ECONOMIA

Transfer pricing, il provvedimento attuativo delle Entrate

L’iter di adeguamento della normativa nazionale in materia di prezzi di trasferimento (transfer pricing) si è concluso dopo l’emanazione del decreto del 14 maggio 2018 del Ministero dell’Economia.

E come vi avevamo preannunciato nelle “puntate precedenti”, torniamo a parlare di tranfer pricing alla luce dell’approvazione in via definitiva del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate (Prot. n . 108954/2018) che permette di presentare le istanze per ottenere il riconoscimento di riduzioni del reddito a seguito di accertamenti alle consociate estere: in particolare, il provvedimento del 30 maggio 2018 dell’Agenzia contiene le disposizioni attuative della disciplina di cui all’art. 31 quater, comma 1, lett. c) del DPR 600/1973, introdotto dall’art. 59 del Dl 50/2017, convertito dalla legge 96/2017.

L’art. 59 del Dl 50/2017, convertito in legge 21/6/2017, n. 96, ha inserito l’art. 31 quater nel DPR 600/1973. La lett. c) dell’art. 31 quater stabilisce, a favore dei contribuenti soggetti a rettifiche in aumento definitive e conformi al principio di libera concorrenza, effettuate da Stati con i quali sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e che permettano un adeguato scambio di informazioni, la facoltà di accedere a una procedura finalizzata all’emissione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un atto idoneo a riconoscere in Italia una rettifica in diminuzione del reddito (art. 110, comma 7, secondo periodo, del TUIR).

 

La definizione di “contribuente”

L’art. 1 del provvedimento delle Entrate stabilisce che per contribuente deve intendersi l’impresa residente nel territorio dello Stato che si trovi, rispetto a società non residenti, a operare in uno Stato estero tramite una stabile organizzazione: queste imprese contribuenti possono accedere alla procedura disciplinata dal provvedimento per ottenere il riconoscimento in Italia di una variazione in diminuzione di reddito a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni (secondo periodo, art. 110, comma 7, del TUIR).

Si intende contribuente anche l’impresa non residente che esercita la propria attività in Italia attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

 

L’accesso alla procedura

Per accedere alla procedura le imprese sopra indicate inviano un’istanza all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate (Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, Roma), che deve contenere gli elementi previsti per l’attivazione della procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi o della Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (resa esecutiva con la legge 99/1993) o degli altri strumenti giuridici per la risoluzione delle controversie internazionali come recepiti nell’ordinamento nazionale e, in ogni caso, deve:

  1. a) indicare chiaramente l’oggetto, ossia la richiesta di eliminazione della doppia imposizione generata da una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata dall’Autorità fiscale dello Stato estero con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Nel caso in cui, alla data di presentazione dell’istanza, la rettifica in aumento effettuata dallo Stato estero non sia ancora definitiva, l’istanza stessa deve indicare la fase in cui si trova la rettifica in aumento e le possibili circostanze in dipendenza delle quali la stessa diventerà definitiva;
  2. b) avere in allegato la seguente documentazione, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 31 quater, comma 1, lett. c), del DPR 600/1973: 1) traduzione di cortesia in italiano o in inglese degli atti impositivi emessi dall’autorità fiscale estera dai quali scaturisce la rettifica in aumento. l’ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali potrà comunque richiedere una traduzione giurata in italiano, se lo ritiene opportuno; 2) tutti gli elementi di diritto e di fatto utili per valutare che la rettifica in aumento effettuata nel Paese estero sia conforme al principio di libera concorrenza;
  3. c) essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza.

Inoltre, l’istanza deve indicare lo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali di cui è richiesta l’attivazione (le sopra citate procedure amichevole prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni o la Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate o dagli altri strumenti giuridici per la risoluzione delle controversie internazionali come recepiti nell’ordinamento nazionale).

Per quanto riguarda l’inoltro, l’istanza può essere alternativamente:

  1. a) inviata per Pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it.;
  2. b) redatta in carta libera e inoltrata tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
  3. c) redatta in carta libera e consegnata direttamente all’Ufficio, che ne rilascia ricevuta.

 

Ammissibilità e procedibilità

L’istanza è dichiarata ammissibile entro 30 giorni dal suo ricevimento. Entro lo stesso termine è dichiarata improcedibile se l’ufficio Accordi preventivi rileva la mancanza di qualcuno degli elementi prima elencati; in questo caso l’ufficio comunica all’istante la improcedibilità e concede un termine di 30 giorni per integrare l’istanza.

 

Il procedimento

Ultimata l’attività istruttoria, l’Ufficio esamina l’istanza e la relativa documentazione e, per verificare la completezza delle informazioni fornite e formulare l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione, può invitare l’impresa a comparire per mezzo del legale rappresentante o di un procuratore. Al termine dell’istruttoria viene emesso un atto motivato dell’Ufficio di riconoscimento o di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione di reddito a fronte di una rettifica in aumento effettuata dallo Stato estero.

In caso di riconoscimento, l’Ufficio comunica all’Autorità fiscale del Paese estero la relativa rettifica in diminuzione: la procedura si perfeziona con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia che dispone la variazione in diminuzione del reddito corrispondente alla rettifica effettuata a titolo definitivo nell’altro Stato e ne dà comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate che esegue tutte le formalità necessarie.

 

Cause di estinzione del procedimento

Una causa di estinzione del procedimento finalizzato all’emissione dell’atto è la mancata produzione, senza giustificato motivo, entro il termine comunicato, della documentazione e/o dei chiarimenti necessari ai fini della prosecuzione dell’istruttoria. Un’altra si ha in caso di sopravvenuta conoscenza, da parte dell’Ufficio, di elementi e notizie relativi a fatti e circostanze in cui viene definitivamente constatato che il contribuente è passibile di sanzioni gravi collegate all’oggetto del procedimento.

Nel caso in cui il procedimento si conclude con il mancato riconoscimento della variazione in diminuzione del reddito, la stessa o, comunque, l’eliminazione della doppia imposizione potrà essere ottenuta attraverso l’esecuzione degli accordi conclusi con le Autorità competenti degli Stati esteri (art. 31 quater, comma 1, lett. a).

 

 

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay