Transfer pricing, il confronto tra gli operatori e il decreto del Mef
Come anticipato nella precedente pubblicazione, vi illustriamo gli esiti dell’incontro tenutosi lo scorso 8 maggio 2018 al Ministero dell’Economia e Finanze fra gli operatori per discutere commenti e contributi pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica chiusa il 21 marzo sul pacchetto di misure sui prezzi di trasferimento. Il tavolo si è incentrato sulle ipotesi di modifica allo schema di Decreto ministeriale di recepimento delle linee guida Ocse e allo schema di Provvedimento direttoriale delle Entrate pubblicati in bozza a febbraio sul sito del Mef.
I rappresentanti del Ministero, dell’Agenzia e della Guardia di Finanza hanno esaminato con rappresentanti degli operatori, degli studi professionali e delle imprese, le modifiche emerse dalla consultazione, compresi l’inserimento di elementi peculiari per la determinazione dei prezzi di trasferimento di servizi infragruppo a basso valore aggiunto, l’aggiornamento delle misure sugli oneri documentali in materia di transfer pricing e il procedimento per eliminare la doppia imposizione derivante da rettifiche eseguite da altri Paesi con i quali è in vigore un trattato per evitarla.
Sono state proiettate delle slides (“Commenti allo schema di decreto ministeriale: Temi principali”) di ausilio alla discussione degli aspetti particolari delle varie tematiche
Ad esempio, a proposito dell’ambito di applicazione (Art. 1 e 2), tra le ipotesi di modifica allo schema di Decreto ministeriale si è parlato di eliminazione del riferimento a “persona o più persone” aggiungendo, invece, il riferimento a diritti di voto, partecipazione agli utili ed a “vincoli azionari o contrattuali” per influenza dominante.
Rispetto ai necessari chiarimenti sul ruolo dei termini contrattuali e il comportamento delle parti, gli esempi da fornire in successivi provvedimenti di prassi riguarderanno l’applicazione alla stabile organizzazione estera e ai soggetti esteri non organizzati in forma societaria.
Tra le ipotesi di modifica in materia di Comparabilità (Art. 3), si è discusso della sostituzione di “condizioni” con “caratteristiche economicamente rilevanti” e del chiarimento delle finalità, con l’inserimento in future circolari di istruzioni applicative in merito, ad esempio, ai seguenti argomenti: utilizzo delle banche dati, scelta del mercato geografico di riferimento, orizzonte temporale dell’analisi ed eventuale inclusione società in perdita.
Riguardo, poi, ai metodi (Art. 4), le ipotesi di modifica allo schema di decreto ministeriale implicano dei chiarimenti relativi alla “gerarchia” dei metodi, per l’appunto, con esempi di chiarimenti da fornire successivamente che interessano le indicazioni applicative del processo di individuazione del “metodo più appropriato”, in particolare su disponibilità e affidabilità delle informazioni, utilizzo di metodi alternativi e scelta dell’indicatore finanziario più appropriato.
Tra le altre tematiche da chiarire in successivi provvedimenti di prassi sono stati indicati i finanziamenti infragruppo e i beni immateriali.
E’ stato posto l’accento sulla fondamentale importanza a che venga assicurata la messa a punto delle riforme nei comportamenti nelle realtà territoriali a diretto contatto con i contribuenti, ragione per cui a giugno scatterà una intensa attività di formazione dei verificatori dell’Agenzia e delle Fiamme Gialle.
Sono stati inoltre illustrati i contenuti dello schema di provvedimento del Direttore delle Entrate inerente le misure della disciplina dei prezzi di trasferimento, che sarà arricchito dai contributi emersi nel corso della consultazione pubblica; inoltre, l’Agenzia emanerà una o più circolari al fine di recepire le richieste degli operatori e di chiarire i punti più tecnici dei documenti oggetto della consultazione.
Il decreto Mef con le linee guida
Il Ministro Padoan ha firmato il decreto 14 maggio 2018 (in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), con le nuove regole sui prezzi di trasferimento nelle operazioni transfrontaliere tra imprese associate, attuativo dell’art. 59, comma 1, del decreto legge 50/2017, che ha stabilito per queste operazioni il principio di libera concorrenza. In proposito, il Ministro ha dichiarato che è stato compiuto un altro passo per fornire maggiore chiarezza agli operatori su una tematica estremamente complessa, che rende il nostro sistema fiscale all’avanguardia.
Il decreto recepisce molti dei contributi giunti dalla consultazione pubblica e dal tavolo di lavoro dell’8 maggio scorso, con alcune novità che riguardano:
– i chiarimenti sull’analisi di comparabilità che deve essere effettuata per applicare il principio di libera concorrenza;
– la cosiddetta “gerarchia dei metodi di transfer pricing”, che stabilisce i metodi da preferire a parità di affidabilità;
– i chiarimenti in tema di aggregazione delle operazioni.
Sono state inoltre inserite:
- a) una nuova disposizione per il calcolo della remunerazione dei servizi infragruppo a basso valore aggiunto, che introduce una serie di semplificazioni per i contribuenti;
- b) una norma con la specificazione dei criteri di idoneità della documentazione predisposta dal contribuente, che prevede l’aggiornamento dei documenti di prassi e definisce i casi in cui tale documentazione si considera “idonea” ai fini della penalty protection. In particolare, la documentazione predisposta dal contribuente può essere considerata “non idonea” solo quando non fornisce i dati conoscitivi necessari per l’analisi dei prezzi di trasferimento.
Resta comunque da completare il quadro giuridico, come si è detto, in attesa di uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate finalizzati a fornire i chiarimenti di natura applicativa riguardanti, ad esempio, la determinazione dei redditi delle stabile organizzazioni all’estero, la nozione di influenza dominante e la scelta delle banche dati.
Il comunicato delle Entrate
Abbiamo detto di come il transfer pricing venga spesso utilizzato come mezzo di elusione fiscale manipolando i prezzi per spostare i ricavi da una sede della multinazionale, ubicata in un certo Paese, all’impresa d’origine, che “non casualmente” si trova in un Paese con fiscalità privilegiata, il cosiddetto paradiso fiscale, scontando sugli utili una imposizione assai più leggera.
Quanto il problema sia rilevante e di stringente attualità lo dimostra anche il comunicato stampa diramato dall’Agenzia delle entrate lo scorso 22 marzo (“Fisco: accordi su Transfer pricing secondo linee guida internazionali”) per rispondere a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa, che in alcuni articoli “sembrerebbero fare riferimento” ai cosiddetti tax ruling, le anticipazioni in materia fiscale attraverso le quali i Paesi comunicano a una società le modalità con cui verrà calcolata l’imposta sugli utili societari in quel Paese
Nel comunicato, in merito a tali notizie, l’Agenzia precisa che i tax ruling “sono accordi che violano gli standard internazionali codificati a livello Ocse e di Unione Europea”, sottolineando che non sono stipulabili e che non sono mai stati stipulati dall’Amministrazione fiscale italiana.
Nel comunicato si legge, poi, che “Gli accordi previsti nel nostro Paese, così come negli altri Paesi Ocse, rientrano invece nella categoria degli APA (advance pricing agreements), ovvero accordi che hanno il solo scopo di fornire certezza preventiva relativamente ai criteri e ai metodi adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento (Transfer pricing)”: gli APA, infatti, sono presenti in tutte le Amministrazioni avanzate e in Italia sono regolamentati dall’art. 31-ter del DPR 600/1973.
Inoltre, possono accedere a questa forma di certezza preventiva non soltanto le multinazionali ma tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione e dalla tipologia di attività che svolgono.
L’Agenzia precisa, inoltre, che “gli accordi preventivi non fissano in modo arbitrario l’imponibile o le aliquote d’imposta di un soggetto, ma definiscono i criteri e metodi di calcolo di determinazione del valore normale delle operazioni infragruppo in base agli standard previsti dalle previsioni OCSE”.
La conclusione del documento appare perentoria: “In nessun caso, quindi, gli accordi sottoscritti dalle Entrate hanno avuto ad oggetto – né potrebbero avere – la previsione di differenti aliquote fiscali rispetto a quelle ordinarie o la riduzione della base imponibile di alcuni contribuenti. Il quadro normativo interno (conforme ai più avanzati standard internazionali) impone allo Stato Italiano di scambiare gli accordi con gli Stati all’interno dei quali risultano residenti le imprese associate controparti delle operazioni infragruppo”.