CASSAZIONE

Sui redditi da partecipazione il litisconsorzio è obbligatorio

Redditi da partecipazione – Litisconsorzio necessario a pena di nullità assoluta – Violazione del principio del contraddittorio di cui al combinato disposto dell’art. 40, co 2 DPR n.600/73 e dell’art. 5 DPR. n. 917/1986 in relazione all’art. 360, I comma, n. 3 c.p.c. –

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.1005 del 20 gennaio 2016, in tema di violazione del principio del contradditorio in un caso di rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, deducendo la violazione di cui al combinato disposto dell’art.40, comma, 2 DPR n. 600/73 e dell’art. 5, DPR n.917/1986 in relazione all’art. 360, I comma, n.3 c.p.c., ha ritenuto che un giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari sia affetto da nullità assoluta

Il litisconsorzio d’altronde sussiste se l’oggetto del ricorso riguarda in modo inscindibile più soggetti, ossia se il ricorso deve essere proposto congiuntamente da o nei confronti di più soggetti. La fattispecie, pertanto, si concretizza ogni qual volta la sentenza debba provvedere necessariamente e in modo indivisibile nei confronti di più soggetti e gli effetti della pronuncia di merito, quindi, investono inevitabilmente tutte le parti. Per quanto concerne il vizio da cui è affetta la sentenza non pronunciata nei confronti di tutte le parti necessarie, si può affermare che nei casi di litisconsorzio necessario la sentenza emessa solo verso alcuni dei soggetti coinvolti è inuliter data (rectius: nulla), ossia è insuscettibile di produrre effetti anche riguardo coloro nei cui confronti è stata pronunciata; infatti, tutti i soggetti coinvolti ovvero titolari della situazione inscindibile devono essere chiamati in causa successivamente. La sentenza viziata essendo nulla è destinata a produrre effetti al passaggio in giudicato in applicazione della regola dell’assorbimento dei vizi di nullità in motivi d’impugnazione; è salva l’efficacia della sentenza passata in giudicato per le parti nei cui confronti è pronunciata. L’obbligatorietà del litisconsorzio, quindi, si ha per espressa previsione di legge quando la domanda è diretta ad una pronuncia destinata a costituire, modificare o estinguere uno stato o un rapporto unico fra più persone. Inoltre, al contrario di quanto si possa pensare, le fattispecie concrete in cui può ravvisarsi un’ipotesi di litisconsorzio necessario in ambito tributario sono in realtà molteplici.

adinolfi_processo_richiesta_condanne_adinolfi_processo4_1I precedenti giurisprudenziali peraltro non mancano e la Corte di Cassazione si è pronunciata sul principio del “litisconsorzio necessario originario” indicandone il perimetro di applicazione alla luce della precedente pronuncia delle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 14815 del 2008. In tale occasione i giudici di legittimità, con riferimento alle società di persone, hanno espressamente sancito che: “La unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art. 5 del TUIR e dei soci delle stesse (art. 40 dpr n. 600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo”.  Ne discende che, nel caso che sia proposto ricorso avverso un solo atto impositivo, da uno dei soci o dalla società, la controversia – salvo il caso in cui i soci prospettino questioni personali – non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, per cui, il giudice investito dal ricorso proposto da uno (o da alcuni) soltanto dei soggetti interessati deve procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546/92, pena la nullità assoluta del giudizio celebratosi senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Nel caso esaminato il Giudice di appello rilevava che il reddito accertato in capo alla società rappresentava un presupposto vincolante per i successivi accertamenti dei singoli redditi dei soci e che le dichiarazioni dei due soggetti, società e soci, restano del tutto autonome. Riteneva, pertanto, le motivazioni poste a fondamento del ricorso introduttivo del tutto inconferenti poiché contenute nella controversia instauratasi con la società quindi compiutamente esaminate da questo giudice che ha confermato l’avviso di accertamento. Di diverso avviso gli Ermellini che così concludono: “ … Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815). Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (nel caso in specie società ed altri soci) affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi. Va, pertanto, dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con travolgimento di entrambe le sentenze e rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina.

 

Corte di Cassazione Sentenza n. 1005 del 20 gennaio 2016

Ritenuto in fatto

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di R.C. dell’avviso di accertamento con il quale era stato rideterminato, per l’anno di imposta 2004 ed ai fini dell’irpef, il reddito da partecipazione a seguito dell’accertamento di maggior reddito a carico della “B.L. s.n.c.”, (poi trasformatasi in s.r.l.), della quale la contribuente era socia, la Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione distaccata di Latina, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione di primo grado favorevole alla contribuente.

In particolare, il Giudice di appello, per quello che qui ancora interessa, rilevava che il reddito accertato in capo alla società rappresentava un presupposto vincolante per i successivi accertamenti dei singoli redditi dei soci e che le dichiarazioni dei due soggetti, società e soci, restano del tutto autonome. Riteneva, pertanto, le motivazioni poste a fondamento del ricorso introduttivo del tutto inconferenti poiché contenute nella controversia instauratasi con la società quindi compiutamente esaminate da questo giudice che ha confermato l’avviso di accertamento.

Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380-bis c.p.c. veniva fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Considerato in diritto

  1. Con il primo motivo si deduce la violazione del principio del contraddittorio di cui al combinato disposto dell’art. 40, co 2 DPR n. 600/73 e dell’art. 5 d.p.r. n. 917/1986 in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c.

1.1. La censura è fondata, con assorbimento del secondo motivo con il quale si denunzia, ai sensi del n. 5, 1 comma, art. 360 c.p.c. la carenza assoluta di motivazione perché vergata per relationem.

1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).

Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (nel caso in specie società ed altri soci) affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.

Va, pertanto, dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con travolgimento di entrambe le sentenze e rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina.

Le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate attesa la relativa novità della soluzione giurisprudenziale.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina. Compensate integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay