DIRITTO ECONOMIA FISCALITA

Tracciabilità dei pagamenti, oneri detraibili e conto corrente cointestato

Dal 1° gennaio 2020, ai fini dell’IRPEF, la detrazione del 19% dall’imposta lorda degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR (DPR 917/1986) e in altre disposizioni normative spetta a condizione che la spesa sia sostenuta “con

versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, che fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o “altri sistemi di pagamento”, da intendere come quelli che “garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria”. Si tratta, in pratica, di tutte le forme di pagamento con esclusione dei pagamenti in contanti, che fanno venir meno il beneficio della detrazione.

Lo prevede la legge di bilancio 2020, n. 160/2019, all’articolo 1, comma 679; il successivo comma 680 dispone che la disposizione appena citata non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e anche alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Dunque, per accedere al risparmio fiscale nella dichiarazione 2021 per i redditi del 2020, soltanto pagamenti tracciabili per il dentista e l’oculista dello studio privato e per mutui, spese universitarie, veterinarie e funebri, spese per i figli a carico come asilo e attività sportive, erogazioni liberali, ecc.

Le deroghe alla nuova normativa, che continuano quindi a garantire la detraibilità in dichiarazione dei redditi, riguardano gli acquisti in farmacia di medicinali e dispositivi medici e le visite, le analisi, ecc. effettuate presso strutture pubbliche o accreditate presso il servizio sanitario nazionale: in questi casi si possono continuare a utilizzare i pagamenti in contanti.

Quale documento

Per quanto riguarda la documentazione dell’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile che il contribuente deve presentare al Caf o al professionista abilitato e conservare, per presentarla a una eventuale successiva richiesta dell’Amministrazione finanziaria, è stabilito che sia la prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, l’estratto conto, una copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, la ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Se il conto corrente è cointestato

L’istante dichiara di essere titolare di un conto corrente cointestato con la moglie, a firme disgiunte, sul quale è emessa una sola carta di credito a lui intestata.

Le spese oggetto di detrazione fiscale vengono pagate utilizzando questo conto corrente con mezzi di pagamento riconducibili alla persona che effettua la spesa stessa; in particolare, il marito utilizza la carta di credito e la moglie dispone bonifici o emette assegni con la sua firma.

Considerate le regole introdotte dalla nuova normativa riguardanti la tracciabilità dei pagamenti delle spese che danno diritto alle detrazioni fiscali, il quesito posto è il seguente: è possibile utilizzare la carta di credito intestata al marito per pagare spese riferite alla coniuge senza perdere il beneficio della detrazione, visto che il conto corrente da cui viene effettuato il pagamento è cointestato?

Il diritto è mantenuto

Nella Risposta n. 431 del 2 ottobre 2020 l’Agenzia delle entrate afferma, in sostanza, che ai fini delle nuove regole in materia di detraibilità, risulta fondamentale la tracciabilità della spesa sostenuta e quindi il mezzo di pagamento utilizzato, non l’esecutore: il contribuente, dunque, può utilizzare la propria carta di credito anche per pagare le spese detraibili, soggette all’obbligo di tracciabilità, riferite alla moglie, mantenendo il diritto alla detrazione d’imposta, a condizione che tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario indicato nel documento di spesa, che rappresenta l’elemento rilevante: la spesa si considera sostenuta dalla persona alla quale è intestata la fattura, non dall’esecutore materiale del pagamento. Una situazione spesso ricorrente in famiglia, che nel caso in questione risulta ulteriormente supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito.

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