Successioni e donazioni, esenti anche agli atti per causa di morte
La legge 112/2016 tratta un tema assai delicato, l’assistenza alle persone con disabilità grave che vengono a trovarsi prive del sostegno familiare, e si propone – come si legge nell’articolo 1, di agevolare le erogazioni dei soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, vincoli di destinazione (art. 2645-ter codice civile) e fondi speciali, “composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario in favore di persone con disabilità grave”.
Il successivo articolo 6 stabilisce che i beni e i diritti conferiti in trust o gravati da vincoli di destinazione o destinati a fondi speciali, istituiti in favore di persone con disabilità grave sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni ai sensi dell’articolo 2, Dl 262/2006, a condizione che “perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti”.
Un futuro per una figlia invalida
Il caso odierno è quello di un padre con una figlia colpita dall’infanzia da disabilità grave e invalidante, sottoposta a tutela legale da parte della madre, che necessita di cure costanti e costose e che risulta già intestataria di vari beni, immobili e in titoli, la cui gestione è sottoposta, come previsto per legge, alle autorizzazioni del Giudice tutelare e/o del Tribunale, secondo il regime della tutela. Il passare degli anni spinge i genitori a costituire un fondo speciale disciplinato da un contratto di affidamento fiduciario con beneficiaria esclusiva la figlia, mediante il quale:
– verrebbero conferiti al fondo, attraverso l’intestazione fiduciaria a un soggetto di fiducia della famiglia, i beni dei quali la ragazza è già titolare e altri beni dei genitori;
– verrebbe nominato un gestore (e anche un secondo, in caso di dimissioni o impossibilità ad assumere l’incarico del primo) attraverso il quale potrebbe realizzarsi la progressiva presa in carico della figlia già durante l’esistenza in vita dei genitori.
Le finalità e la richiesta dei genitori
I genitori, che dispongono di un patrimonio consistente, probabilmente superiore al valore delle franchigie disposte dal Dl 262/2006, e hanno altri due figli ai quali destinare i propri beni, stanno programmando la loro successione. Nello specifico, intendono ripartire mortis causa i loro beni tra tutti i figli, facendo sì che le attribuzioni a favore della figlia disabile vengano conferite al fondo speciale che intendono costituire per evitare che tali beni vengano di nuovo assoggettati al regime dell’interdetto e vadano ad accrescere i beni già gestiti nel suo interesse e a suo beneficio dal gestore del fondo in affidamento fiduciario.
Con l’interpello presentato chiedono se la disposizione dell’articolo 6 della legge n. 112/2016, che stabilisce l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 2 del Dl 262/2006 possa essere applicato anche ai trasferimenti e conferimenti mortis causa a favore dei fondi speciali indicati all’art. 1 della citata legge 112, comunemente denominata legge sul “dopo di noi” proprio perché rivolta a tutelare i soggetti deboli dopo la scomparsa dei genitori.
Il parere delle Entrate
Nella risposta 103/2022 l’Agenzia sottolinea che l’art. 6 della legge 112/2016 richiama genericamente i beni e i diritti conferiti in trust, gravati da vincoli di destinazione o destinati a fondi speciali senza però precisare quali siano gli atti con cui tali conferimenti o destinazioni debbano essere effettuati.
Rilevata l’assenza di una chiara esclusione per gli atti mortis causa, l’Amministrazione finanziaria ritiene possibile applicare l’esenzione, indipendentemente dal fatto che si tratti di atti tra vivi o a causa di morte, anche ai conferimenti e destinazioni attuate mediante atti mortis causa. Il parere, rafforzato anche dal contenuto dell’art. 6 della legge 112 proprio all’art. 2 del decreto 262, che fa riferimento indistintamente ai trasferimenti di beni attuati sia mediante atti tra vivi che mortis causa, risulta inoltre conforme agli obiettivi della legge in questione, che intende favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone disabili e che, proprio per questo, “disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare nonché in vista del venir meno del sostegno familiare”.