FISCALITA

Spese di riqualificazione energetica: detrazione IRPEF e cessione del credito

Il credito corrispondente alla detrazione per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici può essere ceduto ai fornitori che hanno realizzato tali interventi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Questo il contenuto del provvedimento dello scorso 22 marzo del Direttore delle Entrate, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 74, della legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015).

Il credito cedibile

La disposizione riguarda unicamente le spese relative a interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, per le quali spetta la detrazione dall’imposta lorda del 65% delle spese stesse.

La cessione del credito può essere effettuata dai soggetti non tenuti al versamento dell’IRPEF in quanto titolari di redditi inferiori a 15.000 euro e di determinati redditi di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR: Si tratta dei contribuenti che si trovano nella condizioni di incapienza, che ricadono nella cosiddetta no tax area, ovvero quelli titolari di redditi esclusi da imposizione ai fini IRPEF per espressa previsione o perché l’imposta lorda è azzerata dalle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR. Poiché questi contribuenti non potrebbero beneficiare della detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica – che spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda – la legge di Stabilità permette loro di cedere la detrazione sotto forma di credito.

Tali condizioni devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese di riqualificazione. Il credito cedibile corrisponde alla detrazione IRPEF spettante per interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, dunque è pari al 65% delle spese a carico del condomino che si trova nelle condizioni sopra descritte in base alla tabella millesimale di ripartizione, pagate – per l’importo non ceduto sotto forma di credito – dal condominio nel 2016 mediante l’apposito bonifico bancario o postale.

La cessione è consentita anche per le spese pagate nel 2016 riferite a interventi iniziati in anni precedenti.

La decisione di cedere il credito da parte dei contribuenti interessati e in possesso dei requisiti necessari deve risultare dalla delibera assembleare con la quale si approvano gli interventi di riqualificazione energetica o da una specifica comunicazione inviata al condominio, che deve comunicarla ai fornitori: questi, da parte loro, comunicano in forma scritta al condominio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.

 

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Entro il 31 marzo 2017 il condominio o gli intermediari abilitati devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, con apposita comunicazione telematica:

  • il totale delle spese sostenute nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
  • l’elenco dei bonifici effettuati per il relativo pagamento;
  • il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ognuno di questi;
  • il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

Per la compilazione dei files con le comunicazioni si devono utilizzare i prodotti software disponibili gratuitamente dall’Agenzia; l’invio della comunicazione deve essere effettuato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline delle Entrate. Il condominio è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate; il mancato invio rende inefficace la cessione del credito.

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L’utilizzo del credito

I fornitori potranno fruire del credito ceduto in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017: la quota di credito non utilizzata nell’anno può essere riportata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando il relativo modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

In caso di importo del credito superiore all’importo maturato il modello F24 viene scartato, il che viene comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet del servizio telematico Entratel o Fisconline.

 

Controlli

Una volta accertata la non spettanza anche parziale della detrazione, l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero dell’importo relativo, maggiorato di interessi e sanzione, nei confronti del contribuente. Lo stesso dicasi in caso di indebita fruizione anche parziale del credito da parte del fornitore.

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