FISCALITA

Trasformazione di società e opzione per la trasparenza fiscale

Per rispondere a un quesito concernente l’interpretazione dell’art. 116 del DPR n. 917 del 1986, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 80/E del 14/9/2015, avente come oggetto “Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 116 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), come modificato dal D.Lgs. n. 175 del 2014”.

Una S.r.l. è un soggetto trasformato da società di persone in società di capitali con effetto dall’1/1/2015, anno dal quale vorrebbe optare per il regime della cosiddetta “trasparenza fiscale”, secondo quanto previsto dall’articolo 116 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 175/2014. Poiché la previsione normativa stabilisce che l’opzione deve essere dichiarata nel quadro OP del modello Unico 2015 SC e l’istante, per l’anno in corso, è tenuta a presentare il modello Unico 2015 SP, ha presentato l’istanza per sapere come agire in proposito.

Alla luce della impossibilità di applicare la procedura prescritta, la soluzione prospettata dall’interpellante è la seguente: fermo restando il nuovo termine dell’adempimento, l’opzione può essere eccezionalmente comunicata con le modalità previgenti, ovvero mediante comunicazione ai sensi del D.M. 23/4/2004.

La risposta delle Entrate

Con il regime di trasparenza fiscale disciplinato dagli articoli 115 e 116 del TUIR, è stata prevista la possibilità di imputare il reddito di società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lettera a, del TUIR), a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione, indipendentemente dall’effettiva percezione (art. 115 del TUIR).

agenzia entrate

La possibilità in questione, estesa anche alle società a ristretta base proprietaria (ex art. 116 del TUIR), è condizionata all’esercizio di un’apposita opzione, irrevocabile per tre esercizi sociali e vincolante per tutti i soggetti coinvolti (art. 4, comma 1, D.M. 23/4/2004 e risoluzioni n. 361/ 2007 e n. 185/ 2009).

Al fine di razionalizzare il processo di adesione all’opzione, l’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2014 – “decreto semplificazioni” – ha modificato l’art. 115, comma 4, del TUIR, prevedendo che l’opzione deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.

Tale disposizione, in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, non prevede eccezioni, come chiarito con la circolare n. 31/E del 2014, illustrativa del D.Lgs. n. 175/2014.

Ne consegue che a partire dal 2015 – presentazione del modello Unico 2015 – l’unica modalità per esercitare l’opzione relativa alla trasparenza fiscale per il periodo d’imposta 2015 è quella di esprimere tale volontà con il modello dichiarativo.

In proposito l’Agenzia delle Entrate ha già diramato apposite istruzioni relative al modello Unico 2015 SC – il modello utilizzato dai soggetti di cui al citato art. 73, comma 1, lettera a, del TUIR – ed alla compilazione del quadro OP, sezione III, designata a recare la manifestazione di volontà relativa all’opzione (pag. 202 di “Unico 2015 – Istruzioni modello di dichiarazione società di capitali – SC” e in generale il sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it.

Problemi applicativi

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Potrebbero manifestarsi problemi applicativi nei casi in cui il soggetto che intenda esercitare l’opzione non sia tenuto, per il 2015, a presentare il modello Unico 2015 SC perché, ad esempio, il 2015 costituisce il primo anno di attività, o deve utilizzare un diverso modello in funzione della forma societaria in essere nell’annualità precedente.

In questi casi, si legge nella risoluzione n. 80/2015, considerato che nella relazione illustrativa allo schema del D.Lgs. n. 175/2014:

  1. a) non emerge alcuna volontà, in riferimento al loro primo anno di imposta, di escludere dall’applicazione dell’opzione le società neo costituite o trasformate;
  2. b) si mostra l’intento di accentrare nella sola dichiarazione dei redditi o IRAP “la comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione per il regime della trasparenza fiscale, del consolidato nazionale, della tonnage tax, nonché per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all’articolo 5 del D.Lgs, n. 446/1997”;
  3. c) i contribuenti interessati potranno effettuare la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale, nell’anno corrente, a mezzo del modello di comunicazione dell’esercizio dell’opzione approvato con provvedimento del 4/2004, tuttora disponibile, con il relativo software, nel sito dell’Agenzia delle Entrate, da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Il documento di prassi conclude segnalando che “è in corso di predisposizione un modello “Comunicazioni per regimi Tonnage tax, Consolidato e Trasparenza” da utilizzare in tutte le ipotesi di comunicazioni diverse dall’opzione – variazioni del gruppo, interruzione del regime, perdita di efficacia, … – ovvero quando non è possibile utilizzare il modello Unico di dichiarazione (società neocostituite o trasformate)”.

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