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Srl e Srls, l’atto costitutivo anche online in videoconferenza

Una importante novità è stata introdotta di recente nell’ambito del diritto societario: è infatti possibile costituire a distanza una Srl, ordinaria e semplificata, senza l’obbligo della presenza fisica,

Con il decreto 155/2022, in vigore dallo scorso 5 novembre, il Ministero per lo sviluppo economico ha emanato il regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata con sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione del D.lgs. 183/2021, di recepimento a livello nazionale della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

L’atto costitutivo in videoconferenza

In particolare, l’articolo 2, comma 3 del citato decreto 183/2021 dispone che gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata sopra indicate “possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando modelli conformi adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico”, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse, mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

Per la redazione di tali atti, se riferiti alle Srl, è possibile utilizzare un modello standard (allegato 1, decreto Mise n. 155); per quelli riferiti, invece, alle Srls, si può utilizzare l’altro modello standard (allegato 2).

I modelli in questione sono pubblicati da ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sul proprio sito istituzionale (anche in lingua inglese).

Il notaio che riceve l’atto costitutivo deve depositarlo presso l’ufficio del Registro delle imprese competente (art. 2330 del codice civile) e, in caso di utilizzo dei modelli standard allegati al decreto Mise, il relativo compenso per l’attività notarile viene determinato in misura non superiore a quello previsto dalla relativa Tabella C) – Notai del Dm 140/2012, ridotto alla metà.

Gli obblighi previsti

La nuova modalità di costituzione è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

– il capitale sociale della società che si va a costituire può essere conferito soltanto in denaro, con l’esclusione, dunque, del conferimento di crediti, beni e prestazioni d’opera e servizi, tramite un bonifico bancario su un conto corrente dedicato intestato al notaio, che una volta perfezionata l’iscrizione al competente Registro delle imprese, provvederà a trasferire l’importo sul conto corrente intestato alla società;

– la sede della società deve essere stabilita in Italia.

Non cambiano le altre disposizioni

Nessuna novità per quanto riguarda le norme di carattere generale, per cui dovranno sempre essere indicato il tipo di società, l’oggetto sociale, la sede sociale e le eventuali sedi secondarie, la durata (anche a tempo indeterminato) e il capitale sociale diviso per quote all’atto della sottoscrizione da parte dei soci.

La piattaforma dedicata

Oggi, quindi, la costituzione di una Srl può essere eseguita anche online, in videoconferenza, avvalendosi della piattaforma telematica gestita direttamente dal Consiglio nazionale del notariato, attraverso la quale è possibile: accertare le identità delle parti, visualizzare l’atto da sottoscrivere, verificare l’apposizione la firma digitale da parte di chi ne è titolare e tracciare ogni attività. E’ in ogni caso riservata al notaio la facoltà di interrompere lo svolgimento della videoconferenza e richiedere la presenza fisica dei partecipanti, o di alcuni di loro, in caso di perplessità riguardanti, ad esempio, l’identità o il mancato rispetto delle norme sulle capacità di rappresentare una società o di agire dei richiedenti.

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