FISCALITA LAVORO

Stesso datore di lavoro, regime forfetario e “periodi di sorveglianza”

Con istanza di interpello un ingegnere riferisce di essere titolare di partita IVA dal 5 settembre 2017 e di aver lavorato come dipendente presso una società per azioni (Alfa S.P.A.) fino al 31 agosto 2017 e, successivamente,

di essere diventato titolare di un contratto a tempo indeterminato come insegnante. Specifica, inoltre, che tra il 2017 e il 2018 la Alfa S.p.A. è stata interessata da una serie di operazioni straordinarie: prima, una trasformazione societaria in società a responsabilità limitata avvenuta nel novembre 2017 (Alfa Srl) e poi, una serie di altre operazioni (Beta Srl).

A seguito di tali eventi la società ha mantenuto lo stesso codice fiscale e la stessa partita IVA, mentre è stata cambiata la denominazione che ha dato vita a una società a responsabilità limitata con una composizione e un consiglio di amministrazione diversi rispetto a quelli presenti nella S.p.A. nel momento in cui era in corso il rapporto di lavoro dipendente.

Le dubbio interpretativo

Il contribuente descrive quindi la sua attività, che è stata la seguente:

– nell’anno 2017 ha emesso e incassato 2 fatture nei confronti della S.p.A., che hanno costituito il 100% dei compensi annuali, applicando il regime IVA semplificato;

– nell’anno 2018 ha incassato 4 fatture nei confronti della società Alfa Srl (derivante dalla trasformazione societaria della società Alfa S.p.A. pari al 42% dei compensi 2018 e 7 fatture nei confronti della società Beta Srl, pari al 58% dei compensi 2018, sempre applicando il regime IVA semplificato;

– nell’anno 2019 ha incassato 10 fatture nei confronti della società Beta Srl, pari al 98% dei compensi 2019, applicando invece il regime forfetario.

Il dubbio interpretativo prospettato nell’istanza di interpello riguarda l’applicabilità della causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 190/2014, modificata dalla legge di bilancio 2019, in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano sussistenti rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

L’ingegnere chiede di sapere se il proprio caso rientri o meno nella situazione appena descritta, ostativa alla fruizione del regime IVA adottato nell’anno 2019.

La risposta secondo l’istante

Il contribuente evidenzia che la Beta Srl è un nuovo e diverso soggetto giuridico che, comunque, non è direttamente o indirettamente riconducibile alla Alfa S.p.A. con la quale lavorava come dipendente nel 2017, dal momento che sono completamente diverse, rispetto a quella attuale, la compagine sociale e la governance, ovvero l’insieme di principi, regole e procedure che riguardano la gestione e la direzione della società.

A suo parere, infatti, la causa ostativa introdotta dalla norma citata non può ritenersi soddisfatta soltanto perché il codice fiscale e la partita IVA sono rimasti invariati in seguito alle operazioni straordinarie intervenute negli anni 2017 e 2018, poiché il datore di lavoro deve essere identificato attraverso la verifica della compagine societaria e del consiglio d’amministrazione e non sulla base della veste giuridica utilizzata, intendendo per tale anche il codice fiscale e la partita IVA.

Queste le motivazioni addotte, sulla scorta delle quali ritiene di poter fruire del regime forfetario.

Modifiche e nuove cause ostative

Nella Risposta n. 108 del 15 aprile 2020 l’Agenzia delle entrate ricorda che la legge 190/2014 (art. 1, commi da 54 a 89) ha introdotto il cosiddetto regime forfetario, un regime fiscale agevolato fruibile dalle persone fisiche titolari di attività d’impresa, artistiche o professionali in possesso di determinati requisiti. Tale regime è stato oggetto di modificazioni e integrazioni, di recente con la legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), ma anche la Legge di bilancio 2019 ne ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione. Tra gli altri cambiamenti introdotti, l’Agenzia segnala la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime in questione e in particolare, per quanto riguarda il quesito posto dall’ingegnere, di quella indicata dalla citata legge 190 del 2014 all’art. 1, comma 57, lettera d-bis), in base alla quale è stabilito che non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

In proposito, la circolare 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che questa nuova causa ostativa, come indicato nella relazione illustrativa, è motivata dalla necessità di evitare “artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza”.

Con riferimento alle circostanze rappresentate nell’istanza, l’Amministrazione finanziaria evidenzia che nell’anno 2019 il contribuente ha percepito la quasi totalità dei compensi dalla società denominata Beta Srl, mentre fino al 31 agosto 2017 era stato dipendente della Alfa S.p.A. poi diventata Alfa Srl.: nel ripercorrere tutte le fasi di trasformazione e scissione, anche parziale, che hanno condotto all’attuale veste giuridica dell’azienda, l’Agenzia rileva che comunque, ai fini della disposizione normativa in questione, il datore di lavoro non può ritenersi cambiato.

Tale situazione, quindi, fa sì che il caso descritto rientri nella causa ostativa che, di conseguenza, impedisce all’istante di fruire del regime forfetario per l’anno d’imposta 2020, poiché il suo fatturato risulta conseguito nei confronti dello stesso datore di lavoro con il quale erano sussistenti rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. La situazione descritta cesserà di essere ostativa per il contribuente all’applicazione del regime forfetario a partire dall’anno d’imposta 2021, quando risulteranno trascorsi i due periodi d’imposta “di sorveglianza” previsti dalla citata lettera d-bis).

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