FISCALITA

Tassazione di benefit e assenza dei requisiti

Nei modelli 730/2017 e Redditi Persone Fisiche 2017 è prevista l’indicazione delle somme percepite per premi di risultato al fine di fruire delle misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali previste dall’art. 1, commi 182-190, della legge 208/2015: il beneficio fiscale consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% sugli importi percepiti e nella detassazione di quelli corrisposti sotto forma di benefit – come, ad esempio, opere o servizi in natura – nel limite di 2.000 euro elevabile a 2.500 in casi particolari.

Le misure in questione non sono riconosciute in assenza dei requisiti previsti dalla norma, uno dei quali è che nel 2015 il contribuente abbia percepito redditi da lavoro dipendente di importo superiore a 50.000 euro. In proposito l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 28/E del 2016 ha chiarito che se il contribuente non è in possesso dei requisiti per accedere al regime agevolato il sostituto d’imposta assoggetta a tassazione ordinaria tutte le somme percepite, comprese quelle ricevute sotto forma di benefit.

Può accadere che il datore di lavoro, pur in assenza dei requisiti previsti, abbia comunque riconosciuto al contribuente l’agevolazione fiscale in questione: in questi casi il contribuente è tenuto a tassare ordinariamente tutte le somme percepite, compresi i benefit, presentando la dichiarazione dei redditi.

Alla luce dei dubbi emersi in merito alle modalità di compilazione dei modelli di dichiarazione nel caso particolare di erogazione, in tutto o in parte, dell’agevolazione non spettante sotto forma di benefit, l’Amministrazione finanziaria ha emanato la risoluzione n. 67/E del 9/6/2017.

Nel documento di prassi si precisa che nei modelli dichiarativi sono previsti appositi campi distinti nei quali indicare i compensi per premi di risultato e benefit, considerato che nel caso in cui il contribuente scelga in dichiarazione la tassazione ordinaria ritenendola più favorevole, la procedura di liquidazione del 730 o il software nel caso del modello Redditi inserirà, conteggiandoli, nel reddito complessivo solo i compensi, mentre i benefit resteranno detassati.

Nel caso in cui, invece, il datore di lavoro ha riconosciuto la detassazione dei benefit in assenza dei requisiti previsti dalla legge, per consentire l’applicazione della tassazione ordinaria su tutti gli somme percepiti, è necessario aggiungere le somme erogate sotto forma di benefit a quelle assoggettate a imposta sostitutiva dal datore di lavoro.

 

Nel 730

In particolare, nel modello 730, l’importo dei benefit risultante dal punto 573 della Certificazione Unica, va indicato nel quadro C, rigo C4, colonna 3 (“Somme imposta sostitutiva”): lo stesso importo non va quindi indicato nella successiva colonna 5 (“Benefit”). Deve essere ovviamente barrata la colonna 6 (“Tassazione ordinaria”) del rigo C4, al fine di assoggettare a tassazione ordinaria l’intero importo esposto nella casella denominata “Somme imposta sostitutiva”, comprensivo del benefit.

 

Nel modello Redditi Persone Fisiche

In maniera analoga, nel modello Redditi Persone Fisiche, nelle situazioni sopra descritte, l’importo dei benefit risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017 va indicato nel quadro RC, rigo RC4, colonna 3 (“Somme imposta sostitutiva”), barrando la colonna 6 denominata “Tassazione ordinaria” del medesimo rigo RC4.

 

La dichiarazione precompilata

in riferimento ai contribuenti che per la presentazione della dichiarazione dei redditi optano per la dichiarazione precompilata, premesso che i dati proposti dall’Agenzia sono quelli risultanti nelle certificazioni uniche pervenute dai datori di lavoro, nel caso appena delineato del datore di lavoro che ha riconosciuto la detassazione dei benefit in assenza dei requisiti previsti, il contribuente dovrà modificare la dichiarazione precompilata eliminando gli importi presenti nelle colonne 5 di ciascun rigo C4 (o RC4 del modello Redditi) e inserendoli nella colonna 3 denominata “Somme imposta sostitutiva” del rigo C4 (o RC4) o aggiungendoli a quelli eventualmente già presenti nel campo. Inoltre, dovrà barrare la colonna 6 del rigo C4 (o RC4), denominata “Tassazione ordinaria”.

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