ECONOMIA FISCALITA LAVORO

Superbonus edilizio, cessione del credito e spese in due anni diversi

Il decreto rilancio (n. 34/2020), recentemente modificato dalla legge di bilancio 2022 (n. 234/2021) disciplina la detrazione del 110% delle spese sostenute per specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (compresa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per

la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Il cosiddetto superbonus si affianca alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus). Lo stesso decreto rilancio stabilisce che è possibile optare, invece dell’uso diretto della detrazione, per lo sconto in fattura, un contributo sotto forma di sconto sull’importo dovuto anticipato dal fornitore che ha eseguito gli interventi e da questi recuperato come credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti; in alternativa, si può scegliere per la cessione di un credito d’imposta pari alla detrazione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.

Lo stato di avanzamento lavori

La normativa di riferimento stabilisce che l’opzione per lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (Sal) e per gli interventi ammessi al superbonus gli stati di avanzamento non possono essere più di due per ogni intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. Il documento, che riassume tutte le lavorazioni e tutte le forniture eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora, si ricava dal registro di contabilità e deve indicare il corrispettivo maturato, gli acconti già pagati e, di conseguenza, l’importo dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Gli interventi fra il 2021 e il 2022

L’istante afferma di essere proprietario di un fabbricato residenziale unifamiliare, con accesso indipendente, iscritto nella categoria catastale F/2 – Fabbricati collabenti, dotato di impianto di riscaldamento sul quale sta effettuando una serie di interventi finalizzati al risparmio energetico che rientrano tra quelli ammessi al superbonus: la coibentazione delle superfici opache disperdenti per una superficie maggiore del 25% dell’involucro disperdente, la sostituzione dei serramenti e dell’impianto di riscaldamento con una caldaia ibrida e l’installazione di un impianto solare fotovoltaico. Il contribuente, che intende avvalersi della cessione del credito a una banca, precisa di avere versato acconti nel 2021 e che nel 2022 ne verserà altri, oltre al saldo.

A causa di ritardi nelle forniture, riferisce infine che il primo Sal sarà emesso nell’anno in corso, in riferimento sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022. Con l’interpello presentato chiede se le spese sostenute a cavallo dei due anni e riferite a un unico Sal siano cedibili a una banca e, in tal caso, quale annualità debba indicare ai fini della comunicazione dell’opzione.

La risposta 56/2022

L’Agenzia evidenzia che, secondo quanto previsto dalla norma citata, ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito rileva soltanto il riferimento ad almeno il 30% del lavoro complessivo, non la circostanza che tale percentuale sia relativa a interventi effettuati in periodi d’imposta diversi.

Nel caso prospettato, dunque, l’opzione potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante in riferimento agli importi pagati nel 2022, sulla base del criterio di cassa. Per gli acconti versati nel 2021, invece, si potrà fruire del superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno d’imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay