Superbonus e interventi su edifici che hanno ripristinato l’agibilità
Il Dl 34/2020 ha stabilito che per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali spetta nella misura del 110%, in tutti i casi previsti, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Il quesito del condominio
A causa del sisma del 2009 un edificio condominiale è stato dichiarato inagibile e ne è stata rispristinata l’agibilità utilizzando i contributi per la ricostruzione. Poiché i condòmini hanno deciso di eseguire gli interventi di efficientamento energetico fruendo del superbonus, è stata presentata apposita Cilas e la relativa delibera assembleare. Il condominio istante chiede se sia possibile applicare le disposizioni agevolative in questione per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, anche se l’edificio condominiale è attualmente agibile.
Ambito applicativo e casi di esclusione
Riguardo all’applicazione del decreto rilancio sono stati forniti chiarimenti con la risoluzione n. 8/E del 2022, con la quale è stato precisato che, a determinate condizioni, la detrazione continua ad applicarsi nella misura del 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 senza, dunque, alcuna riduzione dell’aliquota. La risoluzione chiarisce, inoltre, che al fine di individuare l’ambito applicativo della disposizione, va rilevato che il la norma fa espresso riferimento alla disciplina dei rapporti tra il superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.
A tal riguardo l’Agenzia delle entrate, nella risposta 4/2024 afferma che la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.
In particolare, tali contributi sono esclusi nei seguenti casi:
– il danno è preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;
– il livello del danno non è tale da determinare l’inagibilità del fabbricato.
L’obiettivo è di agevolare i contribuenti che sostengono spese per interventi per la ricostruzione di edifici che risultino inagibili a causa di eventi sismici verificatisi (dal 1° aprile 2009) nei Comuni dei territori dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali sia stato erogato anche il relativo contributo: in assenza della condizione di inagibilità dell’edificio oggetto di intervento, dunque, la disposizione non può essere applicata.
Il ripristino dell’agibilità
Nel caso prospettato – si legge nella risposta – il fabbricato condominiale è stato già oggetto di interventi di ricostruzione che ne hanno ripristinato l’agibilità conseguente il sisma, pertanto gli interventi di efficientamento energetico che si intendono eseguire saranno effettuati su un immobile agibile, che in quanto tale non ha in corso pratiche per l’assegnazione di contributi post-sisma.
In assenza, dunque, delle condizioni richieste, il condominio istante potrà fruire, del superbonus con la progressiva diminuzione dell’aliquota di detrazione recentemente stabilita: nella misura del 70% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 e del 65% per quelle sostenute nel 2025.
Disposizioni previgenti per i condomini
L’Agenzia evidenzia, tuttavia, che al ricorrere di una delle condizioni previste dalla della legge di bilancio 2023 (n. 197/2022 – articolo 1, comma 894, lettere da a a d), continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in particolare agli interventi effettuati dai condomìni per i quali:
– la Cila risulti presentata al 31 dicembre 2022, a condizione che la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata prima dell’entrata in vigore del Dl 176/2022 (Aiuti quater), ovvero entro il 18 novembre 2022;
– la Cila risulti presentata al 25 novembre 2022 e la delibera assembleare di approvazione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre e il 24 novembre 2022 (circolare n. 13/E del 2023).