Sequestro penale, gli obblighi fiscali dell’amministratore giudiziario
La risoluzione 2 settembre 2024, n. 45, dell’Agenzia delle entrate, è conseguente alle modifiche apportate al quadro normativo, in particolare con il D.lgs. 150/2022, che ha modificato le disposizioni relative alla nomina e agli obblighi dell’amministratore giudiziario nei sequestri penali Nei casi di sequestro preventivo disposto ex articoli 321 del codice di procedura penale, 92 e 104 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, è stato già chiarito che sono applicabili le disposizioni del D.lgs.
159/2011 (codice antimafia). Tale principio traeva origine dal quadro normativo vigente, in particolare l’articolo 104-bis, disp. att. c.p.p., in base al quale “Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario.”.
A seguito di successivi interventi legislativi, la stessa disposizione ora prevede, inoltre, che “… Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni”.
Gli obblighi dichiarativi e di versamento
La formulazione modificata ha spinto a interrogarsi sull’attuale applicabilità o meno delle disposizioni concernenti gli obblighi fiscali e, nello specifico, quelle riguardanti gli obblighi dichiarativi e di versamento a tutte le forme di sequestro penale.
Nella risoluzione in commento l’Agenzia sostiene che tali obblighi rientrino tra quelli dell’amministratore giudiziario, con la conseguenza che quanto previsto dall’art. 51 del D,lgs. 159/2011 deve ritenersi ancora applicabile a tutte le forme di sequestro penale. In particolare, riguardo alla determinazione del reddito dei beni immobili, il citato articolo 51, prevede che durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca “e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi”. Gli atti e i contratti relativi a tali immobili sono esenti dall’imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastale e dall’imposta di bollo.
La sospensione dal versamento
In sintesi, come si evince anche dai diversi documenti di prassi emanati al riguardo (tra gli altri, le risposte n. 276 e 496 del 2021), ferma restando la generale applicazione della disciplina relativa all’eredità giacente, è disposta la “sospensione del versamento” da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Essendo la sospensione limitata al versamento, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, per l’amministratore giudiziario, l’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva. In merito alla determinazione complessiva delle imposte sui redditi, è irrilevante il reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, anche se locati, qualora sia determinato come reddito di natura fondiaria (art. 70, TUIR); inoltre, durante il sequestro anche i redditi prodotti dai beni immobili, sia in Italia che all’estero, non sono rilevanti per la determinazione delle imposte sui redditi.
La circolare 31/E del 2014 ha chiarito che comunque lo stesso deve essere esposto in dichiarazione dei redditi, per consentire all’Amministrazione finanziaria la liquidazione dell’imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare, il cui versamento è stato sospeso. In questo caso l’amministrazione giudiziario deve comunicare agli organi competenti la revoca della misura cautelare (risposta n. 276/2021).
La dichiarazione dei redditi
Riguardo il profilo dichiarativo, invece, l’Agenzia ritiene corretto che l’amministratore giudiziario assolva agli obblighi dichiarativi relativi al periodo d’imposta, intestando le dichiarazioni (Modello Redditi PF, Modello IRAP e Modello 770 inserendo i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario (codice carica 5). Con esclusivo riferimento al Modello Redditi PF, nel frontespizio, nella sezione “Dati del contribuente”, va inoltre barrata la casella 7 (tutelato) relativa al caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati (risposta n. 496/2021, con specifico riferimento al sequestro di beni di persona deceduta).
Con la risoluzione 45/2024, dunque, le Entrate hanno precisato che, nel contesto del sequestro preventivo, gli obblighi fiscali e dichiarativi sono a carico dell’amministratore giudiziario e che, di conseguenza, la disposizione prevista dall’articolo 51 del codice antimafia, resta applicabile a tutte le forme di sequestro penale.