ECONOMIA

Transfer pricing, lo schema del provvedimento delle Entrate

Facendo seguito all’articolo pubblicato nel numero precedente, e in attesa di informarvi sull’incontro svolto al Ministero dell’Economia e Finanze con gli operatori per discutere dei commenti e dei contributi pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica sul pacchetto di misure sui prezzi di trasferimento, in questa sede trattiamo dello “Schema di provvedimento direttoriale previsto dall’art. 31-quater, DPR n. 600/1973”, uno dei documenti oggetto di valutazione, osservazioni, suggerimenti ed eventuali proposte sviluppati nella consultazione pubblica che si è chiusa lo scorso 21 marzo.

Il decreto legge 50/2017 (la manovra correttiva, convertito dalla legge 96/2017), oltre a introdurre rilevanti modifiche nella disciplina del transfer pricing prevista dal comma 7 dell’art. 110 del TUIR, con l’art. 59 ha inserito l’art. 31-quater nel DPR 600/1973. La lettera c) dell’art. 31-quater contempla la facoltà, a favore dei contribuenti soggetti a rettifiche in aumento definitive e conformi al principio di libera concorrenza effettuate da Paesi con i quali sono in vigore delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e che permettano un adeguato scambio di informazioni, di accedere a una procedura finalizzata all’emissione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un atto idoneo a riconoscere in Italia una rettifica in diminuzione del reddito (art. 110, comma 7, secondo periodo, del TUIR).

La stessa norma prevede l’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per individuare le modalità e dei termini della procedura.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate contiene, all’art. 1, le “Definizioni e ambito applicativo” e stabilisce che per “contribuente” deve intendersi l’impresa residente nel territorio dello Stato che si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’art. 110 del DPR 917/1986 (TUIR) e anche l’impresa non residente che esercita la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile in tal senso secondo le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

Queste imprese possono accedere alla procedura – disciplinata nel provvedimento stesso – per ottenere il riconoscimento in Italia di una variazione in diminuzione di reddito a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che permetta un adeguato scambio di informazioni (art. 110, comma 7, del TUIR, secondo periodo).

Per accedere alla procedura (art. 2), le imprese interessate inviano un’istanza all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia, che si trova a Roma, in Via Cristoforo Colombo, 426 c/d.

L’istanza può essere, alternativamente:

  1. a) redatta in carta libera e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
  2. b) redatta in carta libera e consegnata direttamente all’Ufficio che ne rilascia ricevuta;
  3. c) inviata per posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it.

 

Contenuti e ammissibilità dell’istanza

L’istanza, a pena di inammissibilità, deve:

– contenere la denominazione dell’impresa, la sede legale (o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale), il codice fiscale e/o la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata ed, eventualmente, l’indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura, diverso dall’impresa, presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni riguardanti la procedura;

– indicare l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato (se presentata da un’impresa non residente) ed eventualmente il domiciliatario nazionale per la procedura;

– indicare chiaramente l’oggetto, cioè la richiesta di eliminazione della doppia imposizione generata da una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata dall’autorità fiscale dello Stato estero con il quale è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni;

– avere in allegato la seguente documentazione, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla lettera c), comma 1 dell’art. 31-quater del DPR 600/1973: a) copia degli atti impositivi dai quali scaturisce la rettifica in aumento emessi dall’autorità fiscale estera, con annessa traduzione in lingua italiana o, in alternativa, in inglese. Il citato Ufficio accordi preventivi può richiedere una traduzione giurata in italiano, se lo ritiene opportuno; b) tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari a valutare che la rettifica in aumento effettuata nel Paese estero sia conforme al principio di libera concorrenza; c) la certificazione rilasciata dall’autorità fiscale estera dalla quale risulti la definitività della rettifica in aumento effettuata;

– essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto con poteri di rappresentanza.

Ai fini dell’ammissibilità (art. 3), l’istanza è dichiarata ammissibile entro 30 giorni dal suo ricevimento, con comunicazione inviata dall’Ufficio accordi preventivi all’impresa istante. Entro lo stesso termine l’istanza è dichiarata improcedibile se l’Ufficio non è posto in condizione di verificare la fondatezza degli elementi richiesti, nel qual caso l’improcedibilità viene comunicata al soggetto istante concedendo, però, altri 30 giorni per integrare l’istanza. Nell’ambito dell’istruttoria l’Ufficio valuta se la rettifica è stata effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni che permetta un adeguato scambio di informazioni.

 

Lo svolgimento del procedimento

Una volta ultimata l’attività istruttoria vengono esaminate l’istanza e la relativa documentazione, e per verificare le informazioni fornite e formulare un’eventuale richiesta di altri documenti, si può invitare l’impresa a comparire per mezzo del legale rappresentante o di un procuratore (art. 4). Se lo ritiene necessario, l’Ufficio accordi preventivi può richiedere l’attivazione degli strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali: in questi casi il termine di conclusione della procedura si intende sospeso per il tempo necessario a ottenere le informazioni richieste.

Al termine dell’istruttoria, la procedura si conclude con l’emissione di un atto motivato di accoglimento o di rigetto.

In caso di accoglimento, l’Ufficio comunica all’Autorità fiscale dello Stato estero la rettifica in diminuzione riconosciuta, procedura che si perfeziona con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia che dispone il rimborso dell’imposta calcolata sull’imponibile corrispondente alla rettifica effettuata a titolo definitivo nell’altro Stato e lo comunica al competente ufficio delle Entrate che provvede a erogare il rimborso.

 

Le cause di annullamento della procedura

Sono diverse le cause di estinzione del procedimento: la omessa produzione, senza giustificato motivo, entro il termine comunicato all’atto della richiesta o del diverso termine eventualmente concordato con l’Ufficio, della documentazione e/o dei chiarimenti necessari ai fini della prosecuzione dell’istruttoria. La procedura può essere estinta, inoltre, in caso di “sopravvenuta conoscenza”, da parte dell’Ufficio, di elementi e notizie relativi a fatti e circostanze che fanno venir meno il rapporto di trasparenza, fiducia e collaborazione.

 

 

 

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