FISCALITA LEGGE

Spesometro e scadenza per l’invio dei dati: il provvedimento delle Entrate

L’articolo 21 del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, ha introdotto l’obbligo di comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazioni. L’art. 1-ter del Dl 148/2017 (collegato alla manovra di Bilancio), convertito dalla legge 172/2017, ha introdotto disposizioni volte a semplificare tale adempimento comunicativo, in particolare prevedendo la facoltà, per il contribuente, di trasmettere i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative variazioni:

  1. a) sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale;
  2. b) limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o al codice fiscale per quanti non operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata, all’imposta e alla tipologia dell’operazione ai fini IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

La stessa norma ha inoltre previsto che, al posto dei dati delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente (art. 6, commi 1 e 6, DPR 695/1996), i contribuenti hanno la facoltà trasmettere i seguenti dati del documento riepilogativo: partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive – partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive – data e numero del documento riepilogativo e ammontare imponibile complessivo e dell’imposta complessiva distinti in base all’aliquota applicata.

 

Le modifiche del 2018                               

Un provvedimento del Direttore delle Entrate sull’invio semplificato del cosiddetto spesometro ha modificato le specifiche tecniche di due precedenti provvedimenti direttoriali (rispettivamente, del 28 ottobre 2016 e del 27 marzo 2017), ai fini della definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21, decreto-legge 78/2010), in base alle semplificazioni introdotte dal decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio (Dl 148/2017).

Con il provvedimento 29190/2018 vengono modificate le specifiche tecniche e i relativi allegati, al fine di permettere la predisposizione e l’invio della comunicazione dei dati fattura nel rispetto delle disposizioni normative sopra descritte: vengono inoltre allineati i termini di effettuazione della comunicazione opzionale prevista dal provvedimento 182070/2016 con quelli della comunicazione obbligatoria disciplinata dal provvedimento 58793/2017.

Oltre a ciò, per supportare contribuenti e intermediari nella fase di predisposizione e trasmissione della comunicazione, con il provvedimento del 2018 nel sito internet dell’Agenzia sono anche messi a disposizione due pacchetti software – uno per il controllo della comunicazione dei dati delle fatture e uno per la compilazione della comunicazione stessa – ed è aggiornata la piattaforma digitale Desktop Telematico con le funzionalità di controllo anche della comunicazione dei dati delle fatture. I contribuenti possono comunque continuare a utilizzare i programmi usati per la trasmissione dei dati del primo semestre e le relative procedure.

Viene quindi recepita la novità, introdotta dal decreto fiscale, in base alla quale lo spesometro 2018 può essere inviato, a scelta del contribuente, con cadenza trimestrale o semestrale.

Dunque, per le fatture di importo inferiore a 300 euro (che deve essere considerato comprensivo dell’IVA, come chiarito dal Fisco) e registrate cumulativamente, è possibile comunicare i dati relativi al singolo documento riepilogativo.

Per ciascun documento riepilogativo delle fatture emesse, i dati da comunicare sono:

– il numero e la data del documento;

– la partita IVA del cedente/prestatore;

– la base imponibile;

– l’aliquota IVA applicata e l’imposta oppure, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Per ogni documento riepilogativo delle fatture ricevute, i dati da comunicare sono:

– il numero e la data di registrazione del documento;

– la partita IVA del cessionario/committente;

– la base imponibile;

– l’aliquota IVA applicata e l’imposta oppure, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

 

Scadenza il 6 aprile, dal 2019 la fatturazione elettronica

In conformità con le previsioni dell’art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritto del contribuente (legge 212/2000), sono fissati al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento 29190/2018 i termini:

– per gli adempimenti delle comunicazioni art. 21, Dl 78/2010, per il secondo semestre 2017;

– per gli adempimenti delle comunicazioni opzionali dei dati delle fatture (provvedimento 182070/2016);

– per le integrazioni delle predette comunicazioni del primo semestre 2017.

Quindi, la scadenza – originariamente fissata al 28 febbraio – per presentare i dati sulle comunicazioni rilevanti ai fini IVA del secondo semestre 2017 (lo spesometro) e per correggere errori del primo semestre, è il 6 aprile 2018, dopo di che per chi non sana eventuali errori scattano le sanzioni ordinarie.

In ogni caso, quello in corso è l’ultimo anno per il quale i contribuenti saranno tenuti a inviare lo spesometro, poiché dal 2019 l’adempimento sarà sostituto dall’obbligo della fatturazione elettronica anche nei rapporti tra privati. Tra le misure di contrasto dell’evasione fiscale, la legge di Bilancio 2018 prevede infatti, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati, e la contestuale eliminazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, mentre rimane confermato l’obbligo di invio trimestrale delle comunicazioni periodiche relative alle liquidazioni IVA.

 

 

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