EUROPA

Società quotate, addio alla pubblicazione delle trimestrali

Cambia l’universo delle società quotate in Borsa: il Consiglio dei Ministri ha di recente recepito una Direttiva europea, chiamata Transparency, che permette alle società di Borsa di non pubblicare più le trimestrali, i risultati societari raggiunti ogni tre mesi: resta ancora in vigore l’obbligo di pubblicare la semestrale e il bilancio annuale.

Questo ha stabilito l’Europa, dopo aver sperimentato che la pubblicazione dei risultati di breve periodo indurrebbe gli amministratori delegati, attratti più dai bonus milionari che non dall’interesse delle aziende, a impostare i risultati solo di tre mesi in tre mesi per mantenere ben salda la propria posizione e raggiungere i propri obiettivi remunerativi, abbandonando i risultati di lungo periodo cui tengono maggiormente, invece, gli altri portatori di interesse dell’azienda come i creditori, i fornitori e gli azionisti.

L’Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari, la Consob, mantiene però la possibilità di richiedere la trimestrale a una società quotata in Borsa nei casi in cui una mancata comunicazione possa in qualche modo danneggiare il mercato.

Il taglio definitivo delle trimestrali determina che da un lato si eliminano costi e burocrazia – molto poco gradite dalle lobby imprenditoriali – ma dall’altro aumenta il rischio di giungere a crac societari “silenziosi”, senza che i più se ne accorgano. La stampa specializzata ha citato a esempio, fra i tanti, il caso (doloroso per molti) di Calisto Tanzi, ex numero uno della Parmalat, che nel corso delle conferenze stampa alle domande sulle trimestrali, semestrali e anche annuali usava ripetere: “Non chiedetemi i numeri, ma solo se i prodotti sono buoni o no”. La fine è nota a tutti e il timore è che la storia possa ripetersi. (fonte: repubblica.it)

Qualcuno ha eccepito che per contrastare la politica finanziaria di breve periodo dei manager una contromossa, in realtà, esiste già ed è l’assegnazione dei premi aziendali (stock options e bonus) non più ogni tre mesi, ma ogni tre anni, ad esempio. Non esiste invece un rimedio contro la scarsa trasparenza delle imprese, perché non sapere rapidamente come si vanno sviluppando i conti delle aziende esclude di fatto dalla partecipazione alla conoscenza della vita societaria gli azionisti non presenti nel consiglio di amministrazione e tutti gli altri portatori di interesse.

In un’intervista del novembre 2015 a Carmine Di Noia, Vicedirettore generale di Assonime, l’associazione che raccoglie le società per azioni quotate in Borsa, pubblicata su firstonline.info, dichiarava: “L’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo che recepisce la nuova direttiva europea sugli obblighi informativi delle società quotate in Borsa è certamente un passo avanti ma confidiamo che, dopo la nuova lettura del Parlamento, il testo finale possa ulteriormente migliorare sia sul superamento dell’obbligo delle trimestrali che sull’innalzamento della soglia di partecipazione azionaria oltre la quale scatta l’obbligo di comunicazione alla Consob e al mercato”.

E in merito all’abolizione dell’obbligo di relazioni trimestrali con un conseguente rischio di riduzione della trasparenza e dell’informazione necessaria agli investitori, Di Noia ha risposto: “No, perché, come già prevede il Testo Unico della Finanza, le società quotate hanno l’obbligo di presentare semestralmente report completi sui loro bilanci e di comunicare trimestralmente in forma più sintetica il loro andamento; soprattutto, però, sono molto penetranti gli obblighi di informare il mercato in ogni momento in presenza di fatti rilevanti, senza aspettare trimestri o semestri. In questo modo si conciliano semplificazione, riduzione di costi e incombenze per le società, qualità dell’informazione e trasparenza. E inoltre si riduce il cosiddetto shortermismo, cioè lo strabismo che costringe le imprese quotate a concentrarsi più del breve periodo che sulle strategie a medio e lungo periodo”.

 

La direttiva 2013/50/UE

Applicata a partire dal 20 gennaio 2005 e recepita nel diritto nazionale entro il 20 gennaio 2007, la direttiva 2004/109/CE richiede obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La direttiva, volta a migliorare le informazioni fornite agli investitori sugli emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, situato o operante in un Paese dell’Unione europea, prevede che i Paesi Ue pubblichino informazioni finanziarie periodiche sul loro reddito nell’arco dell’esercizio finanziario, oltre a informazioni continue sulla detenzione di percentuali rilevanti di diritti di voto.

Nel 2013 la direttiva sulla trasparenza è modificata dalla direttiva 2013/50/UE, volta a ridurre l’onere amministrativo a carico dei piccoli e medi emittenti, in modo da migliorare il loro accesso ai capitali, ed a migliorare l’efficienza del sistema della trasparenza, in particolare riguardo alla pubblicazione di informazioni sull’assetto proprietario delle società. La direttiva 2013/50/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale dei paesi dell’Unione entro il 26 novembre 2015.

Le informazioni periodiche si riferiscono alla situazione finanziaria dell’emittente dei valori mobiliari e a quella delle imprese dallo stesso controllate. Gli emittenti di valori mobiliari devono diffondere le relazioni finanziarie annuali e le relazioni finanziarie infrannuali (“resoconti intermedi sulla gestione”) qualora non pubblichino già relazioni finanziarie trimestrali. La direttiva 2013/50/UE, tuttavia, ha abolito l’obbligo di pubblicare un resoconto intermedio o una relazione finanziaria trimestrale; la relazione finanziaria deve restare a disposizione del pubblico non più per cinque mesi, ma per almeno dieci.

L’azionista che acquisisce o cede le azioni di un emittente le cui azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e associate a diritti di voto è tenuto a notificare all’emittente la percentuale dei diritti di voto detenuti a seguito dell’operazione. Ciò si applica se la percentuale posseduta raggiunge, supera o scende al di sotto di determinate soglie (il 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%); La direttiva 2013/50/UE ha esteso la notifica del superamento delle soglie agli strumenti finanziari che conferiscono il diritto o la facoltà di acquisire azioni con effetto economico equiparabile.

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