Una famiglia e due immobili? Esente dall’IMU soltanto uno
La disciplina dell’IMU applicabile ai componenti di uno stesso nucleo familiare è stata oggetto di una recente interrogazione parlamentare, nel corso della quale il Sottosegretario del Ministero dell’Economia, Federico Freni, ha chiarito un aspetto importante riguardante l’esenzione IMU per la prima casa nel caso di coniugi o componenti della famiglia con la dimora abituale e la residenza in Comuni diversi, risolvendo definitivamente una annosa e dibattuta questione.
Motivi dell’interrogazione parlamentare
Il decreto fiscale n. 146/2021, collegato alla legge di bilancio 2022 (n. 215/2021), modificando il comma 741 dell’articolo 1 la legge di bilancio 2020 ha stabilito che “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”.
Hanno debuttato quest’anno, quindi, con l’acconto IMU 2022 di giugno, le novità apportate con la legge 215/2021, di conversione del decreto fiscale: dunque, esenzione IMU per la prima casa su una sola abitazione, con libertà di scelta dell’immobile da agevolare da parte del nucleo familiare.
La novità ha fatto definitivamente chiarezza su un punto controverso, tanto che la precedente formulazione, n vigore fino al saldo dell’anno 2021, distingueva fra prime case in Comuni diversi o nello stesso Comune, con una conseguente proliferazione di sentenze di Cassazione e interpretazioni divergenti.
Nella Relazione illustrativa alla disposizione in commento è stato precisato che questa ha inteso superare l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui, alla luce della normativa previgente, veniva negato il beneficio dell’esenzione a entrambi i coniugi che si trovavano nella situazione descritta.
All’origine dell’interrogazione parlamentare, due circostanze segnalate dai deputati:
• nonostante la novità normativa introdotta dal citato Dl 146/2021, numerosi Comuni hanno inviato avvisi di accertamento per gli anni dal 2017 al 2021, in linea con una interpretazione della Corte di cassazione;
• inoltre, la Corte costituzionale ha reso noto di avere sollevato dinanzi a sé stessa la questione di legittimità costituzionale in riferimento a quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (comma 2), che nega il diritto all’esonero dal versamento IMU sulla prima casa se uno dei componenti il nucleo familiare ha fissato la residenza in un Comune diverso (comunicazione del 24 marzo 2022).
La nuova definizione di abitazione principale
Ai fini dell’esenzione IMU, dunque, l’abitazione principale è quella nella quale il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Il Sottosegretario ha precisato che la modifica apportata dal Dl 146 alla legge 160/2019 non ha natura interpretativa e, quindi, retroattiva, ma al contrario innovativa, pertanto può essere applicata solo per l’avvenire; ha inoltre evidenziato che la disposizione è stata introdotta proprio per escludere, per il futuro, l’incertezza interpretativa generata negli anni pregressi dalla norma originaria e che la nuova definizione di abitazione principale è stata già oggetto di primi chiarimenti da parte del Ministero dell’economia e delle finanze in occasione di Telefisco 2022 dello scorso 31 gennaio.
Accertata la portata innovativa della disposizione in esame, viene poi sottolineato che in riferimento al periodo pregresso 2017-2021, deve essere applicata la disciplina previgente, secondo cui, anche sulla scia dell’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, “nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l’esenzione non spetta in nessun caso”: in questo indirizzo interpretativo trova fondamento la notifica degli avvisi di accertamento emessi dai Comuni fino all’anno d’imposta 2021.
Orientamenti contrastanti
Con la circolare 3/2012 il Dipartimento delle Finanze aveva fornito un’interpretazione autentica: poiché la norma non aveva prescritto alcuna limitazione nel caso di due immobili ubicati in Comuni diversi, potevano essere considerate come prima casa entrambe le residenze, applicando l’esenzione IMU. In seguito, però, con le ordinanze n. 4166 e n. 4170 del 2020, la Cassazione aveva escluso dall’esenzione entrambi gli immobili nel caso di coniugi o componenti del nucleo familiare con dimora abituale e residenza anagrafica in due case situate in Comuni diversi.
La questione di costituzionalità
Sulla questione, come si è detto, c’è stato l’intervento della Corte costituzionale che, con il comunicato del 24 marzo 2022, ha sollevato la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal secondo comma dell’articolo 13 del Dl 201/2011 (“Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria”). Nel comunicato si legge, infatti, che “la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso”.
Questa impostazione della Corte – si legge nella risposta – dovrebbe indurre i Comuni ad adottare un atteggiamento prudente nelle attività di accertamento dell’IMU dovuta per gli anni dal 2017 al 2021, considerato che una declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte costituzionale renderebbe illegittima l’azione di recupero dell’imposta avviata dai Comuni stessi.