Tregua fiscale, il nuovo calendario delle scadenze
Con l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 30 marzo, del Dl 34/2023 (decreto bollette), viene ufficializzato lo slittamento dei termini per alcune delle definizioni agevolate introdotte dalla legge di bilancio 2023 (n. 197/2022), che compongono la cosiddetta tregua fiscale. Per l’accesso al ravvedimento speciale, alla sanatoria delle irregolarità formali, alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023 e non solo, cambiano alcune date di scadenza e i tempi di applicazione delle misure.
A un soffio dalla scadenza originaria, fissata dalla legge di bilancio al 31 marzo, viene prorogata la possibilità di accedere al ravvedimento speciale e alla sanatoria degli errori formali.
Ravvedimento speciale
Il termine per versare la prima rata è rinviato di sei mesi, al 30 settembre 2023, con la data ultima per la conclusione dei pagamenti che rimane il 20 dicembre 2024.
Questo rinvio comporta, di conseguenza, lo slittamento anche dei termini delle rate successive (sempre con il tetto massimo di 8 rate), che diventano: 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2024. Non cambia il tasso del 2% sulle rate successive. Nel decreto bollette, inoltre, riguardo all’applicazione del ravvedimento, viene precisato che ne restano escluse le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e IVA e anche quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.
Riguardo al ravvedimento speciale, è utile ricordare che con la circolare 6/E del 20 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che vi rientrano anche le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR 600/1973 (accertamento parziale), purché non siano già state contestate.
Sanatoria delle violazioni formali
Per gli errori formali, invece, la scadenza slitta di sette mesi, dal 31 marzo al 31 ottobre 2023, data entro la quale dovranno essere pagati i 200 euro (o i 100 della prima rata) per periodo di imposta, mentre resta confermato il 31 marzo 2024 per la chiusura definitiva.
La citata circolare 6/E ha chiarito che è un’irregolarità formale, e quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio oltre i termini ordinari, a condizione che siano correttamente inserite nella liquidazione IVA di competenza, con il relativo versamento dell’imposta. Analogamente, può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.
Tregua fiscale
Novità anche per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti presso la Corte di cassazione.
Per le liti pendenti, il termine per la domanda passa dal 30 giugno al 30 settembre 2023: a cascata, vengono posticipate le rate successive alla prima (al massimo 20), che di dovranno pagare il 31 ottobre e il 20 dicembre 2023, con le successive il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.
Viene rinviata anche la sospensione del processo, per chi voglia avvalersi della definizione, che passa al 10 ottobre 2023 (era fino al 10 luglio); posticipato il termine per le impugnazioni e le riassunzioni, che scadono fino al 31 ottobre e non più fino al 31 luglio.
Prorogato al 30 settembre 2023 (dal 30 giugno) anche il termine per perfezionare la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata ai giudizi pendenti in Cassazione.
Vengono modificati anche i tempi per l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento: rientrano nella tregua fiscale anche gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per la mancata impugnazione nel periodo tra il 2 e il 15 febbraio.
Viene inoltre specificato che la definizione agevolata, prevista dalla legge di bilancio per i processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si applica anche all’accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti Pvc.
Sempre nella circolare 6/E è stato precisato che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter, DPR 600/1973) non rientrano nella definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza, ma possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo, mentre per i Pvc consegnati entro il 31 marzo 2023 è possibile la definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio, anche dopo il 31 marzo, a patto che l’accertamento con adesione sia sottoscritto e perfezionato con il pagamento.
Un nuovo condono?
Infine, nel decreto bollette compare un’altra misura, che ha suscitato non poche discussioni e polemiche: la non punibilità per alcuni reati tributari entro limiti stabiliti, se gli importi dovuti sono pagati in base alle istruzioni per la loro definizione fissate nel D.lgs. 74/2000.
Queste le tipologie previste:
• omesso versamento di ritenute alla fonte per un ammontare superiore a 150.000 euro;
• omesso versamento di IVA, entro la scadenza per l’acconto del periodo d’imposta successivo, per una somma superiore a 250.000 euro;
• indebita compensazione di crediti per un importo superiore a 50.000 euro.
Questi reati non sono punibili neanche in via ordinaria se, prima del giudizio di primo grado, i relativi debiti tributari (comprese sanzioni e interessi) sono estinti interamente tramite conciliazione, adesione o ravvedimento operoso. Il contribuente deve comunicare l’avvenuto pagamento di quanto dovuto (o della prima rata) all’Autorità giudiziaria e all’Agenzia delle entrate, il che comporta la sospensione del processo.