Superbonus e detraibilità delle spese per l’indennizzo di una assicurazione
In relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di superbonus si legge nella risposta 458/2022 – sono disparate le risposte a interpelli pubblicate e i documenti di prassi recanti chiarimenti e precisazioni.
L’incendio nel condominio
Un condominio, colpito nel 2021 da un incendio che ha danneggiato l’ultimo piano e il tetto delle mansarde, è soggetto alla sorveglianza delle Belle Arti ed è assicurato contro i danni da incendi con una compagnia di assicurazione che, dopo il rogo, ha versato un acconto degli indennizzi previsti. L’acconto è stato utilizzato per avviare i lavori di rifacimento del tetto, che sarà ricostruito con tecniche innovative dalle quali deriverà anche un miglioramento antisismico, mentre i condomini intendono effettuare interventi anche sulle parti comuni danneggiate (vani scala e facciate interne) e gli inquilini degli ultimi due piani realizzeranno una ristrutturazione complessiva delle proprie abitazioni. Con documentazione integrativa il condominio istante: a) ha prodotto il contratto di assicurazione, che stabilisce che, con riferimento all’incendio, la copertura è per il risarcimento del danno e non per il rimborso delle spese di ripristino dell’immobile; b) ha precisato che l’importo ricevuto in acconto, non ancora liquidato del tutto, riguarda i danni subiti dalle parti comuni dell’edificio (tetto e parte portante) e che la polizza copre il danno sul fabbricato in generale e non i singoli condomini: il pagamento, infatti, è a favore del condominio.
I dubbi interpretativi
A fronte di tale situazione, i quesiti posti sono diversi e si chiede:
a) se, anche a seguito del risarcimento pagato dall’impresa assicurativa, le spese per la ricostruzione del tetto e il conseguente miglioramento sismico dell’edificio rientrino tra quelle ammesse al superbonus (art. 119, Dl 34/2020);
– se la detrazione per gli interventi sulle parti comuni spetti nella misura massima della moltiplicazione del limite di 96.000 euro per le unità residenziali presenti nell’edificio;
– se, riguardo agli interventi di ristrutturazione dei singoli appartamenti il limite di spesa di 96.000 euro si debba determinare in proporzione alla quota di spesa per la ristrutturazione sulle parti comuni attribuita in base ai millesimi di proprietà.
I chiarimenti
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria: la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un importo complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. In relazione alle spese sostenute per la ricostruzione del tetto, il superbonus spetta a condizione che l’intervento possa essere tecnicamente riconducibile agli interventi trainanti antisismici previsti dal decreto rilancio (119, comma 4).
Il rimborso delle spese
Con la circolare 28/E del 2022 è stato ribadito che trattandosi di una detrazione riconosciuta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente, il superbonus non spetta se le spese sostenute sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito: eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono essere sottratti dall’importo sul quale applicare la detrazione del 110%. Si considerano invece rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito del contribuente.
Nella stessa circolare 28/E è stato inoltre chiarito che l’indennizzo assicurativo pagato per un evento che ha danneggiato l’immobile (di solito un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dell’edificio, non deve essere sottratto dalle spese per interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente. Nel caso in esame, tenuto conto che l’istante afferma di aver ricevuto dalla compagnia assicurativa un indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall’edificio oggetto degli interventi agevolati, le Entrate ritengono che tale importo non vada sottratto dalle spese sostenute per gli interventi e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico del condominio.
I massimali di spesa
Rispetto ai quesiti sulla modalità di determinazione dei massimali di spesa per gli interventi sulle parti comuni, nella risposta n. 458 l’Agenzia fa presente che con la citata circolare 28/E è stato ribadito quanto segue:
– il limite di spesa di 96.000 euro ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile e in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), deve essere ripartito tra questi;
– l’ammontare massimo di spesa ammessa va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze considerate unitariamente;
– le spese per i lavori sulle parti comuni, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile; – nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari deve essere suddiviso tra gli stessi.