EUROPA FISCALITA

Ue, la “procedura amichevole” per risolvere le liti fiscali

La Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali nell’Unione, ha istituito un meccanismo vincolante con obbligo di risultato per la conclusione delle contese tra Stati membri scaturite dall’interpretazione e applicazione di Accordi e Convenzioni per eliminare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio

Con il D.lgs. 10 giugno 2020, n. 49 l’Italia ha recepito nell’ordinamento nazionale tale Direttiva, mentre le modalità e le procedure operative per l’attuazione delle disposizioni del decreto sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate pubblicato il 16 dicembre 2020.

Come si accede alla procedura amichevole

Per accedere alla procedura amichevole i soggetti interessati presentano un’istanza di apertura relativa a una questione controversa al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati. L’istanza in lingua italiana si presenta in carta libera (il facsimile è allegato al provvedimento) e deve contenere, oltre alla richiesta di attivazione, gli elementi informativi indicati all’art. 3 del decreto; se l’istanza è redatta in una lingua diversa, deve essere corredata da una traduzione ufficiale in Italiano. Per la presentazione sono previste le seguenti possibilità: a) per posta elettronica certificata all’indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it; b) con raccomandata all’ufficio o raccomandata internazionale se presentata da un non residente senza domiciliatario nazionale; c) consegnata direttamente all’ufficio che rilascia una ricevuta.

All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

– copia dell’avviso di accertamento e del processo verbale di constatazione (o altro documento equivalente) da cui risulti la controversia;

– eventuali sentenze emesse dalle Commissioni tributarie adite;

– traduzione in lingua italiana o inglese degli atti impositivi o di qualunque altro atto emessi dall’amministrazione fiscale estera o di eventuali sentenze o decisioni degli organi giurisdizionali degli Stati membri interessati;

– se firmata dall’interessato, copia di un documento valido d’identità o della documentazione attestante la rappresentanza;

– se firmata da persona diversa dall’interessato, copia della procura conferita.

L’ufficio ha due mesi dal ricevimento per comunicare, anche per posta elettronica ordinaria, l’avvenuta ricezione dell’istanza, dopo di che può richiedere specifiche informazioni supplementari, entro tre mesi dalla data di ricevimento; il destinatario deve rispondere entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta.

Nel caso in cui l’Autorità competente italiana, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di apertura di procedura amichevole o dalla data di ricezione delle informazioni supplementari, adotti una decisione che permette la risoluzione unilaterale della questione, l’ufficio lo comunica al soggetto interessato (o al domiciliatario nazionale).

Svolgimento e conclusione

La procedura amichevole si chiude entro due anni dalla data dell’ultima notifica della decisione di accoglimento dell’istanza da parte di uno dei Paesi membri.

In caso di accordo tra l’Autorità competente italiana e quella dello Stato membro interessato, l’ufficio comunica all’istante la decisione adottata entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’accordo via Pec o raccomandata nazionale o internazionale, oltre a informare la Direzione regionale o provinciale o il Centro Operativo di Pescara che, in base alle vigenti disposizioni, è competente per ciascun anno d’imposta a dare esecuzione della decisione adottata. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali relativi all’accordo raggiunto, tra i quali: i periodi d’imposta oggetto di accordo; gli imponibili su cui calcolare le imposte da versare, con interessi, sanzioni e oneri di riscossione (se applicabili) e le imposte da rimborsare, oltre agli interessi; gli eventuali ulteriori soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato interessati dalla controversia.

Entro 60 giorni dal ricevimento, il soggetto interessato comunica la volontà di accettare la decisione o la rinuncia, anche parziale, al contenzioso e ad altri mezzi di impugnazione.

In caso non si giunga a un accordo tra le due Autorità competenti, l’ufficio comunica al soggetto interessato i motivi generali del mancato raggiungimento dello stesso.

La Commissione consultiva

In quest’ultimo caso il soggetto interessato può presentare per iscritto, all’ufficio delle Entrate e all’Autorità competente degli altri Stati membri interessati, una richiesta di istituire una Commissione consultiva: la decisione adottata a seguito del parere reso da tale Commissione viene comunicata dall’ufficio al soggetto interessato entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’accordo. Per il soggetto interessato è prevista la possibilità di ritirare l’istanza, nel qual caso deve comunicarlo all’ufficio.

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