FISCALITA

Tre testamenti e successione complessa, la stella polare è il TUS

Il caso oggetto dei chiarimenti forniti con la risposta 379/2020 è stato posto da un avvocato in qualità di esecutore testamentario, caso nel quale le volontà del testatore risultanti da tre testamenti, prevedono, tra l’altro:

– la designazione di un unico erede, al quale è destinato un terzo del patrimonio, anche mediante assegnazione di beni immobili di sua scelta;

– una serie di legati di somme di denaro provenienti dalla vendita di un immobile e di una quota societaria;

– un legato in denaro in favore di una signora, pari all’ammontare rimanente a conclusione dell’esecuzione di tutte le disposizioni testamentarie.

Il de cuius ha designato due esecutori testamentari, ai quali ha attribuito un legato in denaro. Il patrimonio è composto da diversi immobili, una quota societaria, investimenti in titoli di stato e in quote di fondi comuni di investimento, depositi bancari e beni mobilie d’intesa con l’erede, gli esecutori testamentari dovranno predisporre e presentare la dichiarazione di successione, obbligo in riferimento al quale l’avvocato presenta tre quesiti.

1. chiede indicazioni per la compilazione della sezione “Riservato a chi presenta il modello”, in quanto il software di compilazione della dichiarazione di successione produce un messaggio di errore se il modello è presentato dall’esecutore testamentario nell’esercizio del suo ufficio, inserendo quindi il codice carica 7 (“esecutore testamentario”) e sia allo stesso tempo un legatario il cui codice fiscale deve essere indicato nel quadro EA;

2. dal testamento risulta che fatta eccezione per gli immobili che saranno scelti dall’erede e per quello oggetto di un legato specifico, i restanti beni dovranno essere liquidati per distribuire ai legatari il denaro ricavato dalla loro vendita. Il problema è relativo all’individuazione dei soggetti passivi d’imposta e dell’oggetto della tassazione: se i cespiti da vendere fossero conteggiati nell’attivo ai fini della liquidazione dell’imposta di successione, ci potrebbe essere una duplicazione, con erede e legatari già assoggettati a imposta per l’inserimento nel quadro ER sulla base del denaro che sono destinati a ricevere.

3. Poiché gli importi da assegnare all’erede e ai legatari dipendono dal risultato della liquidazione dei beni ereditari, non si può che darne una indicazione provvisoria nella dichiarazione di successione, per la quale si chiede l’approvazione dell’Agenzia.

Chi presenta la dichiarazione

A causa dell’ufficio di esecutore testamentario, l’avvocato istante figura tra i soggetti obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione entro il termine di dodici mesi decorrente dalla data in cui ha avuto notizia legale della sua nomina (art. 31, comma 2, lett. a del TUS), che a indicare gli elementi richiesti dal primo comma dell’articolo 29 del stesso Testo Unico, ovvero: le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari, la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell’attivo ereditario con l’indicazione dei rispettivi valori, il valore globale netto dell’asse ereditario e gli estremi di pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili.

La dichiarazione di successione, dunque, dovrà essere presentata dall’avvocato indicando nel frontespizio della dichiarazione il codice carica “7”: esecutore testamentario. In attesa che veng rimosso il controllo informatico segnalato nell’istanza, l’istante potrà presentare il modello cartaceo della dichiarazione di successione presso l’ufficio.

Il soggetto passivo d’imposta

Per quanto riguarda il pagamento dell’imposta di successione, l’art. 36, comma 3 del TUS prevede che “Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti”.

Pertanto – si legge nella risposta 379 – poiché l’esecutore testamentario è tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione ed è possessore dei beni dell’eredità, è tenuto al pagamento dell’imposta di successione. Le disposizioni testamentarie prevedono, infatti, dei legati obbligatori di somme di denaro che produrranno i loro effetti per i legatari solo dopo la vendita degli immobili cui è tenuto l’esecutore testamentario.

Infatti, quando a vendita avvenuta il diritto di credito dei legatari avrà acquisito il carattere della esigibilità e della liquidità, l’esecutore testamentario o i legatari dovranno presentare una dichiarazione integrativa, indicando il ricavato della vendita pro-quota e la relativa imposta di successione sarà riliquidata (art. 28, comma 6, del TUS).

La trascrizione

Inoltre gli uffici, nel redigere il certificato di successione devono includere tutti i beni immobili inseriti nella dichiarazione di successione (art. 5, comma 1, D.lgs. 347/1990); la trascrizione del certificato di successione è richiesta ai soli effetti stabiliti dal TUS e non costituisce trascrizione degli acquisti mortis causa egli immobili e dei diritti immobiliari compresi nella successione (comma 2, art. 5). In base alla normativa, dunque, la trascrizione deve essere comunque effettuata a seguito della presentazione della dichiarazione di successione e produce effetti esclusivamente fiscali, per cui la trascrizione deve essere effettuata nei confronti degli esecutori testamentari, quali possessori dei beni immobili.

La liquidazione dell’imposta L’imposta di successione sarà quindi liquidata ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 43 del TUS, ovvero secondo le disposizioni testamentarie e sul valore globale netto dell’asse ereditario, che è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e diritti che compongono l’attivo ereditario, e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri appartenenti al defunto.

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