FISCALITA

Spese mediche, detraibili in unica soluzione le quote residue non fruite dal de cuius

Il caso oggetto di interpello è presentato da una contribuente il cui marito, nel 2020, ha sostenuto delle spese sanitarie per un intervento chirurgico, decidendo di suddividere la detrazione in quattro quote annuali di pari importo e indicando la prima nella dichiarazione dei redditi del 2021.

Poiché il coniuge è deceduto l’anno successivo, chiede se sia possibile trasferire agli eredi le restanti tre quote di detrazione non fruite.

La normativa

La detraibilità delle spese sanitarie è disciplinata dall’articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, il DPR 917/1986 (TUIR), ai sensi del quale è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sanitarie, per la parte eccedente 129,11 euro, sostenute esclusivamente per spese mediche generiche e di assistenza specifica (diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Nel caso in cui l’importo pagato nell’anno sia superiore, complessivamente, al limite di 15.493,71 euro, la norma citata permette, in alternativa, di ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

La finalità della ripartizione

La circolare 19/E del 2012 ha chiarito, in proposito, che la finalità della ripartizione dell’importo sostenuto è quella di permettere, al contribuente con problemi di capienza dell’imposta, di poter fruire per intero dell’agevolazione fiscale spettante a fronte di una spesa già sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.

Allo stesso modo è possibile spalmare la detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo per gli importi pagati per i mezzi necessari alla locomozione dei soggetti disabili; riguardo a queste ultime spese, la recente circolare 24/E del 2022 ha spiegato che nell’ipotesi in cui il contribuente che ha scelto l’opzione della ripartizione in quattro rate dovesse mancare prima di aver beneficiato dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può detrarre le quote residue in un’unica soluzione.

Non rateizzabili le quote rimanenti

Rispetto al quesito di poter trasferire agli eredi le restanti tre rate, nella risposta 192/2023 l’Agenzia delle entrate ha confermato che l’istante, nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del de cuius, potrà indicare l’ammontare complessivo delle rate residue per beneficiare in un’unica soluzione della detrazione: la motivazione è l’assenza di una esplicita disposizione di legge, che di fatto rende non ereditabile la detrazione pluriennale con la trasmissione agli eredi della detrazione non fruita.

Il solo modo, dunque, per beneficiare dello sconto fiscale rimanente è l’indicazione dell’importo complessivo delle rate rimanenti nella dichiarazione presentata dall’erede, ma fino alla capienza dell’imposta eventualmente dovuta, in assenza della quale la differenza va perduta. Questa possibilità è invece prevista per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, poiché l’articolo 16­bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR prevede espressamente che “… in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”, disposizione che in assenza di una esplicita disposizione di legge primaria non può però essere estesa ad altre spese.

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