ECONOMIA FISCALITA

Superbonus 110%, casa di una società per azioni e inquilino in affitto

Il decreto rilancio (Dl 34/2020) disciplina la detrazione del 110% – il cosiddetto superbonus –  per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Queste agevolazioni si affiancano a quelle già esistenti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli antisismici (sismabonus).

I lavori li paga il locatario

Il locatario di un appartamento di proprietà di una società per azioni, titolare di un contratto regolarmente registrato, con il consenso della società intende effettuare un intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica dell’immobile, che si trova in un edificio plurifamiliare, è indipendente e dispone di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Saranno effettuati interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e sostituiti gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con un sistema ibrido, oltre a interventi trainati di sostituzione degli infissi, installazione di collettori solari termici, di un impianto fotovoltaico e del relativo sistema di accumulo. Le spese saranno interamente a carico dell’inquilino stesso, che chiede se può fruire del superbonus.

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

Nella risposta 307/2022, riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del superbonus, si fa riferimento alla circolare 24/E del 2020, nella quale è stato precisato che la detrazione spetta anche alle persone fisiche, non titolari di attività d’impresa, arti e professioni, che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili detenuti in base a un titolo idoneo (come, ad esempio, un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato) alla data di inizio dei lavori o del sostenimento delle spese, se precedente, e che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Per quanto riguarda, invece, l’ambito oggettivo la detrazione spetta anche per gli interventi trainanti di risparmio energetico e per quelli trainati realizzati su una immobili situati in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno: ai fini del superbonus, nel decreto Rilancio, per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altri immobili, chiuso da cancello o portone d’ingresso che permetta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva.

In base alla norma citata, inoltre, una unità immobiliare è considerata funzionalmente indipendente se è dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale (riscaldamenti).

Nella citata circolare 24/E si precisa che in questi casi l’appartamento fruisce autonomamente del superbonus, indipendentemente dalla circostanza che faccia parte di un condominio o di un edificio composto da più immobili (fino a quattro) di un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti e disponga di parti comuni con altre unità abitative (come, ad esempio, il tetto).

L’inquilino ha diritto al superbonus

Alla luce di quanto affermato dall’istante, quindi, e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge,  l’Agenzia delle entrate ritiene che gli interventi da effettuare possano essere ammessi al superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa, indipendentemente dal fatto che l’immobile in questione faccia parte di un edificio escluso dall’agevolazione in quanto, ad esempio, composto da più di 4 unità immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professioni o, ancora, composto da più unità immobiliari interamente di proprietà o in comproprietà di soggetti diversi da quelli elencati nel decreto rilancio, tra i quali rientrano anche le società di capitali. L’inquilino, in definitiva, può fruire della detrazione purché ci sia il consenso del proprietario e il contratto d’affitto sia regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori, anche se il proprietario è un soggetto che sarebbe escluso dall’agevolazione.

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