Spese detraibili e tracciabilità dei pagamenti
A partire dal periodo d’imposta 2020, e dunque con effetto retroattivo, è introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le spese sanitarie e tutte le altre spese che danno diritto a fruire della detrazione del 19%.
Si tratta, in pratica, degli oneri elencati nell’art 15 del TUIR, tra i quali gli interessi passivi e gli oneri accessori per mutui agrari e fondiari, i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente, le spese per l’istruzione scolastica e universitaria, le spese veterinarie, le rette per la frequenza di asili nido, le spese funebri, ecc.
Due commi e due provvedimenti
Lo stabiliscono due commi della legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), il n. 679 e il n. 680.
In particolare, l’articolo 1, comma 679, prevede che a decorrere dal periodo d’imposta 2020 la detrazione del 19% ai fini IRPEF degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con modalità di pagamento tracciabili, quindi con bonifici bancari, postali o mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante come le carte di debito, di credito e prepagate (previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 241/1997).
Un recente provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (n. 329652 del 16 ottobre 2020) ha disposto, ai fini dellatracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie da comunicare all’Agenzia ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata con decorrenza dall’anno d’imposta 2020 – e quindi retroattivamente – che i dati da indicare nelle comunicazioni da trasmettere al Fisco sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con le modalità sopra indicate.
Nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe tributaria, quindi, vanno indicati esclusivamente i dati relativi agli oneri detraibili pagati con sistemi diversi dal denaro contante.
Quali eccezioni per la retroattività
Il medesimo articolo 1 della legge di Bilancio 2020, al successivo comma 680, precisa che la disposizione appena descritta non si applica alle detrazioni spettanti per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
La relativa operatività di tale previsione è assicurata da un altro provvedimento direttoriale (n. 329676, sempre del 16 ottobre 2020), questa volta in materia di tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie, che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020, ha stabilito che i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia dal Sistema Tessera Sanitaria sono esclusivamente quelli sostenuti con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi diversi dal contante, fatta eccezione per le spese mediche per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e quelle relative a prestazioni rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale, i soli che saranno ancora pagabili in contanti.
Nell’ambito del fine antielusivo della norma, appare evidente che l’esigenza di subordinare la detraibilità della spesa alla tracciabilità del pagamento viene meno quando il destinatario è lo Stato; ciò equivale a dire che, ad esempio, la visita medica o la cura odontoiatrica effettuata presso un professionista privato o non convenzionato, per l’accesso alla detrazione fiscale, dovrà essere pagata con uno dei sistemi tracciabili.
A decorrere dall’anno d’imposta 2020, quindi, la regola della tracciabilità degli oneri non si applica esclusivamente alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e di quelle relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale.