FISCALITA

Statuto del contribuente, le modifiche all’interpello

Concludiamo la trattazione inerente la revisione dell’istituto dell’interpello operata dalla legge n. 23/2014 e dal D.Lgs. n. 156/2015, attuativo della legge delega, attraverso i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 2016.

Le segnalazioni

Come abbiamo visto negli articoli precedenti, una delle più importanti novità del decreto n. 156, in linea con le indicazioni della legge delega, è costituita dalla eliminazione di diverse forme di interpello obbligatorio, alla luce della “eccessiva onerosità dell’adempimento del contribuente in relazione ai benefici garantiti all’Amministrazione finanziaria” e nella conservazione di tale carattere solo per una certa tipologia di istanze. Nella circolare 9/E, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ricorda come la previsione dell’obbligo di presentare un interpello per determinate fattispecie era finalizzata ad assicurare un monitoraggio preventivo del Fisco in tali casi, considerati particolarmente rischiosi: vengono citate ad esempio le istanze CFC o quelle presentate dalle società che non superano i test di operatività stabiliti dalla legge.

Dalla eliminazione di una forma di interpello obbligatorio, e la conseguente facoltà del contribuente di accertare autonomamente l’esistenza dei presupposti che motivano l’applicazione di un regime diverso da quello ordinariamente stabilito, derivava il rischio – evidenziato dalle Commissioni parlamentari che hanno esaminato lo schema di decreto anche riguardo ai possibili effetti negativi sui saldi della finanza pubblica – di un generale indebolimento del controllo dell’Amministrazione finanziaria su alcune situazioni che, comunque, rimangono contraddistinte da aspetti di particolare pericolosità.

Proprio per evitare questo rischio, per controbilanciare l’eliminazione dell’obbligo di presentazione dell’interpello, in relazione a queste situazioni è stato introdotto un obbligo di segnalazione in dichiarazione, finalizzato a permettere comunque l’informazione (“disclosure”) del contribuente che non abbia presentato istanza di interpello o che, pur avendola presentata, non si sia adeguato alla risposta negativa ricevuta dall’Agenzia.

La segnalazione riguarda:

→ in alcuni casi, la semplice circostanza della avvenuta presentazione o meno dell’istanza. E’ così per le istanze per la prosecuzione del consolidato nazionale (art. 124, comma 5, TUIR), per le istanze di accesso al consolidato mondiale (art. 132, TUIR) e per quelle delle società non operative e in perdita sistematica, sia ai fini delle imposte sui redditi, che ai fini IRAP e IVA;

→ in altri casi, più precise indicazioni previste direttamente dalla norma. Nel documento di prassi si citano le istanze collegate alla detenzione di partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata, per le quali è prevista l’indicazione della percezione di utili (art. 47, comma 4, e 89, comma 3, TUIR), della percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione delle citate partecipazioni (art. 68, comma 4, e art. 87, comma 1, lettera c, TUIR) e della detenzione di partecipazioni. E’ inoltre prevista l’indicazione della detenzione della partecipazione in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata o in Stati appartenenti all’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni in presenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell’art. 167;

→ in altri ancora, oltre alla circostanza che sia stata o meno presentata l’istanza di interpello, la segnalazione riguarda una serie di ulteriori elementi informativi individuati dal provvedimento di approvazione del Modello UNICO SC 2016.

 

Le sanzioni

A garanzia dell’effettività del quadro tracciato dal decreto”, è stato inoltre modificato il sistema sanzionatorio amministrativo (decreto legislativo n. 158/2015), così da individuare casistiche sanzionatorie specificamente collegate alle novità introdotte in sede di interpello.

Tali casistiche riguardano, nello specifico:

– l’obbligo di presentazione dell’istanza (art. 11, comma 2, legge n. 212/2000);

– gli obblighi di segnalazione introdotti dall’art. 7 del decreto n. 156/2015 nelle disposizioni sostanziali oggetto delle singole tipologie di interpello.

Il nuovo comma 7-ter dell’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede che la mancata presentazione dell’istanza, nei casi in cui è obbligatoria, è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 21.000 euro; la stessa sanzione si applica in misura doppia nel caso che l’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, disconosca la spettanza della disapplicazione.

Stante il carattere obbligatorio e preventivo dell’interpello, che rende del tutto irrilevante la presentazione di un’istanza da parte di un contribuente che abbia già autonomamente provveduto a disapplicare la disposizione, e nonostante l’assenza di una espressa previsione in tal senso, è esclusa la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997).

Riguardo alla mancata segnalazione degli elementi richiesti, come sopra descritti, i nuovi commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell’art. 8 del decreto 471/1997 prevedono l’irrogazione:

– di una sanzione amministrativa pari al 10% dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 e un massimo di 50.000 euro, quando l’omissione o l’incompletezza della segnalazione riguarda le componenti di cui agli artt. 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del TUIR;

– di una sanzione amministrativa pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d’imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 e un massimo di 50.000 euro (per espressa previsione di legge, la sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo) quando l’omissione o l’incompletezza della segnalazione riguarda la detenzione di partecipazione di cui all’art. 167 del TUIR;

– di una sanzione fissa di importo compreso tra 2.000 e 21.000 euro per tutte le altre segnalazioni elencate in precedenza.

A differenza di quanto previsto per la sanzione di cui al comma 7-ter dell’art. 11 del decreto 471/1997, per le sanzioni di cui ai commi 3-ter e seguenti dell’art. 8 il contribuente può invece attivarsi per la correzione dell’errore e/o dell’omissione avvalendosi del ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (art. 13, comma 1, lettera a-bis, D.Lgs. 472/1997).

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