FISCALITA LEGGE

Tranfer pricing, procedura amichevole tra Stati e definizione agevolata delle sanzioni

La legge di bilancio per il 2023 (197/2022, commi da 186 a 205) ha previsto la possibilità di definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In particolare, la definizione delle

controversie pendenti permette al contribuente di evitare le sanzioni e gli interessi solo facendosi carico dell’intero tributo contestato o di una sua quota, in base al grado e allo stato del giudizio. L’importo da versare è infatti rapportato al valore della controversia (stabilito dal comma 2, articolo 12, D.lgs. 546/1992), ove per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, mentre in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla loro somma. Inoltre, per favorire la definizione delle liti riguardanti soltanto le sanzioni non collegate al tributo, è previsto il versamento di una percentuale della sanzione (comma 191), anche in questo caso a seconda dello stato e del grado di giudizio (il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia depositata alla data di entrata in vigore della legge, il 40% negli altri casi).

Ricorso e procedura amichevole

Una società riferisce di aver ricevuto un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP, IVA e ritenute per il periodo d’imposta 2016 e un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e ritenute per il periodo d’imposta 2017. Inoltre, afferma che gli atti impositivi contengono alcuni rilievi derivanti dalla presunta violazione della normativa sui prezzi di trasferimento (transfer pricing). La società istante ha presentato ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e, in pendenza del giudizio, ha chiesto all’Amministrazione finanziaria di avviare la procedura amichevole tra gli Stati prevista dagli articoli 6 e 7 della Convenzione 23 luglio 1990, 90/436/CEE.

Dopo essere stata informata dell’avvio della procedura, in base alle indicazioni contenute nella circolare delle Entrate n. 21/E del 2012 ha rinunciato, per le due controversie, ai motivi di ricorso ma non anche ai motivi relativi ai rilievi diversi da quelli in materia di transfer pricing e all’illegittimità delle relative sanzioni, rispetto ai quali ha manifestato la prosecuzione del contenzioso.

Sanzione per tributo non corrisposto

Nel caso in questione la sanzione irrogata in relazione ai rilievi in materia di transfert pricing non rientra tra le sanzioni definibili, trattandosi di una sanzione correlata a un tributo che non è stato corrisposto, essendo sottoposto a procedura amichevole avviata tra gli Stati (articoli 6 e 7 della Convenzione 23 luglio 1990, 90/436/CEE). In proposito l’Agenzia, nella risposta 437/2023, ricorda quanto precisato al nella circolare 6/E del 2019 riguardo alla definizione delle liti pendenti (articolo 6, Dl 119/2018), secondo cui, per le liti attinenti esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono occorre verificare se l’importo relativo agli stessi sia stato definito, anche con un’altra tipologia di definizione, o se sia stato comunque pagato: in questi casi la lite si definisce senza versare nulla, con la sola presentazione della domanda di definizione.

Dopo aver affermato che questi chiarimenti continuano a essere validi anche per la definizione delle liti pendenti disciplinata dalla citata legge 197/2023, nella risposta si rileva che tra le controversie che la società istante intende definire sono comprese le sanzioni relative ai rilievi in materia di transfer pricing, vista la scelta di proseguire il contenzioso; come è stato già anticipato, infatti, le sanzioni relative ai rilievi sul transfer pricing sono sanzioni collegate al tributo.

Condizione di accesso alla definizione

Nel caso prospettato, quindi, la definizione agevolata non è accessibile perché l’imposta non è stata corrisposta, dal momento che è stata sottoposta a procedura amichevole avviata tra gli Stati, in linea con la Convenzione di riferimento.

Dunque, il pagamento degli altri tributi non potrà comunque portare all’azzeramento delle sanzioni per il transfer pricing, a meno che si rinunci alla procedura amichevole in corso e si proceda al pagamento dell’imposta.

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