ECONOMIA FISCALITA IVA

Società extra-Ue, rimborso del credito IVA e intestazione delle fatture

Una società israeliana, priva di una stabile organizzazione in Italia, pone un quesito in merito al recupero dell’IVA corrisposta in dogana. La partecipazione con un’azienda italiana a un progetto nel nostro Paese la pone in una posizione di credito IVA, che potrebbe chiedere a rimborso tramite la procedura semplificata prevista dall’articolo 38-ter del DPR

633/1972, in quanto soggetto passivo stabilito in Israele. La società istante fa presente che alcuni uffici doganali, in base ai contenuti della circolare 40/2021 dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, non le hanno consentito di effettuare importazioni dirette in Italia in assenza di una partita IVA italiana e, quindi, è stata costretta a nominare un rappresentante fiscale ottenendo anche un codice EORI. La società, che non ha intenzione di esercitare il proprio diritto alla detrazione e intende realizzare in Italia unicamente operazioni attive per le quali il debitore d’imposta è il committente o il cessionario residente, chiede se può presentare istanza di rimborso del credito IVA ai sensi del citato articolo 38-ter, sebbene sia registrata ai fini IVA in Italia e anche in riferimento alle importazioni per cui la partita IVA italiana risulta indicata sulle bollette doganali.

Le condizioni per chiedere il rimborso

In base a quanto previsto dagli articoli 38-bis2 e 38-ter del DPR 633, i soggetti passivi residenti in Paesi extra Ue, privi di una stabile organizzazione in Italia, possono chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Italia in presenza delle seguenti condizioni:

1) assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo del rimborso, ad eccezione delle operazioni per le quali il debitore d’imposta è il cessionario/committente italiano, delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie non imponibili ai sensi dell’articolo 9 e delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 74-septies del decreto IVA;

2) inerenza all’attività del soggetto passivo extra-Ue degli acquisti o delle importazioni di beni e/o di servizi con riferimento ai quali si chiede il rimborso dell’imposta;

3) detraibilità in Italia dell’IVA chiesta a rimborso;

4) reciprocità di trattamento degli operatori italiani nello Stato estero di appartenenza del soggetto passivo (condizioni che attualmente esistono soltanto con la Svizzera, Norvegia e Israele).

L’intestazione delle fatture

Nella risposta 248 del 9 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate evidenzia che con la risposta a interpello n. 359 del 2021, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale comunitario (Corte di giustizia, sentenza 6/2/2014, causa C-323/12) e nazionale (Corte di Cassazione, ordinanza 8/10/2020, n. 21684), ha chiarito come, in assenza di una stabile organizzazione, la nomina di un rappresentante fiscale non precluda al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del portale elettronico, purché ne ricorrano le condizioni e in assenza di cause ostative.

È necessario, tuttavia, che le fatture di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso tramite il portale elettronico:

– siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente (non si può utilizzare il portale per ottenere il rimborso dell’IVA relativa a fatture passive intestate alla partita IVA italiana);

– non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dal rappresentante fiscale.

E’ legittimato il rappresentante fiscale

Nel caso in questione la presenza di un rappresentante fiscale non pregiudica l’accesso alla procedura di rimborso, ma ne inibisce l’utilizzo la circostanza che le bollette doganali, equiparabili a tutti gli effetti alle fatture di acquisto, siano intestate alla partita IVA italiana della società; e per accedere al rimborso, inoltre, non basta neanche che le bollette doganali non siano registrate nei registri IVA istituiti dal rappresentante fiscale.

L’unico soggetto legittimato a recuperare l’IVA assolta al momento dell’importazione resta in ogni caso il rappresentante fiscale al quale sono intestate le bollette doganali, che, dopo averle registrate nel registro degli acquisti e al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa, può detrarre l’imposta assolta o chiederne il rimborso annuale e/o trimestrale. La società extra UE, dunque, non ha diritto al rimborso del credito IVA se le fatture sono intestate alla partita IVA italiana che permette le importazioni dirette.

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