FISCALITA PRIMA PAGINA

Tassazione separata per l’eredità del fondo pensione di un residente all’estero

Qual è il trattamento fiscale applicabile all’importo, percepito come liquidazione di un fondo pensione proveniente da un soggetto residente all’estero, da parte dell’erede residente in Italia?

E’ il quesito posto da una contribuente, che nell’istanza dichiara:

– di essere fiscalmente residente in Italia e unica erede di un cittadino italiano e statunitense, residente negli Usa da oltre quarant’anni;

– che sul valore complessivo dell’asse ereditario, composto da beni che si trovano tutti oltreoceano, è stata pagata in America l’imposta di successione statale dell’1%;

– che il de cuius risultava titolare, tra l’altro, di un conto  pensionistico (anch’esso confluito nell’asse ereditario) assoggettato a imposta di  successione negli Usa, gestito da una società statunitense;

– che alla data del decesso il padre ottantaquattrenne, pur se non ne aveva chiesto la liquidazione complessiva ma solo di parte della rendita spettante, aveva già maturato il diritto a percepire le rendite periodicamente, tant’è che la consistenza dei fondi è stata dichiarata ai fini dell’imposta di successione (ai sensi della legge fiscale federale statunitense, a decorrere dall’età anagrafica di 73 anni si è tenuti a prelevare dal conto pensionistico una distribuzione minima annuale;

– che a seguito del decesso è stato disposto a favore dell’erede il pagamento dell’importo a titolo di liquidazione e chiusura del Fondo pensione, importo che non  è stato assoggettato a ritenuta negli Stati Uniti e che la società di gestione del Fondo pensione ha indicato, nel modello dedicato, tra “pensioni, rendite, alimenti e/o premi assicurativi”, esente da imposte.

Quale regime impositivo?

L’interpello è presentato per chiedere quale sia il corretto trattamento fiscale applicabile in Italia all’eredità ricevuta, in particolare se la somma percepita come liquidazione del fondo pensione:

a) sia da assoggettare a tassazione come reddito di capitale (articoli 44 e 45, DPR 917/1986), con riferimento esclusivamente all’incremento di valore maturato dalla data di apertura della successione alla data di liquidazione, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%,

oppure

b) sia da considerare come reddito di lavoro dipendente in capo al de cuius (art. 49 del TUIR), che equipara ai redditi di lavoro dipendente “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati” e quindi, poiché percepita da un erede, soggetta a tassazione separata (art. 7 del medesimo testo unico) e, in questo caso, quale sia la base imponibile da assoggettare a tassazione separata.

Normativa e prassi

Nella risposta 229/2024 l’Agenzia delle entrate riepiloga quanto stabilito dalla normativa vigente e da recenti documenti di prassi. Il Testo unico delle imposte sui redditi prevede che “Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati (…)” e che i redditi percepiti dagli eredi devono essere assoggettati a tassazione con le stesse modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state corrisposte al de cuius.

La risposta n. 5 dell’11 gennaio 2024 ha chiarito che, per espressa previsione normativa, i redditi da pensione sono equiparati a quelli di lavoro dipendente e la circolare 21/E del 2020 che costituiscono redditi da pensione i trattamenti pensionistici di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. In quest’ultimo documento viene anche evidenziato che, in base  all’espressione normativa “le pensioni di ogni genere”, si considerano comprese pure tutte quelle indennità una tantum (come, ad esempio, la capitalizzazione delle pensioni) erogate per il versamento di contributi anche a prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

Tassazione separata

In base all’ordinamento tributario vigente questi emolumenti sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana, essendo riconducibili al regime dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (articolo 50 del TUIR).

Nel caso in commento, in applicazione della normativa richiamata e in linea con la prassi citata, l’importo percepito in una unica soluzione è riconducibile alle “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati” indicati all’articolo 49 del TUIR per il quale, come stabilito dell’articolo 7 del medesimo TUIR, invece del regime di tassazione ordinaria si applica, sull’intero importo percepito, il regime di tassazione separata previsto dal successivo articolo 17, trattandosi di somme percepite in qualità di erede.

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