FOCUS

SOVRAINDEBITAMENTO E PRETESE TRIBUTARIE

La perdurante crisi economica ha costretto un crescente numero di italiani (specie lavoratori, professionisti, pensionati, artigiani e titolari di piccole attività in genere) a subire, spesso in modo improvviso, situazioni di difficoltà, soprattutto sul versante della propria capacità di rimborsare debiti contratti quando erano maggiori le loro disponibilità finanziarie.

Approvata ormai alcuni anni fa ma poco conosciuta, la legge 27 gennaio 2012 n. 3 (tra le altre, recante disposizioni di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Gazz. Uff., 30 gennaio 2012, n. 24), ha introdotto importanti novità per tutti i soggetti che, secondo l’ordinamento italiano, non rientrano nelle disposizioni previste dalla legge fallimentare, sancendo il diritto del debitore di liberarsi dalla pressione di debiti diventati insostenibili riportandoli a quanto effettivamente può essere pagato in ragione della situazione economica attuale.

In altri termini, in linea con altre simili norme europee, il debitore può ottenere che i creditori siano soddisfatti da quanto può realmente pagare (in relazione alla propria situazione di reddito, patrimonio e carico familiare) con la conseguenza che l’ammontare del debito che non può essere rimborsato alla fine della procedura verrà cancellato (esdebitato/discharge) consentendo al beneficiario non solo di immaginare una futura vita dignitosa e serena (fresh start), ma anche di avere la possibilità di tornare svolgere una attività economica.

Entrando nel dettaglio delle previsioni normative, è bene sottolineare subito che per sovraindebitamento deve essere intesa “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente

Chiarito il presupposto, precisiamo che la procedura è riservata ai soggetti non “fallibili” (consumatori, dipendenti pensionati e inoccupati; piccole imprese, aziende agricole di tutte le dimensioni, professionisti iscritti ad albi e ruoli, start up innovative, enti no profit) che non abbiano posto in essere atti di frode verso i creditori ovvero non abbiano volutamente sottratto od occultato beni, denaro od altre utilità.

Le procedure di sovraindebitamento riguardano tutte le tipologie di debito (verso le banche e finanziarie in genere; verso fornitori, privati; verso le Pubbliche Amministrazioni, quali Agenzia delle Entrate, Equitalia) ed è obbligatorio inserire nella stessa procedura una esaustiva indicazione di tutti i debiti contratti, così come un’indicazione dettagliata di tutti i beni posseduti.

Attraverso le procedure disciplinate dalla legge 3/2012 è inoltre possibile sospendere le azioni esecutive (pignoramenti, aste giudiziarie ecc…), dilazionare il pagamento dell’IVA, stralciare i debiti chirografari (ovvero i debiti senza ipoteca).

La norma prevede tre distinte procedure molto diverse tra loro: Il piano del consumatore (riservato appunto al consumatore meritevole diventato sovraindebitato a seguito di un problema improvviso, come una calamità, il licenziamento, una malattia); l’accordo con il debitore, consentito a tutte le categorie di debitori, è di fatto un “mini concordato” atteso che la sua efficacia presuppone che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti; la liquidazione del patrimonio attraverso la vendita di tutti i beni di valore del sovraindebitato con successiva distribuzione ai creditori.

Le fasi della procedura possono essere sintetizzate in tre passaggi: 1) nomina da parte del Tribunale delll’Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), che ha il compito di aiutare il debitore nella gestione della situazione di sovraindebitamento e, allo stesso tempo, tutelare i creditori; 2) presentazione del Piano (di norma con l’assistenza di un consulente viene proposto all’Organismo il proprio piano, conforme ad una delle citate procedure previste dalla Legge); Omologazione, a cura del Giudice dopo aver verificato il rispetto dei canoni normativi.

(Per informazioni dettagliate cfr la guida dell’Associazione Italiana Sovraindebitamento)

Sottolineiamo il ruolo centrale degli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.) che, costituiti, tra gli altri, dalle Camere di Commercio, dagli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei notai, sono inseriti di diritto al registro degli OCC (ad ottobre 2017 erano 132 gli Organismi iscritti nel suddetto Registro).

Il loro rilievo è stato di recente rafforzato (Corte di Cassazione, Sez. VI – 1, con l’Ordinanza 8 agosto 2017 n. 19740) dalla pronuncia secondo la quale dove è presente un Organismo di Composizione della Crisi non è possibile rivolgersi al Tribunale per le istanze di accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Inoltre, a seguito della progressiva attuazione della Legge 3/2012 è stato avviato il processo di allineamento alla nuova direttiva da parte dei soggetti istituzionali interessati dalla disciplina in esame:

Il 15 luglio 2015, la Banca d’Italia ha emanato il documento “I procedimenti di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento e di Liquidazione per i soggetti non fallibili. Riflessi sulla classificazione per la qualità del credito dei debitori.” con il quale sono state fornite, tra le altre, indicazioni al sistema bancario nazionale sulle modalità di classificare i crediti presenti all’interno di una procedura della specie nonché, in tema di segnalazione in centrale dei rischi, di omologazione delle procedure di composizione a quelle del concordato.

Con la circolare numero 4968 del 24 luglio 2015, l’INPS ha fornito istruzioni tecniche al fine di disciplinare l’intervento del Fondo di garanzia per dipendenti che, a seguito di una procedura di cui alla Legge 3/2012, dovessero perdere il proprio TFR.

I lavoratori dipendenti di datori di lavoro che hanno attuato una procedura di Liquidazione del Patrimonio, potranno presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia, ma solo dopo che sia stato depositato lo stato passivo definitivo.

Attraverso la circolare 19/E del 6 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato l’evoluzione normativa che ha riguardato anche la Composizione della crisi da sovraindebitamento ed i collegati processi di esdebitazione.

Il lungo documento, che ripercorre i punti principali della Legge 3/2012, ha lo scopo di informare gli Uffici periferici, dettando anche alcune prime modalità di comportamento.

In particolare, si segnalano le istruzioni emanate per la disciplina dei rapporti con la procedura, con le quali viene sancito chiaramente che sia l’Agenzia che gli agenti di riscossione sono tenuti “nel più breve tempo possibile” a trasmettere al debitore la certificazione attestante il complessivo debito tributario.

Riteniamo però di richiamare l’attenzione, in particolare, sulla ricognizione delle modifiche normative in tema di transazione fiscale e della giurisprudenza formatasi sullo stesso tema, con specifico riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale nr 225 del 2014 nella parte in cui il soggetto “in crisi può proporre alle agenzie fiscali o agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, il pagamento parziale ovvero dilazionato dei tributi o dei contributi e dei relativi accessori, in deroga al principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito da parte dell’Amministrazione Finanziaria”.

Per completezza, non deve peraltro essere omesso il richiamo della Corte, in base alla natura ed alle garanzie che assistono i crediti tributari e contributivi, alla triplice delimitazione legale del contenuto della transazione fiscale. In particolare: 1) i crediti tributari (o contributivi), «limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria», possono costituire oggetto di transazione fiscale remissoria (pagamento parziale) o dilatoria (pagamento dilazionato), con l’eccezione (prevista sin dalla prima introduzione dell’istituto) dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, e purché il trattamento non sia differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole; 2) per i crediti tributari (o contributivi) assistiti da privilegio «la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie»; 3) con riguardo all’imposta sul valore aggiunto (ed alle ritenute operate e non versate) la proposta di transazione fiscale «può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento».

E’ pertanto chiaro che nei debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento possono rientrare anche quelli di natura tributaria. Analogamente a quanto stabilito dall’articolo 182-ter della Legge Fallimentare, anche in tal caso è comunque esclusa la possibilità di falcidiare l’IVA e le ritenute operate e non versate. L’articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012 statuisce, infatti, che “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Infine, diversamente da quanto previsto dall’articolo 182-ter della L.F., che opera con riferimento ai “tributi amministrati dalle agenzie fiscali”, nel campo di applicazione della procedura rientrano anche i tributi locali

In conclusione, pur constatando che la norma che abbiamo esaminato non ha ancora trovato una larga diffusione applicativa anche in ragione di taluni profili che gli addetti ai lavori segnalano come abbisognevoli di integrazioni e modifiche, dobbiamo registrare per ora isolati segnali di accoglimento di istanze di sovraindebitati aventi per oggetto riduzioni delle pretese tributarie: a Como e a Busto Arsizio i Tribunali hanno decretato significativi tagli dei debiti fiscali di un lavoratore dipendente e di un’imprenditrice.

 

 

 

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