FISCALITA LAVORO

Un caso particolare di applicazione della tassazione separata

Una società, nel 2019, ha sottoscritto il Contratto collettivo nazionale integrativo, con il quale è stata regolamentata, tra l’altro, la distribuzione del Fondo risorse decentrate per il personale delle aree funzionali.

Come previsto dal citato contratto, sono stati definiti a livello di contrattazione decentrata presso le sedi della stessa i criteri per l’assegnazione delle risorse al personale, tenuto conto dei risultati raggiunti sugli obiettivi prefissati.

Riguardo alla corretta modalità di tassazione di tali somme, l’amministrazione istante fa presente che con risoluzione 13 dicembre 2017, n. 151/E, l’Agenzia delle entrate ha affermato che non si giustifica l’applicazione della tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera b, del TUIR), se le retribuzioni di risultato siano corrisposte in periodi d’imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante, come nel caso di un’amministrazione che, dovendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, distribuisca in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione.

Nel caso in questione si tratta, in pratica, di un incentivo all’esodo erogato come anticipazione nel corso del rapporto di lavoro.

Riguardo alla procedura definita, in sede ministeriale, con un accordo tra le parti che prevede l’adesione da parte dei lavoratori coinvolti al piano di uscita e di non opposizione al licenziamento, alcune organizzazioni sindacali hanno rilevato, tuttavia, “che il pagamento delle somme ai beneficiari avverrà a distanza di oltre un anno dal periodo di maturazione del relativo diritto con un ritardo, pertanto, che non può ritenersi fisiologico o indipendente dalla volontà delle parti, atteso che le tempistiche di stipulazione degli accordi sindacali e delle successive procedure di certificazione dei medesimi e, quindi, dei pagamenti, possono in astratto essere contenute entro l’anno di competenza”.

La società chiede se le indicazioni contenute nella citata risoluzione 151/2017 siano applicabili al pagamento del Fondo risorse decentrate in questione.

La tassazione separata

L’art. 17, comma 1, lettera b), del DPR 917/1986 (TUIR) prevede l’applicazione della tassazione separata nel caso di erogazione di “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.

La tassazione separata è una modalità di tassazione del reddito di lavoro dipendente finalizzata a evitare che per i redditi conseguiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, verificatasi in anni d’imposta precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa causare un aggravio per il contribuente.

Quando non è applicabile

Con la circolare 23/E del 1997 e con altri documenti di prassi (circolare 55/2001 e risoluzione 379 del 2002), l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il regime di tassazione separata non si applica nei casi in cui il pagamento degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per la loro erogazione. La circolare citata ha inoltre precisato che ci sono due tipi di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini in questione:

– di carattere giuridico, che consistono nell’emanazione di norme legislative, sentenze, provvedimenti amministrativi o contratti collettivi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti rispetto a un rinvio strumentale nel pagamento di somme spettanti;

– oggettive situazioni di fatto che impediscono il pagamento degli importi spettanti entro i tempi adottati ordinariamente da tutti i sostituti d’imposta.

Ne deriva che quando ricorre una delle cause giuridiche individuate dalla norma non si deve effettuare alcuna indagine sul ritardo nel pagamento per stabilire se lo stesso può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici necessari, mentre un’indagine va sempre effettuata quando il ritardo è dovuto a circostanze di fatto (risoluzione 151/E del 2017).

I chiarimenti

Con la risoluzione 43/E del 2004 è stato chiarito che in caso di contratto collettivo, norme o atti amministrativi dai quali derivano retribuzioni riferibili ad anni precedenti rispetto a quello di percezione, gli importi non concorrono alla tassazione progressiva ma sono assoggettati a quella separata. È quindi sufficiente, in presenza e in attuazione di un contratto collettivo, che l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono per l’applicazione della tassazione separata.

La stessa risoluzione 43 spiega, inoltre, che non c’è motivo di escludere dalla tassazione separata anche il periodo d’imposta nel quale interviene l’accordo, poiché anche per tale periodo, se le somme non devono essere corrisposte nel corso dell’anno, si verifica la condizione del pagamento in anni successivi per effetto del contratto collettivo, fermo restando che, se gli importi relativi all’anno dell’accordo sono pagati nello stesso, non si ricorre alla tassazione separata.

L’interpello

Nel caso proposto, il contratto collettivo nazionale integrativo che ha disciplinato la distribuzione del Fondo risorse decentrate per il personale effettivamente in servizio nel 2018 è stato firmato nel 2019; inoltre, i contratti decentrati che hanno individuato i criteri per l’assegnazione delle risorse al personale sono stati sottoscritti nelle relative sedi nel dicembre dello stesso anno.

Per queste ragioni, nella risposta n. 177 del 16 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate afferma che il caso in esame possa rientrare fra le cause di carattere giuridico (emolumenti percepiti per effetto di contratti collettivi) espressamente indicate dal citato art. 17 del TUIR, e che quindi gli emolumenti potranno essere assoggettati a tassazione separata come arretrati.

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