FISCALITA LEGGE

Trasmissione tardiva di fatture elettroniche, il nuovo provvedimento

La legge 190/2014 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni relative alle fatture elettroniche e/o i corrispettivi giornalieri telematici sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. In particolare, con il

provvedimento n. 61196 del 6 marzo 2023 sono fissate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alle fatture elettroniche e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente.

Le comunicazioni sono trasmesse all’indirizzo di posta elettronica certificata dei contribuenti, ma sono anche disponibili nell’area riservata del proprio cassetto fiscale e nella voce “Fatture e corrispettivi”.

Nel provvedimento sono inoltre indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze che la stessa non conosce.

Ravvedimento operoso, quando si può

Gli elementi riportati nel provvedimento forniscono al contribuente dati utili per regolarizzare gli eventuali errori o omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso, che potrà essere effettuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, fatta eccezione per:

– la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento;

– il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis, DPR 600/1973 e 54-bis, DPR 633/1972);

– il ricevimento degli esiti del controllo formale (articolo 36-ter, DPR 600/1973).

Dati e informazioni disponibili

Con le modalità previste dal provvedimento 61196/2023 l’Agenzia mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA alcune informazioni, che risultano trasmesse oltre i termini previsti, relative a:

• le fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche amministrazioni;

• i corrispettivi giornalieri telematici memorizzati elettronicamente.

Sono rese disponibili le informazioni utili per una valutazione sulla correttezza dei dati in possesso del contribuente, il che gli permette – anche tramite gli intermediari autorizzati – di poter fornire elementi, fatti e circostanze in grado di giustificare la presunta anomalia.

I dati e le informazioni messe a disposizione del contribuente sono: il codice fiscale, la denominazione, cognome e nome; il numero identificativo della comunicazione e il periodo d’imposta; il codice atto; le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata; le modalità con le quali può richiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti all’Amministrazione finanziaria; le modalità con cui poter regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Riguardo alle fatture elettroniche trasmesse tardivamente vengono forniti: il numero delle fatture emesse in ritardo; il tipo fattura, il tipo documento e il numero fattura/documento; la data fattura/documento e quella di trasmissione; l’identificativo Sdi file.

Per i corrispettivi giornalieri telematici trasmessi in ritardo saranno invece forniti: il numero degli invii trasmessi in ritardo, l’ID invio, la matricola dispositivo e le date di rilevazione e di trasmissione.

Le modalità per sanare le irregolarità I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni da parte dell’Agenzia possono regolarizzare gli errori o le omissioni commesse secondo avvalendosi del ravvedimento operoso (D.lgs. 472/1997), con una riduzione delle sanzioni rapportata al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

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