Superbonus, errori nella comunicazione di cessione del credito
Una società che ha commissionato la realizzazione, sull’immobile del quale è proprietaria, di alcuni interventi che permettono di beneficiare della detrazione fiscale del 110%, comunica che i lavori hanno generato crediti fiscali, in parte (30%) ceduti a un istituto come indicato nella pratica di cessione all’istituto conclusasi con la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle comunicazioni relative ai vari interventi effettuati. Nel marzo 2023, in
sede di compilazione dell’asseverazione Enea a lavori finiti, si sono riscontrate differenze tra gli importi comunicati all’Agenzia e già ceduti e gli importi asseverati, oltre ad alcune inesattezze anche negli stessi importi asseverati nel 2022. Di conseguenza il tecnico asseveratore, prima di protocollare a Enea l’asseverazione a lavori finiti, ha correttamente provveduto ad annullare la prima asseverazione del 2022 sostituendola con una nuova datata marzo 2023.
La società istante aggiunge che, al fine di sanare l’errore commesso, risultano inapplicabili le indicazioni fornite con la circolare 33/E del 2022, poiché le operazioni di cessione, a seguito di esame da parte di una società di revisione, si sono ormai concluse da tempo con l’erogazione dei crediti e la validazione finale. Ciò comporta la impossibilità, per l’’istituto di credito cessionario, di annullare l’accettazione dei crediti indicati nelle comunicazioni errate e, quindi, di ridurre il plafond del credito compensabile a sua disposizione. Da qui la richiesta di chiarimenti in merito alle modalità di restituzione del maggior importo dei crediti ceduti, al fine di regolarizzare l’errore commesso.
Un errore sostanziale
L’errore (o l’omissione) relativo a dati della comunicazione di cessione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto, può essere definito sostanziale (come, ad esempio, l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite dispesa o il codice fiscale del cedente. Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta 440/2023.
Ai fini della corretta circolazione dei crediti e di evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, ai cessionari e ai fornitori, è permesso l’annullamento, su richiesta delle parti, dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni non corrette: l’annullamento riduce del relativo importo il plafond del credito compensabile in capo al cessionario.
Una nuova comunicazione
Il beneficiario della detrazione può inviare una nuova comunicazione, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio, ma esistono dei presupposti che permettono l’invio della comunicazione anche dopo la scadenza del termine ordinario; nel caso in cui siano scaduti i termini, in alcuni casi si può utilizzare lo strumento della remissione in bonis pagando una sanzione di 250 euro.
Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta (anche sotto forma di sconto in fattura o attraverso la cessione del credito), l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti di chi ne ha beneficiato, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti del soggetto beneficiario, titolare dell’agevolazione fiscale. Risponde della violazione anche il cessionario soltanto nei casi di concorso con dolo o colpa grave.
Responsabile è il il beneficiario del superbonus
Nel caso prospettato, dunque, spetta esclusivamente al cedente, fruitore dello sconto fiscale, riversare mediante il Modello F24 il credito indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi (dalla data dell’avvenuta compensazione) e alla sanzione, anche avvalendosi del ravvedimento. Ovviamente è necessario coordinarsi con il cessionario per sapere se i crediti ceduti sono stati effettivamente utilizzati in compensazione. Infatti, nella diversa ipotesi in cui la compensazione non sia stata ancora effettuata, il cedente deve comunque attivarsi per impedirne l’utilizzo, comunicando sia al cessionario che all’Amministrazione finanziaria la non sussistenza del credito ceduto, con le modalità e i termini indicati nella citata circolare 33/ 2022.
In particolare, previo annullamento dell’accettazione della comunicazione di cessione su richiesta congiunta, ed eventuale invio della nuova comunicazione corretta, le parti possono poi regolarizzare la situazione tra loro. Resta in ogni caso garantita la possibilità di riversare l’importo dell’indebita detrazione ceduta al fine di “precostituire” il credito a disposizione dell’utilizzo del cessionario: in questo caso è possibile non applicare interessi e sanzioni nella sola ipotesi in cui sia possibile provare che il credito ceduto non è stato ancora compensato alla data del riversamento.
Diversamente, per rimuovere la violazione, occorre versare anche gli interessi e le sanzioni di cui all’articolo 13, comma 5, del D.lgs. 471/1997 seppur in misura ridotta in applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.lgs. 472/1997.
Pertanto, nel caso di specie, sarà interesse dell’istante, al fine di beneficiare dell’esimente sanzionatoria, recuperare e conservare la prova della non avvenuta compensazione del suddetto credito da parte del cessionario alla data del ”riversamento”, da effettuare mediante l’utilizzo del Modello F24, con l’indicazione del codice tributo 6921, esponendo le somme a debito nella sezione ”Erario” colonna ”importi a debito versati” (istituito con la risoluzione 28 dicembre 2020 n. 83/E).
Errori comunicazione cessione del credito: di chi è la responsabilità
Nel caso di errori nella comunicazione, il cessionario è responsabile esclusivamente per l’eventuale utilizzo irregolare del credito.Il soggetto risponde in modo solidale della violazione soltanto nell’ipotesi di concorso con dolo o colpa grave.Come precisato nella circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, i crediti illegittimamente compensati sono oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso rientra l’ipotesi in cui l’importo delle comunicazioni errate sia superiore a quello corretto.dovrà quindi versare l’importo indebito, maggiorato delle sanzioni e degli interessi. Come chiarito nel documento di prassi, “resta garantita la possibilità di riversare l’importo dell’indebita detrazione ceduta al fine di ‘precostituire’ il credito a disposizione dell’utilizzo del cessionario”. Le sanzioni e gli interessi non dovranno essere applicati soltanto nel caso i cui venga provato che il credito ceduto non è stato ancora oggetto di compensazione alla data del riversamento.