bene trascrivere in buona parte. « … (I)l testo attualmente vigente dell’art. 83 cod. proc. civ. prevede anche, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, due diverse possibilità di conferimento della procura: la procura redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia, nonché la procura conferita su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (ipotesi, allo stato, ancora numericamente prevalente). In relazione alla prima modalità di conferimento, la normativa cui fa riferimento l’art. 83 cit. va individuata, ad oggi, nel d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e nelle specifiche tecniche previste dall’art. 34 del decreto stesso ed emanate con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. A norma dell’art. 18, comma 5, del d.m. cit., nel testo sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.m. 3 aprile 2013, n. 48, la procura alle liti “si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine”. Occorre poi considerare che l’art. 13 del d.m. n. 44 del 2011 e l’art. 14, comma 1, delle specifiche tecniche, nel testo attualmente vigente (vale a dire il decreto del 16 aprile 2014, nella versione modificata in parte qua dal decreto del 28 dicembre 2015), stabiliscono che i documenti informatici (atto del processo e documenti allegati) sono trasmessi dagli utenti esterni (tipicamente i difensori), all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario destinatario, all’interno della c.d. “busta telematica”. Ne consegue che, secondo la normativa regolamentare sul PCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero se inserita nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato. Nella prospettiva di un prossimo futuro nel quale anche nel processo di cassazione lo strumento telematico sarà l’unico utilizzabile, quindi, il requisito della “congiunzione materiale” sarà soddisfatto, nella realtà virtuale, con l’inserimento del documento contenente la procura speciale nel messaggio PEC con cui si procede alla notifica dell’atto cui si riferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto. Ne deriva l’ulteriore conferma che il requisito della separazione della procura dall’atto cui essa accede sarà la regola generale, il che indirettamente rafforza la validità dell’orientamento tradizionale che queste Sezioni Unite intendono confermare».

3.3. Queste Sezioni Unite intendono dare continuità a tale indirizzo (già fatto proprio da talune successive pronunce delle sezioni semplici: Cass., Sez. II, 14 settembre 2023, n. 26587) ed assumere le argomentazioni che precedono a fondamento della ratio decidendi della presente pronuncia, così da enunciare – in sintonia anche con le sollecitazioni del pubblico ministero – il seguente principio di diritto: «in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione». 3.4. –Giova precisare che un tale esito non trova ostacolo nelle considerazioni, pur ampiamente argomentate, svolte dall’ordinanza di rimessione.

3.4.1. Una lettura coerenziatrice dell’art. 83, terzo comma, c.p.c. impone di considerare omogenea la disciplina, di fonte legale, delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate – su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata -, ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall’atto cui la procura stessa afferisce. Ciò tanto più rispetto alle procure in modalità digitale e digitalizzata, in cui neppure si configura una ‘congiunzione materiale’, essendo questa, per entrambe le ipotesi, soltanto ‘virtuale’. La congiunzione all’atto (ricorso) della procura digitale “medianti strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”, che consente di “considerarla apposta in calce” – come si si esprime il terzo comma dell’art. 83 c.p.c., dando evidenza ad una presunzione legale assoluta, funzionale allo scopo di consentire all’avvocato di esercitare il potere certificatorio rispetto ad una procura alle liti configurabile come speciale – non differisce dalla congiunzione al ricorso della procura digitalizzata (da supporto cartaceo) che si realizza con la costituzione in giudizio del difensore “attraverso strumenti telematici” e la trasmissione della procura stessa “nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione di documenti informatici e trasmessi in via telematica”. Quella congiunzione, virtuale, si attua in forza della stessa normativa regolamentare e, quindi, tecnica (il già citato d.m. n. 44/2011, agli artt. 13 e 18, e le specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e successive modificazioni) che è richiamata dalla norma primaria di legge per entrambe le ipotesi di procura inerente al processo civile telematico (anche) di cassazione. Una differenziazione di disciplina non troverebbe, quindi, alcuna ragione giustificatrice e, del resto, la stessa lettera della legge non la declina, dovendo – come detto – essere letta l’ultima parte del terzo comma dell’art. 83 c.p.c. in termini di regolamentazione omogenea, dettata da fonte normativa primaria, rispetto a tutte le fattispecie ivi considerate. Del resto, la diversa lettura di detta norma che propone l’ordinanza interlocutoria –secondo la quale la procura “digitalizzata” da supporto cartaceo per essere ritenuta valida procura speciale per il giudizio di cassazione introdotto con ricorso nativo digitale deve esserlo «almeno per contenuto ovvero intrinsecamente, non potendolo essere per “collocazione topografica”» – condurrebbe a ritenere che, soltanto in questa fattispecie, il legislatore avrebbe attribuito all’avvocato il potere di certificare una procura alle liti che non è “apposta in calce” (dunque, priva del necessario requisito dell’incorporazione nell’atto processuale cui afferisce: Cass., S.U., 19 novembre 2021, n. 35466), fondando detto potere unicamente sul contenuto intrinseco della procura stessa. Dunque, si propone una declinazione dell’art. 83, terzo comma, c.p.c. che, però, ne sovverte la trama complessiva, essendo questa nel senso – già più volte evidenziato (alla luce del diritto vivente) –che al difensore spetta il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della procura speciale solo nel caso in cui questa, per l’appunto, sia apposta a margine o in calce di determinati atti processuali, dovendo altrimenti la parte stessa far necessariamente ricorso, come disposto dal secondo comma dello stesso art. 83, ad atto pubblico o scrittura privata autenticata e, quindi, ad attività notarile.

4. Le ragioni esposte, siccome necessariamente riferite alla normativa applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate al d.m. n. 44 del 2011 dal d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, entrato in vigore il 14 gennaio 2024, non vengono meno per effetto della disposta abrogazione, a decorrere da tale data, dell’art. 18 del predetto d.m. n. 44, sia perché, con errata corrige pubblicato in G.U. del 15 gennaio 2024, l’abrogazione è stata limitata ai primi tre comma dell’art. 18 (rimanendo, quindi, ferma la disciplina dettata, segnatamente, dal comma 5), sia perché la norma primaria – ossia, l’art. 83 c.p.c. – dispone espressamente, con specifico riferimento all’ipotesi qui in contestazione della procura conferita su supporto cartaceo che “il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.

Ne consegue che l’interpretazione qui adottata, che allinea la disciplina delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate – su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata – , ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall’atto cui la procura stessa afferisce, mantiene la propria coerenza per essere incentrata – nella definitiva affermazione del processo telematico come forma ordinaria del rito – sul momento essenziale del deposito telematico dell’atto, da eseguire nel rispetto della già individuata normativa, anche regolamentare. Disciplina che, sul punto, non risulta mutata nel profilo essenziale rappresentato dalla trasmissione prevista dall’art. 13 del d.m. n. 44, secondo le specifiche tecniche stabilite dall’art. 34, che prevedono l’inserimento dell’atto e degli allegati nella cosiddetta “busta telematica” (art. 14 delle specifiche tecniche attualmente in vigore), che rappresenta lo “strumento informatico” che realizza la congiunzione “virtuale” all’atto cui la procura si riferisce.

5. La procura alle liti (il cui contenuto è il seguente: “Delego l’Avv. Gianluca Fontanella a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di Cassazione di cui al ricorso che precede con ogni facoltà di legge e di pratica. Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma alla Via della Pineta Sacchetti, 201”) rilasciata dal L. su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa autenticata dal difensore e, quindi, depositata in modalità telematica (oltre che in tale modalità notificata) unitamente al ricorso per cassazione è, dunque, una valida procura speciale apposta in calce al ricorso per cassazione è, dunque, una valida procura speciale apposta in calce al ricorso stesso, ai sensi dell’art. 83, terzo comma, c.p.c.

Il ricorso può, dunque, essere esaminato nel suo contenuto e a tal fine va rimesso alla Terza Sezione civile di questa Corte.

P.Q.M.

dichiara ammissibile il ricorso e ne rimette l’esame alla Terza Sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite

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