Sono considerate deducibili come quelle della pubblicità le spese sostenute per la sponsorizzazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14232 del 7 giugno 2017, ha stabilito che le spese di sponsorizzazione sostenute dall’impresa in attività sportive dilettantistiche costituiscono spese di pubblicità. Inoltre i Supremi giudici hanno ricordato, sulla traccia della recente giurisprudenza, che ai fini della deducibilità la loro natura e inerenza è stabilita dalla legge con presunzione legale assoluta. Il principio d’inerenza costituisce un fondamentale requisito nella determinazione del reddito d’impresa e anche per la detrazione dell’IVA. In prima approssimazione può dirsi che l’inerenza intende stabilire un collegamento tra il costo e l’attività d’impresa produttiva del reddito che viene tassato. La giurisprudenza si è ripetutamente occupata del principio di inerenza dei costi e un orientamento recente richiede per la deduzione un legame tra il costo sostenuto e l’attività d’impresa in generale. In questo quadro di massima la sponsorizzazione sportiva rientra come una particolare forma di collaborazione per la quale un’impresa o un ente (pubblico o privato) paga un corrispettivo a un soggetto sportivo (singoli atleti, squadre o Federazioni nazionali) affinché quest’ultimo, nel corso delle manifestazioni sportive, mostri (generalmente sull’abbigliamento) un segno distintivo dello sponsor, cioè il nome o il marchio.
Si ha quindi sponsorizzazione quando viene istituito uno specifico abbinamento tra l’avvenimento agonistico e la promozione del nome/marchio dello sponsor, allo scopo di trasmettere un’immagine più positiva dell’impresa ed aumentare di riflesso le sue vendite. Si parla, invece, di pubblicità quando l’attività promozionale è occasionale rispetto all’evento sportivo: si pensi, ad eempio, a cartelloni, manifesti, striscioni pubblicitari collocati stabilmente (e non in occasione di un particolare evento sportivo) a bordo campo o ai margini di una palestra per promuovere in modo diretto ed esplicito la vendita di un prodotto o di un servizio.
La differenza tra sponsorizzazione e pubblicità, in termini di occasionalità rispetto all’evento sportivo, è stata peraltro spiegata dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 428 e 429 del 19 gennaio 1996.
Sponsorizzazione e pubblicità differiscono per il trattamento tributario dei proventi, soprattutto ai fini IVA e inoltre, per usufruire della totale deducibilità prevista dall’art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002 relativa ai costi di pubblicità volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti della contribuente in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, è necessaria l’iscrizione delle beneficiarie alle rispettive federazioni, come peraltro recentemente ricordato dalla stessa Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7202 emessa lo scorso 21 marzo e la ricordata sentenza n. 5720/2016. Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione i costi dedotti dal reddito d’impresa per spese di sponsorizzazione di una società sportiva dilettantistica, contestando la non inerenza di dette spese con l’attività d’impresa.
I giudici tributari hanno confermato la legittimità dell’atto di accertamento, affermando la non deducibilità dei costi di sponsorizzazione per difetto di inerenza. Modificando la decisione dei giudici tributari, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, affermando che la disciplina speciale dell’attività sportiva dilettantistica stabilisce una “presunzione legale assoluta” circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza di dette spese di sponsorizzazione. Tale presunzione assoluta, però, si applica solo nel caso in cui le Associazioni che ricevono la sponsorizzazione siano “dilettantistiche”, ossia riconosciute dal CONI.
La norma stabilisce, in particolare, che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.
Ai fini dell’applicazione della norma agevolativa il soggetto sponsorizzato deve essere una compagine sportiva dilettantistica e deve essere rispettato il limite quantitativo di spesa. Inoltre, condizioni necessarie stabiliscono anche che la sponsorizzazione deve mirare a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor e che il soggetto sponsorizzato deve effettivamente porre in essere una specifica attività promozionale.
In conclusione, affermano gli Ermellini che nel caso che siano rispettate le suddette condizioni, la cui sussistenza deve essere valutata dal giudice di merito a pena di nullità della sentenza per vizio di motivazione, l’inerenza delle spese di sponsorizzazione risulta assistita da presunzione legale assoluta, che determina l’illegittimità della ripresa a tassazione.
Al riguardo la S.C. così commenta: “… Va premesso che la questione dell’applicabilità dell’art. 90, comma 8. legge 289/2002 è “di merito” e deve essere comunque affrontata dalla CTR. Ciò posto, bisogna ricordare che il testo normativo de quo dispone che ‘Il corrispettivo in denaro o in natura in favore dl società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o del prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917’. Come già precisato da questa Corte (Sez. 5. n. 5720/2016), tale norma agevolativa ha introdotto una presunzione legale assoluta” circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza di dette spese di sponsorizzazione. peraltro ponendo precise condizioni per la sua applicabilità e precisamente che:
- a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
- b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
- c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
- d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione dì striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.)”.
CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza n. 14232 del 7/6/2017
sul ricorso 4421 -201 6 proposto da FANT.XXX XX In liquidazione, in persona del liquidatore domiciliata in Roma PIAZZA CAVOUR presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI CAMPATELLI
ricorrente
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F.06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. che la rappresenta e difende ope legis;
resistente
avverso la sentenza n. 1333/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE, depositata il 1 6/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’ 01/03/2017 dal consigliere Dott. ENRICO MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione dcl Presidente e del Relatore
Rilevato che:
Con sentenza in data 7 novembre 2013 la Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto da FANT.XXX XX srl in liquidazione avverso la sentenza n. 153/9/11 della Commissione tributaria provinciale di Firenze che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP. IRES ed altro, IVA ed altro 2004.
La CTR osservava in particolare che la ripresa fiscale riguardante l’imputazione di costi in violazione del principio di “competenza” era fondata così come quella riguardante la non inerenza dei costi per sponsorizzazioni.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale
La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che :
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di norme di diritto, poiché la CTR ha ritenuto fondato il rilievo relativo alla competenza di costi
La censura è inammissibile
Trattasi invero di questione di merito non sindacabile in questa sede se non quanto, al non dedotto, vizio motivazionale (cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18237 del 24/10/2012. Rv 624228 – 01).
Con il secondo motivo la ricorrente si duale di violazione/falsa applicazione dl plurime disposizioni legislative. poiché la CTR ha affermato la non deducibilità dei costi dl sponsorizzazione per difetto di inerenza. così in particolare violando l’art. 90, comma 8, legge 289/2002
La censura è fondata.
Va premesso che la questione dell’applicabilità dell’art. 90, comma 8. legge 289/2002 è “di merito” e deve essere comunque affrontata dalla CTR.
Ciò posto, bisogna ricordare che il testo normativo de quo dispone che “ ll corrispettivo in denaro o in natura in favore dl società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o del prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Come già precisato da questa Corte (Sez. 5. n. 5720/2016), tale norma agevolativa ha introdotto una presunzione legale assoluta” circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza di dette spese di sponsorizzazione. peraltro ponendo precise condizioni per la sua applicabilità e precisamente che:
- a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
- b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
- c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
- d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione dì striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.).
Ebbene. la sentenza impugnata non ha valutato alcuno di tali requisiti, se non sommariamente quello dì cui sub c) e quindi va cassata in relazione alla censura de qua, con rinvio allo stesso giudice di appello, in diversa composizione, affinché completi l’esame della questione di merito in oggetto, secondo quanto sopra indicato ad interpretazione della disposizione legislativa citata.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, l marzo 2017