FISCALITA

Studio associato, invio telematico delle dichiarazioni e abilitazione al visto di conformità

Uno studio associato, composto da 70 avvocati e 33 commercialisti iscritti presso i rispettivi albi professionali, riferisce di svolgere, tra l’altro, attività di assistenza e consulenza fiscale che comprende la predisposizione e la

trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali dei propri clienti e il rilascio del visto di conformità. Il servizio di trasmissione telematica è eseguito da una società di servizi contabili abilitata ai sensi di legge, il cui capitale sociale è interamente posseduto dai propri associati iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti, mentre le attività connesse al rilascio del visto di conformità sono svolte da commercialisti associati abilitati individualmente.

Nell’interpello presentato sono esposte le seguenti richieste di chiarimenti:

– se lo studio possa essere compresa tra i soggetti incaricati all’invio telematico delle dichiarazioni;

– in caso affermativo, se i commercialisti associati, abilitati individualmente al rilascio del visto di conformità, possano utilizzare sia la partita IVA che l’abilitazione alla trasmissione telematica dell’associazione di cui fanno parte;

– se non dovesse rientrare tra i soggetti abilitati all’invio telematico, se i commercialisti possano utilizzare l’abilitazione alla trasmissione telematica della società di servizi, di cui detengono la maggioranza del capitale sociale, e la partita IVA dello studio associato, senza la necessità di acquisirne una propria.

La normativa

Nella risposta 245/2021 l’Agenzia delle entrate ricorda che il DPR 322/1998 (art. 3, comma 3) prevede che ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica si considerano soggetti incaricati della loro trasmissione: gli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori; i Caf; gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Rientrano tra questi ultimi: le associazioni e società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; le società commerciali di servizi contabili; i soggetti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale; le società tra professionisti ((art. 10, legge 183/2011);0 le associazioni tra avvocati e le società tra avvocati (Provvedimento delle entrate n. 118737/2020).

I soggetti incaricati alla trasmissione telematica indicati nei primi due punti possono rilasciare, su richiesta del contribuente, il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte da loro stessi o dal contribuente o da una società di servizi della quale uno o più professionisti possiede la maggioranza del capitale sociale (D.lgs. 241/1997, art. 35, comma 3 e D.M 164/199, art. 23).

L’abilitazione per il professionista

I professionisti devono inviare una comunicazione, allegando anche una copia della polizza assicurativa, all’Agenzia delle entrate, che verifica la presenza dei requisiti richiesti e iscrive il richiedente nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità (circolari 21 e 57 del 2009), per apporre il quale sono considerati requisiti necessari l’abilitazione alla trasmissione telematica e il possesso della partita IVA (circolare 28/ 2014). Nel caso in cui il professionista eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di un’associazione professionale in cui almeno la metà degli associati sia costituita dai soggetti incaricati sopra indicati, può essere abilitato avvalendosi di partita IVA e abilitazione dell’associazione professionale (circolare 7/ 2015).

In proposito, nella risposta 245 viene precisato che:

– è il singolo professionista a essere abilitato al rilascio del visto di conformità, per cui ogni altro professionista appartenente all’associazione che non sia personalmente abilitato non è autorizzato. Se il professionista si avvale di una società di servizi di cui possiede la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere abilitato se il requisito dell’abilitazione sussiste in capo alla società di servizi, fermo restando che il professionista deve essere titolare di una propria partita IVA;

– per l’attività di assistenza fiscale sui modelli 730 il professionista non può avvalersi di una società di servizi.

In entrambi i casi nella comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del professionista, anche quelli dell’associazione di cui fa parte o della società di servizi.

Invio si, visto e trasmissione no

Secondo le norme vigenti, dunque, l’Agenzia risponde che l’associazione istante può richiedere l’abilitazione all’invio telematico delle dichiarazioni, a prescindere dalla sua composizione interna, ma non può apporre il visto né trasmettere dichiarazioni vistate poiché manca il requisito del controllo da parte degli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

I commercialisti associati possono non richiedere una propria partita IVA e utilizzare quella dell’associazione per l’esercizio della professione, ma nelle attività connesse al visto di conformità (tenuta della contabilità e trasmissione telematica della dichiarazione vistata) non possono ricorrere ai servizi dell’associazione, visto che non ne hanno il controllo; potranno invece, come fanno attualmente, utilizzare la società di servizi della quale possiedono le quote.

Riguardo alla possibilità per gli associati di utilizzare la garanzia dell’associazione istante o della società di servizi, la circolare 28/2014 ha chiarito che il professionista che svolge l’attività in uno studio associato può anche utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio per i rischi professionali, purché la stessa preveda un’autonoma copertura a garanzia dell’attività prestata dai singoli professionisti. Il professionista che si avvale di una società di servizi può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società, a condizione che nella stessa vengano indicate le generalità dei singoli professionisti che intendono avvalersene.

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