LAVORO

Servizi per l’infanzia: nuove istruzioni per il calcolo del beneficio in caso di cessazione e/o modificazione del rapporto di lavoro

L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti (Messaggio n.5805 del 18.09.2015) circa le ipotesi di spettanza e recupero dei voucher per i servizi per l’infanzia rilasciati dall’Istituto alle lavoratrici madri.

Brevemente, si rammenta che il beneficio di cui trattasi consiste in un contributo economico utilizzabile per il servizio di baby-sitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, in alternativa al congedo parentale. In questo modo, i datori di lavoro possono contare di rimettere in forza il proprio personale anticipatamente (l’erogazione dell’incentivo, infatti, è vincolata alla rinuncia all’astensione facoltativa), mentre le lavoratrici saranno economicamente meno pregiudicate nella scelta di tornare al lavoro rinunciando alla cura diretta del figlio (parte delle spese, infatti, saranno sostenute dall’INPS). Con il citato messaggio, vengono forniti chiarimenti riguardo al riproporzionamento del beneficio in caso di: i) cessazione del rapporto lavorativo della madre beneficiaria; ii) modificazione del rapporto lavorativo della madre beneficiaria.

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Premessa
L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto, in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità (ed entro gli undici mesi successivi), in alternativa al congedo parentale:

  • dei voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero
  • un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

OSSERVA

L’INPS (Messaggio n. 5805 del 18 settembre 2015) è intervenuto sull’agevolazione per fornire precisazioni riguardo al riproporzionamento del beneficio in caso di :

  • cessazione del rapporto lavorativo della madre beneficiaria;
  • modificazione del rapporto lavorativo della madre beneficiaria

A chi spetta il beneficio

Possono accedere al beneficio:

  • le lavoratrici dipendenti;
  • le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena), che si trovino in una delle seguenti condizioni:

OSSERVA

Tutte le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, comprese le libere professioniste, sono destinatarie del congedo parentale, purché non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria o diversa gestione dell’INPS (ad esempio, artigiani e commercianti) e non siano pensionate.

Per queste lavoratrici è importante ricordare che il bonus viene erogato tenendo presente che il congedo parentale spetta per un periodo di tre mesi, da fruire entro il primo anno di vita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.


  • le lavoratrici madri che, al momento della domanda, siano ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto o parte del periodo di congedo parentale;
  • le gestanti, la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

OSSERVA

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio/nascituro (in caso di gravidanza plurima) purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.


lavoro-di-mamma-l-allattamento-e-le-madri-lavoratrici-00411593-001A chi NON spetta il beneficio

Non sono ammesse al beneficio:

  • le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250);
  • le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Per quali servizi compete il beneficio

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:

  • contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
  • voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

OSSERVA

L’importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.


Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

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Per quanto riguarda la richiesta dei bonus, si chiarisce che l’apposita istanza dovrà essere presentata all’INPS entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015), utilizzando esclusivamente il sito dell’INPS, oppure recandosi ad un patronato.


OSSERVA

La procedura on line è accessibile al seguente percorso:

  • Servizi per il cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.

In particolare, nell’istanza la lavoratrice dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere e il periodo di fruizione (specificando il numero di mesi), nonché dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale e di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.


Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà trasmesso all’indirizzo di PEC indicato dalla madre lavoratrice. Il provvedimento sarà, comunque, sempre consultabile sul sito istituzionale, mediante accesso alla procedura di presentazione della domanda da parte della beneficiaria. Infine, l’INPS chiarisce che l’efficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di comunicazione a mezzo PEC ovvero dall’accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda. In seguito, l’INPS provvederà a informare il datore di lavoro interessato circa la proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale della lavoratrice conseguente alla concessione del beneficio.

Modalità di erogazione dei voucher

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro, ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

600 euroL’Istituto, pertanto, erogherà 600 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.


OSSERVA

I voucher sono unicamente cartacei e dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente, individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di accesso a tale prestazione. La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile, indicando espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.


La madre lavoratrice potrà spendere detti voucher entro la scadenza degli stessi purché, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, effettui (attraverso i consueti canali INPS/INAIL) la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.

Modalità di erogazione del contributo per i servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio e fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.


OSSERVA

Detto contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco, che l’INPS provvede a formare annualmente (per il triennio di sperimentazione) sulla base delle adesioni delle strutture stesse ad apposito bando. L’elenco viene pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.


Cessazione del rapporto lavorativo della madre beneficiaria

Riguardo alle modalità di calcolo dell’intervallo di tempo da considerare per quantificare i mesi di congedo parentale, utili ai fini del riconoscimento del beneficio, in caso di cessazione del rapporto, l’INPS (Messaggio n. 5805/2015) preliminarmente ricorda quanto già precisato con Messaggio n. 17400/2013. In tale sede era stato chiarito che nei casi in cui il rapporto lavorativo della madre beneficiaria cessi nel corso dei mesi successivi al riconoscimento del beneficio, quest’ultimo dovrà essere rideterminato in funzione di detta cessazione. Per quantificare il termine utile ai fini del riconoscimento del beneficio:

  • si sarebbe dovuto individuare il 12 luglio 2013 (giorno successivo al termine di scadenza del bando) quale termine iniziale per le lavoratrici che, a quella data, avevano concluso il proprio congedo di maternità obbligatorio, in quanto da tale data per le lavoratrici non era più possibile fruire dei periodi di congedo parentale per il numero di mesi di beneficio richiesti in domanda;
  • per le lavoratrici madri il cui congedo di maternità obbligatorio sia terminato dopo il 12 luglio, il termine iniziale andava individuato nel giorno successivo alla scadenza del congedo suddetto.

In entrambe i casi il termine finale da considerare per la quantificazione, è il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale ultimo giorno lavorato.

Ora l’INPS, con il Messaggio n. 5805/2015, precisa che il termine iniziale, come definito dal Messaggio n. 17400/2013, non risultando più attuale deve intendersi coincidente con la data di presentazione della domanda. Rimane confermato che il termine finale da considerare è il giorno di cessazione del rapporto lavorativo (ultimo giorno lavorato).

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Data di presentazione della domanda = 12 gennaio 2015
Data di cessazione del rapporto = 12 marzo 2015 (ultimo giorno lavorato)
Alla madre lavoratrice è riconosciuto il beneficio per due mesi a partire dal 13 gennaio fino al 12 marzo 2015.
Modificazione del rapporto lavorativo della madre beneficiaria

Con il previgente Messaggio n. 17400/2013, l’INPS aveva chiarito come doveva essere rideterminato il beneficio in caso di modificazione del rapporto di lavoro della madre da part-time a full – time e viceversa nei mesi successivi al riconoscimento del beneficio stesso. In particolare, era stato precisato che nei casi in cui il rapporto lavorativo della madre beneficiaria fosse stato modificato dopo il riconoscimento del beneficio, quest’ultimo si sarebbe dovuto rideterminare in funzione di detta modifica.


OSSERVA

Anche in tale caso l’intervallo di tempo da considerare per quantificare i mesi di congedo parentale, utili ai fini del riconoscimento del beneficio, era sostanzialmente il medesimo indicato per i casi di cessazione del rapporto lavorativo.


Ora l’INPS, con il Messaggio n. 5805/2015, precisa che, analogamente a quanto evidenziato per la cessazione, anche in caso di modificazione del rapporto di lavoro da part-time a full – time e viceversa, il termine iniziale, come definito dal Messaggio n. 17400/2013, non risultando più attuale deve intendersi coincidente con la data di presentazione della domanda. Rimane, invece, confermato che:

  • il termine finale da considerare è il giorno di modificazione del rapporto lavorativo da part-time a full – time e viceversa;
  • nel predetto intervallo il computo del congedo parentale deve essere effettuato secondo le regole ordinarie.

In particolare, l’INPS chiarisce che, nell’ipotesi in cui alla data di modifica del rapporto lavorativo, il numero di giorni eccedenti i mesi interi:

  • sia maggiore di 15, il beneficio dovrà essere erogato, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro, con le modalità adottate nei mesi antecedenti la variazione stessa;
  • sia pari o minore di 15, il beneficio, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro, dovrà essere erogato con le nuove modalità determinate dall’avvenuta variazione del rapporto lavorativo.

ESEMPIO 1
Madre lavoratrice, a cui siano stati riconosciuti 6 mesi di beneficio, con modifica del proprio rapporto di lavoro da full time a part time in data 28 aprile 2015.
Data di presentazione della domanda = 12 gennaio 2015
Dal 13 gennaio al 28 aprile = 3 mesi e 16 giorni.
Considerato che 16 è maggiore di 15 la madre ha diritto a 4 mesi di beneficio intero e a 2 mesi di beneficio riproporzionato in ragione della percentuale di part time.

ESEMPIO 2
Madre lavoratrice, a cui siano stati riconosciuti 5 mesi di beneficio, con modifica del proprio rapporto di lavoro da full time a part time in data 27 aprile:
Data di presentazione della domanda = 12 gennaio 2015
Dal 13 gennaio al 27 aprile = 3 mesi e 15 giorni.
Considerato che il numero di giorni eccedenti i mesi interi è pari a 15, la madre ha diritto a 3 mesi di beneficio intero e a 2 mesi di beneficio riproporzionato in ragione della percentuale di part time.

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