FISCALITA

Statuto del contribuente e autotutela tributaria, le novità

L’autotutela è lo strumento che permette ai contribuenti di chiedere all’Agenzia delle entrate la rettifica di eventuali errori, evitando così di avviare una procedura di contenzioso.

Il D.lgs. 219/2023 contiene modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della legge di riforma fiscale (n. 111/2023), con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario. Con la circolare 21/E del 7 novembre 2024 l’Amministrazione finanziaria fornisce

chiarimenti in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina prevista dai nuovi articoli 10-quater e 10-quiquies dello Statuto dei diritti del contribuente.

In particolare, il citato decreto legislativo, oltre ad aver abrogato la previgente disciplina in materia di autotutela, ha introdotto una regolamentazione distinta delle ipotesi di autotutela obbligatoria e facoltativa, anche riguardo ai riflessi di queste ultime sulla responsabilità amministrativo-contabile dell’Amministrazione finanziaria.

L’autotutela obbligatoria

Il nuovo articolo 10-quater dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) introduce l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di annullare, del tutto o in parte e anche senza istanza del contribuente, gli atti di imposizione anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, nei casi di manifesta illegittimità dell’atto e quando ricorra uno dei vizi previsti dalla citata disposizione, che comprendono diversi tipi di errore: di calcolo, di persona, nell’identificazione del tributo o materiali facilmente riconoscibili dal Fisco. Sono inclusi tra questi anche gli errori relativi al presupposto dell’imposta, le omissioni nel considerare versamenti già eseguiti e l’assenza di documentazione, a condizione che questa sia stata prodotta entro la scadenza prevista per evitare la decadenza. Non c’è obbligo di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione e anche trascorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.

L’autotutela facoltativa

L’autotutela facoltativa (articolo 10-quinquies dello Statuto) consente al Fisco di annullare, del tutto o in parte, un atto impositivo anche in assenza di una richiesta da parte del contribuente: può accadere nei casi in cui si riscontri una illegittimità o infondatezza dell’atto o della relativa imposizione, anche se l’atto è definitivo o è in corso un giudizio, purché l’illegittimità non sia manifesta e non rientri tra i vizi elencati nel paragrafo precedente (primo comma, articolo 10-quater).

L’istanza

L’istanza di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto del quale si chiede l’annullamento: vi devono essere indicati in modo completo ed esauriente tutti gli elementi su cui si fonda la richiesta, che va corredata di tutta la documentazione utile allo svolgimento della fase istruttoria. Nell’istanza devono essere riportati, oltre ai dati anagrafici, il recapito e la firma, una dettagliata descrizione del caso, i vizi dell’atto e le ragioni di fatto e di diritto, in modo chiaro ed esaustivo, per le quali si chiede l’annullamento. Se il contribuente, per errore, presenta la richiesta a un ufficio non competente, questo deve trasmetterla tempestivamente all’ufficio competente, informandone il contribuente all’indirizzo indicato nell’istanza. Per la presentazione si devono utilizzare strumenti atti a certificare l’invio da parte del soggetto legittimato; si possono quindi utilizzare i servizi telematici come Spid, Cie o Cns, oppure la posta elettronica certificata o, in alternativa, la consegna a mano allo sportello.

Riguardo al termine per presentare l’istanza di autotutela, nella citata circolare 21/E si legge che è pari a 1 anno, che comincia a decorrere dal momento in cui l’atto viziato acquisisce il carattere della definitività per mancata impugnazione, ossia dal momento in cui non viene presentato un ricorso. Ove fosse decorso tale termine, nell’ambito dei principi di collaborazione e buona fede che hanno ispirato lo Statuto del contribuente, è comunque riconosciuta la facoltà di presentare un’istanza di autotutela facoltativa.

La procedura

L’ufficio che riceve la richiesta di autotutela inizia la fase dell’istruttoria, nel corso della quale può richiedere ulteriori informazioni, elementi o documenti idonei per la disamina della questione. Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, emette un provvedimento di accoglimento o di diniego, motivato sulla base dei fatti e sul diritto, che viene notificato al domicilio indicato nell’istanza di autotutela.

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