FISCALITA

Superbonus, quando la colonnina di ricarica nel posto auto è un intervento “trainato”

Il Dl 34/20 (decreto rilancio) disciplina la detrazione del 110% per le spese sostenute a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, inclusa l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che rientrano tra gli interventi definiti “trainati” dalla circolare n. 24/E del 2020. In particolare, per tali spese documentate e rimaste a

carico del contribuente, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti:

– 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

– 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;

– 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.

L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Le condizioni da rispettare

Rispetto alla condizione che gli interventi trainati, ovvero quelli aggiuntivi, siano effettuati insieme a quelli trainanti, nella citata circolare 24/E è stato precisato che le spese devono essere sostenute nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Inoltre, come previsto dal D.lgs. 257/2016, il punto di ricarica di un veicolo elettrico deve essere installate in un luogo privato e non accessibile al pubblico, ovvero:

– destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio, in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;

– all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;

– in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.

L’intervento trainato

Il caso oggetto di interpello è presentato dal proprietario di un appartamento in un condominio nel quale è stato deliberato un intervento di miglioramento energetico tramite l’isolamento termico (intervento trainante) per fruire del superbonus: insieme all’intervento sulle parti comuni dell’edificio, il contribuente intende installare, come intervento trainato, una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici nel posto auto pertinenziale di proprietà, al piano terreno dell’edificio condominiale.

Nell’istanza è inoltre specificato che il posto auto è coperto nella parte superiore, aperto nella parte anteriore (ingresso) e chiuso da un muro nella parte posteriore; è delimitato nello spazio compreso tra le colonne portanti e il muro dell’edificio condominiale, e completato dalla presenza di una barriera di parcheggio in ferro amovibile con incasso a terra regolata da un lucchetto.

L’immobile condominiale è parte di un complesso residenziale composto da più palazzine e l’accesso, rispetto alla pubblica via, è regolato da un passo carrabile.

La risposta 585/2022

Nel documento del 9 dicembre 2022 l’Agenzia delle entrate afferma che, poiché l’infrastruttura di carica è installata in un edificio residenziale privato, nel caso specifico in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti, si può ritenere soddisfatta la condizione di punto di ricarica non accessibile al pubblico e, pertanto, potrà beneficiare dell’agevolazione prevista dal superbonus. L’installazione di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici, dunque, rientra tra i possibili interventi trainati del superbonus se rispetta il requisito di non accessibilità al pubblico e se viene effettuata nel periodo compreso tra l’inizio e la della fine dell’intervento principale.

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