FISCALITA

Strumenti musicali, sconto Irpef per lo studente del Conservatorio

La circolare n. 15/E del 27 aprile 2016 ha come oggetto il bonus per l’acquisto di strumenti musicali, come previsto dall’art. 1, comma 984, della Legge di stabilità 2016 (n. 208/2015).

La norma riconosce per il 2016, a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, un contributo per acquistare uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Lo sconto viene rimborsato al rivenditore sotto forma di un credito d’imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato lo scorso 8 marzo, corredato degli elenchi delle Istituzioni musicali, dei relativi corsi e degli strumenti con questi coerenti, acquisiti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha definito l’ambito soggettivo, oggettivo e temporale del contributo, le modalità di riconoscimento dello stesso e del relativo credito d’imposta per il produttore o rivenditore.

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I destinatari

I soggetti ammessi a beneficiare dell’agevolazione sono gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento nell’anno accademico 2015-2016 o nell’anno accademico 2016-2017, a condizione che risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti a tali istituzioni.

L’erogazione del contributo è prevista per l’acquisto di un solo strumento musicale, nuovo e coerente con il corso principale di iscrizione. Il collegamento tra il corso e lo strumento si ricava dall’allegato 2 del provvedimento stesso, che riporta “i corsi di studio e gli strumenti musicali utilizzati” e che precisa, inoltre, che devono ritenersi coerenti con il corso di studio e quindi agevolabili, anche gli strumenti considerati “affini” in base alle dichiarazioni di conformità rilasciate dalle istituzioni di appartenenza.

Il contributo spetta una volta sola, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore a 1.000 euro e comunque non eccedente il prezzo di acquisto dello strumento.

 

Il credito d’imposta per il venditore

Poiché lo stanziamento è di 15 milioni di euro, il provvedimento specifica che lo sconto fiscale è accordato in base all’ordine cronologico delle richieste comunicate dai rivenditori, per garantire “che ciò avvenga nel limite complessivo stanziato”; al rivenditore o produttore che ha applicato lo sconto, infatti, viene riconosciuto un credito d’imposta di pari importo. Per questa ragione, prima di concludere la vendita i soggetti in questione comunicano all’Agenzia delle Entrate, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo totale, comprensivo di IVA e l’ammontare del contributo.

Per ciascuna comunicazione inviata “il sistema telematico rilascerà un’apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta in base alla capienza nello stanziamento complessivo, alla correttezza dei dati e alla verifica dell’unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente”.

Il credito d’imposta maturato è utilizzabile dal rivenditore o produttore dal secondo giorno lavorativo successivo a quello di rilascio della ricevuta, esclusivamente in compensazione e presentando il modello F24 telematico attraverso Entratel o Fisconline.

Il codice tributo n. “6865” per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e le istruzioni per la compilazione del modello stesso sono riportate nella risoluzione n. 26/E del 20 aprile 2016.

Se dopo la ricezione della ricevuta la vendita non si conclude, il rivenditore è tenuto a inviare una comunicazione di annullamento della vendita, utilizzando gli stessi canali telematici dell’Agenzia, in modo da permettere allo studente di usufruire comunque del contributo. Se il rivenditore dello strumento ha già utilizzato in compensazione il relativo credito di imposta dovrà riversarlo tramite modello F24 utilizzando lo stesso codice tributo.

 

L’imposta di bollo

Per ottenere lo sconto lo studente chiede al conservatorio o all’istituto musicale – che sono obbligati al relativo rilascio – un certificato di iscrizione, non ripetibile “per tale finalità”, con il quale l’istituzione attesta l’esistenza dei requisiti richiesti.

Al momento dell’acquisto lo studente consegna il certificato al rivenditore, che documenta la vendita mediante fattura (anche semplificata) o ricevuta fiscale o scontrino parlante che deve contenere, oltre agli altri dati solitamente richiesti: il codice fiscale dello studente, il prezzo totale della vendita sul quale è applicata l’IVA e l’ammontare del contributo.

La circolare 15/E precisa che ai fini dell’imposta di bollo i certificati di frequenza che i conservatori e gli istituti musicali devono rilasciare agli studenti rientrano nell’ambito della esenzione prevista all’art. 5, comma 1, della Tabella annessa al DPR n. 642/1972 (che prevede alcune specifiche ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo).L’Agenzia ricorda che tale disposizione al comma 1 sancisce l’esenzione, tra l’altro, per gli “Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti Uffici ai fini della applicazione delle leggi tributarie…”.

Il certificato di frequenza rientra nell’ambito applicativo della norma citata poiché svolge la funzione di documentare, anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, la sussistenza dei requisiti necessari: allo studente, per avere lo sconto per l’acquisto dello strumento musicale; al produttore o rivenditore per il relativo credito d’imposta. E’ esente dall’imposta di bollo anche l’istanza che lo studente presenta per la richiesta del certificato: l’art. 14 della citata Tabella prevede l’esenzione dall’imposta per le “Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall’imposta di bollo…”. Il documento di prassi si conclude ricordando che sui documenti rilasciati in esenzione dal tributo di bollo deve essere indicato l’uso per il quale gli stessi sono destinati.

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