FISCALITA LAVORO

Sostegni-bis, il contributo a fondo perduto non spetta alla società fallita

L’articolo 1 del decreto legge 41/2021 (decreto sostegni), al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica, ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario: il comma 2 del medesimo articolo ha stabilito che il

contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto.

Nella circolare 5/2021 è stato precisato, per quanto riguarda le imprese in liquidazione volontaria – e in linea anche con la comunicazione del 29 giugno 2020 della Commissione europea – che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non fossero soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non avessero ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione.

Riguardo al contributo automatico introdotto dal decreto sostegni-bis (Dl 73/2021) – una somma pari al contributo già percepito ed erogato automaticamente dall’Agenzia delle entrate senza necessità di presentare istanza – è stabilito che viene riconosciuto un ulteriore contributo a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto e, inoltre, che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito il primo contributo.

Il requisito chiave

Il curatore fallimentare di una S.r.l. fa presente che nel 2021 la società, in persona del legale rappresentante protempore, presentava un’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto introdotto dal decreto sostegni (Dl 41/2021), che veniva erogato e accreditato.

Successivamente, nello stesso anno, la società veniva dichiarata fallita dal Tribunale.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 73/2021 (sostegni-bis), la S.r.l. ha percepito anche il contributo sostegni-bis automatico.

In tale contesto, considerati i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con le circolari n. 15 e 22 del 2020 e n. 5/2021 sui precedenti contributi a fondo perduto riconosciuti a seguito dell’emergenza sanitaria, l’istante chiede se la condizione secondo la quale “il beneficiario non deve essere assoggettato a procedura concorsuale ai sensi del diritto nazionale”, requisito di accesso al Cfp precisato in via interpretativa dalla citata circolare 5/2021, riguardante il solo contributo sostegni, debba essere considerato, in assenza di norme di legge e di specifici chiarimenti delle Entrate, un requisito di accesso anche al successivo contributo sostegni-bis automatico.

La procedura di liquidazione

In relazione al Cfp del decreto sostegni, nella risposta 414/2022 l’Agenzia delle Entrate sostiene che la fruizione del beneficio sia consentita, in presenza degli ulteriori requisiti, ai soggetti la cui procedura di liquidazione risulti avviata dopo la data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, purché “non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale (…)”.

Nel caso presentato, l’istante dichiara di aver ricevuto il contributo di cui al decreto sostegni dopo aver presentato l’apposita istanza, nel presupposto di possedere i requisiti previsti, e di aver ottenuto successivamente anche il contributo automatico nonostante la società fosse stata dichiarata fallita in data antecedente all’approvazione del Dl 73/2021.

I chiarimenti contenuti nella circolare 5/2021, precisano le Entrate, riprendono la regolamentazione comunitaria in materia di aiuti di Stato, confermando che presupposto essenziale per l’accesso ai contributi Covid sia che l’impresa richiedente non sia soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale.

La società, quindi, risultando dichiarata fallita prima dell’approvazione del decreto, non può fruire del contributo varato dal sostegni-bis, poiché già alla data di entrata in vigore della disposizione risultava oggetto di procedura concorsuale per insolvenza. La stessa conclusione si avrebbe anche per il contributo del decreto sostegni, se la S.r.l. fosse comunque riconducibile alle imprese in difficoltà nel senso disposto dalla normativa comunitaria. La conclusione della risposta 414 evidenzia che il soggetto che ha percepito il beneficio in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente l’importo ricevuto, i relativi interessi e versando la sanzione con le riduzioni previste per il ravvedimento operoso.

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