DIRITTO FISCALITA

Successione, rettificabile oltre i termini la dichiarazione se non cambia l’imponibile

La risposta delle Entrate n. 92 del 2018 ha come oggetto la dichiarazione di successione rettificativa e la correzione dell’errore materiale che non incide nella determinazione della base imponibile.

Una contribuente comunica di aver presentato nel 2018, all’ufficio delle Entrate competente per territorio, la dichiarazione di successione del coniuge deceduto in Germania alcuni mesi prima, e di aver indicato nella stessa, per errore, come data di decesso giorno e mese del 2016 anziché del 2017. Per questa ragione ha prodotto un’istanza nella quale chiede di sapere se sia possibile effettuare la variazione della data di morte indicata in modo errato, richiamando al riguardo quanto previsto dall’art. 31, comma 3, del Testo unico sulle successioni e donazioni (D.lgs. 346/1990) e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 8/E del 13 gennaio 2012.

Proprio rifacendosi ai contenuti della norma e del documento di prassi citati, secondo l’istante è possibile presentare una dichiarazione modificativa versando esclusivamente le imposte di bollo e trascrizione, trattandosi di una violazione meramente formale, priva si conseguenze sostanziali e che non provoca pregiudizio all’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

 

Rettifica anche oltre l’anno

Nella risposta n. 92 del 2018, l’Agenzia ricorda che in base all’art. 31 (Termine per la presentazione della dichiarazione), comma 1, del TUS, la dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della successione e che il successivo comma 3 ha stabilito che la dichiarazione di successione può essere modificata fino alla scadenza del termine di presentazione.

Questa disposizione – si legge nella risposta – che permette ai contribuenti che hanno compiuto errori nella dichiarazione di successione di presentare una nuova dichiarazione modificativa della precedente entro un anno dalla data di apertura della successione, “non può trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che la contribuente intende integrare la dichiarazione di successione già presentata, oltre il termine di un anno”.

 

Ma c’è un “però”…

In effetti, riguardo all’ipotesi di emendabilità della dichiarazione di successione oltre il termine previsto, l’Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti, tra l’altro con la risoluzione 18 giugno 1999, n. 101, nella quale si esaminava la possibilità di presentare una dichiarazione rettificativa, oltre il termine di presentazione della dichiarazione, per modificare in diminuzione il valore di un cespite.

In quel caso veniva evidenziato che il principio dettato dall’art. 31, comma 3, del TUS deve essere coordinato con quanto previsto dal successivo art. 33, comma 2, in base al quale “in sede di liquidazione l’Ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile”.

Dal combinato disposto delle due norme citate, l’Agenzia deduce che al di fuori delle ipotesi di errore materiale o di calcolo che emergono, eventuali precisazioni o rettifiche per poter essere prese in considerazione dall’ufficio competente devono essere effettuate nelle stesse forme e negli stessi termini previsti per la dichiarazione che si intende correggere.

 

Il caso in esame

Nel caso oggetto dell’istanza è da ritenere che la contribuente possa eseguire la rettifica dell’errore materiale compiuto in sede di presentazione della dichiarazione di successione, che non produce effetti nella determinazione della base imponibile, presentando una dichiarazione rettificativa e versando, per le formalità di trascrizione, le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa (art. 3 della Tariffa allegata al D.lgs. 347/1990), la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo e i tributi speciali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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