Trading on line
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Operazioni di trading on line.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è stato esposto il seguente
QUESITO
Un contribuente ha investito parte dei suoi risparmi tramite regolari bonifici ordinati alla propria banca, in operazioni finanziarie presso broker internazionali attraverso piattaforme on line: i broker sono quasi tutti localizzati in paesi Ue, alcuni in località a fiscalità privilegiata. Poiché a seguito di tali operazioni ha subìto delle perdite, chiede di poterle recuperare adottando il regime dichiarativo previsto dall’art. 5 del D.lgs. n. 461/1997 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi ). La norma prevede: che le plusvalenze di cui alla lettera c), comma 1, dell’art. 81, del TUIR, al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 82, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 27%; che i redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies), comma 1, dell’art. 81 del TUIR, determinati secondo i criteri stabiliti dall’art. 82, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50%; che le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all’imposta sostitutiva devono essere indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Inoltre, non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies), comma 1 del citato art. 81 percepiti o sostenuti da: a) soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito; b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
Onde evitare eventuali dubbi di legittimità sulla deducibilità delle perdite, il contribuente chiede se le stesse possono essere recuperate nella dichiarazione dell’anno in cui sono state prodotte indicandone l’importo totale, e se basta conservare le dichiarazioni rilasciate dai vari broker, attestanti l’investimento iniziale e la somma eventuale riscossa per l’operazione oppure, nel caso di mancata riscossione rispetto l’investimento effettuato, la perdita subita.
Inoltre, l’istante chiede se può richiedere ai broker l’applicazione del risparmio amministrato previsto dall’art. 6 del D.lgs. n. 461/1997 e se ci sono particolari formalità da rispettare per non incorrere in irregolarità di carattere fiscale nel caso in cui tale regime venisse applicato da broker di paesi Ue o Extra Ue e, in particolare, in Paesi a fiscalità privilegiata. In proposito, il contribuente ritiene, in caso di adozione del regime dichiarativo, di dover conservare le ricevute rilasciate dai broker e di dover indicare nel quadro RT del Modello Unico Persone Fisiche le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nell’anno di competenza, sostenendo di poter quindi dedurre le minusvalenze relative all’attività di trading on line.
Nell’ipotesi di adozione del regime del risparmio amministrato, ritiene di dover conservare le ricevute rilasciate dai broker con la relativa ricevuta del versamento effettuato dallo stesso quale sostituto d’imposta o ad altro titolo, indipendentemente dal Pese in cui si trova: anche in questo caso l’istante ritiene di dover indicare nel quadro RT le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, riportando l’imposta che eventualmente applicata dai broker in modo da poterla detrarre.
Il parere delle Entrate
Riguardo ai contratti conclusi sul mercato Forex, con la risoluzione n. 102/E del 2011 l’Agenzia ha chiarito che rientrano tra i rapporti descritti dall’art. 67, comma 1, lett. c-quater), del TUIR, i cui redditi, se percepiti da una persona fisica non esercente attività d’impresa, sono soggetti a imposta sostitutiva, attualmente del 26% (art. 5. D.lgs. n. 461/1997).
Per quanto riguarda le opzioni binarie, nella Comunicazione del 2/7/2012 ha chiarito che queste “presentano una struttura simile a quella di una scommessa in quanto assicurano il pagamento di un importo predeterminato se l’evento (raggiungimento di un determinato livello di prezzo del titolo, indice o altro sottostante) si verifica, prima o entro una determinata scadenza temporale; nel caso in cui l’evento non si verifichi, l’“acquirente” subisce la perdita di tutta la somma investita”. In proposito, il 28/3/2012 i Servizi della Commissione europea, rispondendo a uno specifico quesito sulla natura delle opzioni binarie, hanno chiarito che “le stesse in quanto contratti derivati regolati in contanti, appaiono riconducibili alla definizione di strumenti finanziari. Di conseguenza, le società che offrono servizi e attività di investimento in opzioni binarie dovrebbero essere autorizzate come imprese di investimento (ovvero banche)”, ai sensi della direttiva 2004/39/Ce MiFID. Di conseguenza, tutti i soggetti che intendono prestare servizi di investimento aventi a oggetto opzioni binarie verso il pubblico (italiano) devono essere muniti della necessaria autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità.
Nella risoluzione n. 71 dell’1/9/2016, si legge che l’Agenzia ritiene che anche i redditi derivanti dalle opzioni binarie rientrino nelle tipologie previste dall’art. 67, comma 1, lett. c-quater), del TUIR, i cui redditi, percepiti da una persona fisica non esercente attività d’impresa, sono soggetti anch’essi a imposta sostitutiva nella misura del 26%.
In entrambi i casi, per il calcolo dell’imponibile si applicherà quanto previsto dall’art. 68, comma 8, del TUIR , secondo cui “i redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati”.
Come stabilito dall’art. 5 del D.lgs. n. 461/1997, il contribuente deve indicare tali redditi nel quadro RT del Modello Unico e autoliquidare l’eventuale imposta dovuta, mentre l’eventuale eccedenza delle minusvalenze risultante nello stesso quadro RT potrà essere dedotta dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi d’imposta successivi.
L’opzione per il risparmio amministrato (art. 6, D.lgs. n. 461) può essere esercitata soltanto in presenza di uno stabile rapporto di mandato, di deposito, custodia o amministrazione presso banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie e società di gestione del risparmio residenti in Italia, oltre che presso stabili organizzazioni in Italia degli stessi soggetti non residenti, Poste Italiane e agenti di cambio. L’opzione si può esercitare anche in relazione ai redditi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-quater), del TUIR, con l’ulteriore condizione che i soggetti elencati intervengano in tali rapporti come intermediari professionali o come controparti. Questo regime prevede l’applicazione e il versamento dell’imposta sostitutiva del 26% su tali redditi da parte dei citati intermediari abilitati e quindi dispensa i contribuenti dall’obbligo di includere i redditi diversi di natura finanziaria nella propria dichiarazione (come chiarito nella circolare 24 n. 165del 1998).
Nel caso in questione, considerato che i broker esteri non sono tra i soggetti previsti dalla norma che possono agire come sostituti d’imposta in Italia, l’Agenzia sostiene che il contribuente debba indicare i redditi diversi derivanti dai rapporti in oggetto nel quadro RT, denominato “Plusvalenze di natura finanziaria” – sezione II, di Unico PF (regime dichiarativo).
Per quanto concerne il calcolo delle plusvalenze/minusvalenze, si devono utilizzare le certificazioni rilasciate dai broker esteri, che vanno conservate dal contribuente ai fini di un eventuale richiesta da parte degli uffici finanziari.
La risoluzione 71/2016 conclude facendo presente che i rapporti del contribuente con i broker esteri rientrano tra i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato, che di conseguenza devono essere: a) indicati, ai sensi dell’art. 4, comma 1, DL n. 167/1990, convertito dalla legge n. 227/1990, nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi, in quanto suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (si cita, al riguardo, la circolare n. 38/E del 2013); b) assoggettati all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE, circolare n. 28/E del 2012).