ECONOMIA FISCALITA

Studi di settore, novità e regole per il 2018

La circolare 14/E del 6 luglio 2018 (“Studi di settore e parametri – periodo di imposta 2017”) contiene una serie le informazioni sugli studi di settore, giunti all’ultimo anno di applicazione, tra le quali i correttivi da applicare alle imprese minori in contabilità semplificata, le principali novità per territorialità e nuova modulistica e le relative regole di compilazione.

Dopo aver evidenziato che tutti i 193 studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2016 sono stati aggiornati per consentirne una corretta applicazione anche al 2017, si rileva che il Dl 50/2017 (convertito con la legge 96/2017) ha previsto l’introduzione, dall’anno d’imposta 2017, dei primi indici sintetici di affidabilità fiscale che avrebbero dovuto gradualmente sostituire gli studi di settore ma che la legge di stabilità 2018 (n. 205/2017, art. 1, c. 931) ne ha disposto la proroga di un anno, rimandandone l’applicazione al 2019. La proroga è motivata dalla volontà di sostituire integralmente e contemporaneamente gli studi di settore e i parametri con gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ed è collegata, visto il disposto normativo e le raccomandazioni della Commissione degli Esperti fornite nella riunione del 14/12/2017, alla necessità di “assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari”.

 

Quali novità

Per il periodo d’imposta 2017 il decreto del Ministro Economia e Finanze 23/4/2018 ha approvato 5 specifici indicatori territoriali per tener conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica e dei correttivi (cosiddetti “cassa”) per le imprese minori in contabilità semplificata.

Per quanto riguarda le territorialità, l’aggiornamento ha riguardato:

  1. a) la “Territorialità dei Factory Outlet Center”, F.O.C. (che modifica lo studio di settore YM05U);
  2. b) le “Aggregazioni comunali”, a seguito delle variazioni amministrative del 2017 (che modificano gli studi di settore YG44U e YK04U);
  3. c) la “Territorialità del livello delle tariffe applicate per l’erogazione del servizio taxi” (che modifica lo studio di settore WG72A);
  4. d) le analisi territoriali a livello comunale, a seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni Comuni nel corso dell’anno 2017;
  5. e) le analisi territoriali a livello provinciale a seguito dell’introduzione del nuovo assetto degli enti territoriali regionali della Sardegna, nel corso del 2017.

Per quanto riguarda i correttivi cassa, il DM 23/4/2018 ha previsto alcuni interventi correttivi per tenere conto del passaggio dal regime contabile basato sul principio di competenza a quello improntato alla cassa. Con lo stesso decreto è stata inoltre approvata la modifica allo studio di settore WG68U, per adeguare la soglia minima e quella massima dell’indicatore di coerenza “Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo d’imposta” all’andamento dei prezzi dei carburanti.

Oltre ai correttivi cassa, per il periodo di imposta 2017 sono stati approvati anche dei correttivi “crisi”. In proposito, è stato chiesto un parere sulla validità degli interventi individuati per adeguare le risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore rispetto agli effetti della crisi economica alla Commissione degli Esperti degli studi di settore, che ha fornito parere positivo. Sulla base di tale parere il citato DM 23/4/2018 ha approvato la “revisione congiunturale speciale” per il 2017, che ha generato fattori correttivi ad hoc e che ha riguardato tutti i 193 studi di settore applicabili all’annualità 2017. La modulistica necessaria per comunicare i dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore per il 2017 è stata approvata, con le relative istruzioni, con il provvedimento del Direttore delle Entrate 31/1/2018; le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti e dei parametri, e dei relativi controlli con il modello REDDITI 2018, sono stati approvati con il provvedimento direttoriale 15/2/2018.

 

I “correttivi cassa”

La legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017) ha introdotto “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa” di modifica dell’art. 66 del TUIR, che ora prevede che il regime di determinazione del reddito sia un regime misto “cassa–competenza”: in pratica si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute, ferme restando le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti. Inoltre, non sono più rilevanti, ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale e ultrannuale e titoli.

Eppure il modello di stima dei ricavi in base agli studi di settore si basa sulla correlazione statistica di costi e ricavi ed è stato elaborato sulla base di dati contabili dichiarati per competenza; al riguardo, nella circolare 14/E si cita ad esempio il fatto che una delle variabili più rilevanti per stimare i ricavi delle imprese del commercio è il “Costo del venduto”, al cui calcolo partecipano le esistenze iniziali e le rimanenze finali di magazzino. Per una corretta applicazione degli studi di settore ai contribuenti minori in contabilità semplificata evitando distorsioni nella stima, è stata elaborata una metodologia, per il solo 2017, che prevede interventi correttivi e la partecipazione alle stime del valore delle rimanenze finali di magazzino: quindi, gli imprenditori in contabilità semplificata devono dichiarare nel modello degli studi di settore il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.

 

Il regime premiale

Dal 2012, in base all’art. 10 del Dl 201/2011, sono previste limitazioni ai poteri di accertamento nei confronti dei contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dagli studi di settore, a condizione che gli stessi:

– abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, indicando puntualmente tutti i dati previsti;

– sulla base di tali dati, risultino coerenti con gli indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio o degli studi di settore applicabili.

La norma prevede che nei confronti dei soggetti congrui e coerenti:

– sono bloccati gli accertamenti di tipo analitico–presuntivo;

– la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile superi di almeno un terzo quello dichiarato;

– è ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento effettuata ai fini IVA e delle imposte dirette.

In proposito, il comma 12 del citato art. 10, Dl 201/2011 dispone che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sentite le Associazioni di categoria, si possano differenziare i termini di accesso alla disciplina agevolativa in questione, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Ora, considerati i risultati dell’applicazione del regime premiale ai periodi d’imposta dal 2011 al 2016, sentite le Organizzazioni di categoria e vista l’esigenza di garantire l’applicazione del regime premiale ai contribuenti che dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle loro risultanze, gli stessi criteri sono stati confermati per il periodo di imposta 2017.

 

Il provvedimento direttoriale

In particolare, tenuto conto che il 2017 è l’ultimo anno di applicazione del citato regime, considerato che dall’anno d’imposta 2018, l’ultima Legge di bilancio ha previsto l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, con il provvedimento del Direttore delle Entrate del 1° giugno 2018 è stato disposto l’accesso, per il solo periodo d’imposta 2017, al regime premiale per 155 studi di settore, dei quali uno relativo ad attività di lavoro autonomo e due relativi sia alle attività di impresa che di lavoro autonomo (studi con doppio quadro contabile), per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:

– quattro delle seguenti tipologie:

  1. a) efficienza e produttività del fattore lavoro;
  2. b) efficienza e produttività del fattore capitale;
  3. c) efficienza di gestione delle scorte;
  4. d) redditività;
  5. e) struttura;

– tre di queste tipologie e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

 

 

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay