Sequestrabile il fondo pensione dell’imprenditore accusato di frode fiscale
Reati tributari – Frode fiscale – Fatturazione per operazioni inesistenti – Sequestro preventivo – Fondi pensione – Limiti di pignorabilità e sequestrabilità di somme rivenienti da trattamenti retributivi e pensionistici – Art. 545 cod. proc. Pen. – Inapplicabilità
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13660 del 6 maggio 2020, ha affrontato la questione relativa all’applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in relazione a somme di denaro versate dall’indagato in accumulo presso un fondo pensione, affermando che tali somme possono essere sequestrate quando l’imprenditore è coinvolto in una frode fiscale.
In definitiva, la Suprema Corte ha voluto attestare che le somme di danaro destinate alla previdenza complementare sono soggette alla ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca e che, quindi, i fondi pensione non sono ricompresi tra i crediti impignorabili di cui all’art. 545 cod. proc. civ., che peraltro definisce la natura dei crediti impignorabili in funzione della tutela dei diritti inviolabili e della garanzia del minimo vitale.
In particolare, i Supremi Giudici di legittimità hanno espressamente chiarito che i divieti e i limiti di cui all’art. 545 c.p.c. non operano in ambito penale per i crediti derivanti da fondi pensioni di previdenza complementare ad accumulo, poiché non sono immediatamente ricollegabili allo svolgimento di attività lavorativa, e perché vanno ad aggiungersi a quel nucleo essenziale minimo di prestazioni previdenziali cui soltanto fa riferimento la norma.
Anche se si tratta di strumenti finanziari aventi una finalità riconducibile al genus previdenziale, rispetto ad essi si deve rilevare che le somme necessarie per la relativa alimentazione, essi non sono immediatamente ricollegabili alla nozione di corrispettivo di rapporto lavorativo oggetto di accantonamento, anche perché possono essere legittimamente versate dal soggetto interessato al conseguimento di una indennità una volta raggiunta l’età pensionabile, sebbene le provviste non derivino dallo svolgimento di un’attività lavorativa, tanto meno subordinata.
Secondo il Supremo Collegio, i limiti alla pignorabilità di somme destinate alla previdenza complementare valgono poi solo in ambito civile. L’orientamento giurisprudenziale della Corte sulla materia è piuttosto netto, come emerge nella sentenza n. 11945/2017, nella quale si confermava un orientamento già affermato in più occasioni in sede di legittimità, sulla validità del sequestro preventivo avente a oggetto una polizza vita a fronte di una responsabilità di tipo penale. In particolare, la Suprema Corte, in senso analogo a quanto indicato anche in precedenti pronunce (cfr, Cass. Sent. n. 12902/ 2016, Cass. Sent. n. 18738/2014, Cass. Sent. n. 32809/2013), ha ribadito espressamente che “… il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall’art. 1923 Cod. Civ. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale”, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo. Inoltre, è da segnalare anche quanto recentemente confermato dagli Ermellini con la sentenza n. 13422/2019, che ha nuovamente sancito che “… Deve in primo luogo richiamarsi il consolidato orientamento in forza del quale anche in materia di sequestro preventivo possono applicarsi i principi dettati da norme speciali in materia di limiti di pignorabilità e sequestrabilità di somme rivenienti da trattamenti retributivi e pensionistici, limiti volti a garantire i diritti inalienabili della persona (sul punto Cass. Sez. 2, n. 15795 del 10/2/2015, Intelisano, rv. 263234; Cass. Sez. 1, n. 41905 del 23/9/2009, Cardilli, rv. 245049; Cass. Sez. 6, n. 25168 del 16/4/2008, Puliga, rv. 240572). Va altresì rimarcato come si siano susseguiti nel tempo plurimi interventi della Corte costituzionale, riferiti al c.d. minimo vitale, tale da giustificare i limiti all’azione di rivalsa dei creditori (sul punto Corte Cost. 183 del 2009, 256 del 2006, 506 del 2002, 55 del 1991), anche se di incerta definizione, tanto da essere rimesso, in assenza di parametri definiti, alla valutazione del giudice dell’esecuzione. sul punto Cass. Sez. 3, n. 12902 del 20/11/2015, dep. nel 2016, Merli, rv. 266761).”
Sta di fatto, tuttavia, che sulla base di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si riteneva che le somme, pur rivenienti da emolumenti pensionistici, una volta acquisite ed entrate a far parte del patrimonio del beneficiario, si confondessero con quest’ultimo, rendendo inapplicabili i limiti sanciti dall’art. 545 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1, 17732 del 6/8/2014, rv. 632650).
Tale principio era stato condiviso anche in sede penale con riguardo ai limiti del sequestro preventivo, essendosi invero affermato che per le somme percepite dal lavoratore a titolo di credito di lavoro o di pensione, e confluite nella sua disponibilità, non fossero applicabili i limiti in materia di pignorabilità sanciti dall’art. 545 c.p.p., riferibili solo ai crediti vantati nei confronti del datore di lavoro.
D’altro canto la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale delle norme che impongono la rimessa in conto corrente di stipendi e pensioni oltre un determinato importo, per contrasto con gli artt. 38 e 3 Cost., l’aveva dichiarata inammissibile, rilevando che era il credito inerente al saldo di conto corrente a non godere dell’impignorabilità, ma aveva formulato un monito al legislatore, sottolineando il pericolo della perdita di un diritto sociale incomprimibile a seguito della mera confluenza delle somme sul conto corrente (Corte Cost. n. 85 del 2015).
E’ in tale quadro che si colloca la riforma dell’art. 545 c.p.p. introdotta dal D.L. n. 83 del 2015, convertito dalla legge n. 132 del 2015, secondo cui, con riferimento alle azioni esecutive iniziate successivamente, “…Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e comma 7, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace”.
Ciò allo scopo di dare il giusto rilievo alla distinzione tra crediti e risparmi ed al fatto che è stato introdotto un diverso limite per le due tipologie, correlate al fatto che il pignoramento sia successivo all’accredito ovvero contestuale o precedente rispetto ad esso (per tale complessiva analisi si rinvia a Cass. Sez. L, n. 26042/2018, rv. 651193).
In buona sostanza la Suprema Corte, pur riconoscendo ai fondi pensione una finalità previdenziale, nega però l’intangibilità delle somme di denaro versate in un fondo pensione durante la fase di accumulo del rapporto, come peraltro sostenuto dalla difesa del contribuente, in base a quanto disposto dall’art. 11, comma 10, D.Lgs. n. 252/2005 che evoca i limiti alla pignorabilità delle prestazioni pensionistiche e, segnatamente, del divieto di impignorabilità assoluta del c.d. minimo vitale sancito dal settimo comma 7 di tale disposizione.
D’altronde l’art. 11, comma 10, D.Lgs. n. 252/2005, chiaramente recita: “Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall’articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità”.
Ulteriore conferma dell’orientamento della Suprema Corte la troviamo nella pronuncia n. 12902/2016, nella quale gli Ermellini evidenziavano accuratamente che “ … Non vi è dubbio che i limiti alla pignorabilità fissati dalle disposizioni civilistiche richiamati dall’art. 316, comma 1, cod. proc. pen. per il sequestro conservativo trovino applicazione anche per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Nondimeno, deve essere ritenuta corretta l’interpretazione che il Tribunale dà del richiamato art. 545 – nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame, precedente alle modifiche introdotte a decorrere dal 27 giugno 2015, ad opera del d.l. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015 – nel senso che esso si applica, in virtù del richiamo operato dall’art. 316, comma 1, cod. proc. pen., solo nel caso di sequestro di crediti vantati nei confronti del datore di lavoro; cosicché non sono soggette al limite della parziale impignorabilità e insequestrabilità le somme già percepite dal lavoratore a titolo di crediti di lavoro o di pensione che sono già confluite nella sua libera disponibilità (sez. 1, 6 luglio 1995, n. 4081, rv. 202884), come avvenuto nel caso in esame”.
Tanto premesso, e tornando al caso in esame, il Tribunale rigettava la richiesta di riesame presentata dall’imputato avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip per la commissione di reati tributari. Avverso il predetto provvedimento l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi di impugnazione, in cui essenzialmente si doleva che il sequestro fosse stato materialmente eseguito su beni non suscettibili di essere oggetto di ablazione ex art. 11, comma 10, D.Lgs n. 252/2005, che prevede la intangibilità delle somme finalizzate ad alimentare il fondo pensione durante la fase dell’accumulo.
Gli Ermellini non hanno ritenuto valide le argomentazioni addotte, affermando invece che “… Deve, in primo luogo, rilevarsi che, seppure con qualche apparente resistenza, il principio della applicabilità dell’art. 545 cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente, risulta essere prevalente nella giurisprudenza di questa Corte e, d’altra parte, tale scelta sembra anche essere la preferibile stanti gli interessi primari dell’individuo, garantiti già a livello di legge fondamentale ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, che esso tende a tutelare. Come è stato, infatti, ancora è poco, ribadito, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non possono essere sottoposte a vincolo somme corrispondenti al triplo della pensione sociale anche laddove le stesse siano oramai giacenti sul conto corrente bancario del soggetto destinatario della misura, allorquando sia certo che esse costituiscano emolumenti corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro o d’impiego (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 aprile 2019, n. 14606). Recessivo deve, pertanto, ritenersi il diverso orientamento espresso in seno a questa Corte, secondo il quale, invece, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il divieto, stabilito dall’art. 545 cod. proc. civ., di pignoramento delle somme percepite a titolo di credito retributivo o pensionistico in misura eccedente il quinto del loro importo non opera quando le somme siano già state corrisposte all’avente diritto e si trovino oramai confuse con il suo restante patrimonio mobiliare (così Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 settembre 2017, n. 42533; idem Sezione III penale, 25 ottobre 2016, n., 44912). Espressione, in realtà, dell’indirizzo che questo Collegio ritiene preferibile è anche la sentenza di questa stessa Sezione n. 12902 del 2016, posto che in detta pronunzia l’affermazione della piena sequestrabilità penale delle somme che siano state versate all’indagato a titolo di stipendio o di pensione una volta che le stesse siano confluite nella sua disponibilità e le medesime costituiscano l’oggetto di un credito da questo vantato verso terzi è mitigata dalla opportuna precisazione – la quale appare in verità costituire un limite all’applicabilità del principio allora enunziato – che si trattava di fattispecie anteriore alle modifiche apportate all’art. 545 cod. proc. civ. con il decreto legge n. 83 del 2015, convertito con legge n. 132 del 2015 (così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 marzo 2016, n. 12902), volendosi, perciò, intendere che, una volta ritenuta applicabile la novella codicistica, il principio affermato avrebbe perso la sua attualità.
Ritiene, tuttavia, questo Collegio, in linea con quanto sul punto osservato dal Tribunale partenopeo, che l’indirizzo giurisprudenziale sopra riferito non sia pertinente rispetto al caso in esame. L’art. 545 cod. proc. pen., per la parte che ora interessa, cioè i commi 3, 4, 6, 7, 8, e 9, infatti non è applicabile alle ipotesi di crediti derivanti da “fondi pensioni” ad accumulo. Infatti, pur riconoscendo che si tratta di strumenti finanziari aventi una finalità riconducibile al genus previdenziale, si rileva, da una parte che le somme necessarie per la loro alimentazione non sono immediatamente ricollegabili alla nozione di corrispettivo di rapporto lavorativo oggetto di accantonamento (neppure nel caso in cui essi siano stati versati, almeno in parte, dallo stesso datore di lavoro per conto dei propri dipendenti, cfr.: Corte di cassazione, Sezioni unite civili, 9 marzo 2015, n.4684), non foss’altro perché esse possono legittimamente essere versate dal soggetto interessato al conseguimento di una indennità al compimento della età pensionabile, sebbene le relative provviste non siano rivenienti dallo svolgimento di un’attività lavorativa, tanto meno subordinata.
Da altra parte si osserva che, proprio la qualificazione attribuita ad essi di strumenti per la previdenza complementare, induce ad escludere che, pur ritenuta la piena meritevolezza dell’interesse che sottende alla stipula di accordi di tale genere fra privato ed assicuratore (meritevolezza, peraltro, indubbiamente attestata dalla specifica tipicità attribuita per via legislativa a tali forme contrattuali di previdenza ed a taluni privilegi ad esse connessi), essi vadano a integrare, arricchendolo e non costituendolo, quel nucleo essenziale di prestazioni che è soggetto a espressa garanzia di intangibilità sia sotto il profilo civile che sotto quello penale. In tale verso si è, d’altra parte, già da tempo orientata la giurisprudenza di questa Corte, avendo essa rilevato sia – con riferimento ad fattispecie ablative caratterizzate da una qualche peculiarità di regime anche sotto il profilo penalistico – che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell’art. 12-sexies, commi 1 e 2, del decreto legge n. 306 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 356 del 1992 (ora confluito nell’art. 240-bis cod. pen.), consistono, quanto al fumus commissi delicti, nell’astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose ivi previste, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, e, quanto al periculum in mora, nella presenza di seri indizi d’esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della loro lecita provenienza, essendo stato precisato nell’occasione che il sequestro poteva avere ad oggetto le somme versate su di una polizza assicurativa sulla vita (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 7 luglio 2008, n. 27710), sia – con riferimento ad ipotesi, invece, ordinarie – che il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall’art.1923 cod. civ. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade il sequestro preventivo (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 marzo 2017, n. 11945; idem Sezione VI penale, 4 aprile 2012, n. 12838; idem Sezione II penale, 2 maggio 2007, n. 16658).
Ritenuto, pertanto che – vuoi con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria vuoi con riferimento alla successiva fase di erogazione della periodica prestazione pecuniaria – gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei “fondi pensione” costituiscano una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, deve concludersi che le somme di danaro in essi confluite sono soggette alla ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca.
Dai rilievi sopra esposti emerge la infondatezza del secondo motivo di impugnazione proposto dalla difesa del L. e, pertanto, il complessivo rigetto del ricorso da questo presentato con la derivante condanna del medesimo, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali”.

Corte di Cassazione – Sentenza 6 maggio 2020, n. 13660
sul ricorso proposto da:
L. L. F., nato a Monreale (Pa) il 13 novembre 1963; avverso la ordinanza n. 274/19 Sequestro del Tribunale di Palermo del 8 agosto 2019;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante SPINACI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 8 agosto 2019, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame che era stata presentata da L. L. F. avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Palermo il precedente 24 luglio 2019 e con il quale – nel corso di una indagine che vede coinvolto L. L. F., ed il di lui figlio L. S., avente ad oggetto la commissione di reati tributari, fra i quali segnatamente la violazione dell’art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 per avere gli stessi, in qualità di legale rappresentante della E.S. il secondo, in concorso con il padre, quale gestore di fatto quest’ultimo della medesima impresa, utilizzato, al fine di documentare poste tributarie passive, fatture relative ad operazioni inesistenti emesse dalla Costruzioni trasporti e logistica (di seguito CTL) nel corso degli anni di imposta 2016, 2017 e 2018 – erano stati sottoposti, appunto, a sequestro preventivo i beni di L. L. F., in particolare l’ammontare, pari a euro 3.829,30, giacente presso un fondo pensione gestito da Axa Mps Assicurazioni SpA, sino alla concorrenza della somma di euro 313.094,00, pari all’importo della imposta in ipotesi evasa per effetto della indicazione nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni sopra menzionati delle fatture passive relative ad operazioni inesistenti.
Avverso il predetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il L. L. F., articolando due motivi di impugnazione.
Il primo motivo è dichiaratamente relativo al vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti;
in particolare osserva il ricorrente che la natura fittizia delle operazioni svolte dalla CTL verso la E.S. sarebbe smentita dal fatto che i rapporti fra le due imprese risulterebbero regolarmente contabilizzati e parimenti dimostrati sarebbero i rapporti finanziari fra le medesime;
egualmente il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto della effettività delle prestazioni eseguite dalla EdilSimon in favore di altre impresa, la Cooperativa l’Operosa, nell’ambito della operazione, denominata “Scuole belle”, volta alla realizzazione di opere di ristrutturazione all’interno di edifici scolastici siciliani. La mancata considerazione di tali elementi sarebbe tale, ad avviso del ricorrente da rendere la motivazione della ordinanza impugnata, omessa, contraddittoria o, infine, manifestamente illogica.
Con il secondo motivo di ricorso il L. ha lamentato il fatto che il sequestro sia stato materialmente eseguito su beni non suscettibili di essere oggetto di ablazione in quanto ricomprese in un “Fondo pensione” sottoscritto la L.. Si tratterebbe, infatti, di somme di danaro destinate alla previdenza complementare non sottoponibili né a confisca né a sequestro, analogamente a quanto previsto per le pensioni statali obbligatorie. In tal senso, infatti, l’art. 11, comma 10, del dlgs n. 252 del 2005 prevede la intangibilità delle somme finalizzate ad alimentare il “Fondo pensione” durante la fase dell’accumulo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.
Osserva, infatti, il Collegio, con riferimento al primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha espressamente affermato di voler censurare l’ordinanza impugnata in quanto affetta da mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, che, per consolidata e risalente giurisprudenza di questa Corte, la previsione contenuta nell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., secondo la quale contro le ordinanze emesse a seguito di riesame ovvero di appello avverso i provvedimenti cautelari reali è ammesso il ricorso per cassazione per il solo vizio di violazione di legge, deve essere intesa nel senso che in tale nozione si devono comprendere, oltre agli errores in iudicando ed a quelli in procedendo, anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 aprile 2017, n. 18951). Tanto considerato, e rilevato che in tale accezione della violazione di legge non può essere neppure ricompreso il caso in cui la motivazione dell’ordinanza emessa nelle fattispecie sopra indicate sia caratterizzata dalla manifesta illogicità (Corte di cassazione, Sezioni unite penale, 13 febbraio 2004, n. 5876), si osserva che, quanto al caso di specie, non è dato rilevare quel così radicale vizio della motivazione nel provvedimento redatto dal Tribunale di Palermo tale da non consentire la ricostruzione del ragionamento che ha condotto il giudicante ad adottare il provvedimento contestato.
Infatti, per ritenerne la sussistenza sarebbe stato necessario che la motivazione in questione, pur graficamente esistente, fosse solo apparente, ridondando in quel caso il vizio dedotto nella violazione di legge per il tramite della violazione del precetto sancito dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., il quale, imponendo che tutti i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio siano corredati da idonea motivazione, non legittima la emissione di provvedimenti nel caso in cui la motivazione sia presente solo in modo formale ma non sostanziale. Ma, va precisato, una tale censura neppure risulta essere stata formulata in termini sufficientemente chiari dal ricorrente che, in verità, ha contestato solo la concludenza della motivazione in questione – censura come detto inammissibile – e non la sua, formale o sostanziale, assenza.
Sotto il descritto profilo il ricorso è, pertanto, chiaramente inammissibile. Quanto al secondo motivi di ricorso, esso è infondato.
Il ricorrente, in sintesi, si duole del fatto che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, in particolare esso sarebbe stato emesso in violazione di legge, in quanto il Tribunale panormita avrebbe fatto cattivo governo delle disposizioni legislative che disciplinano i “fondi pensione” sostenendo, in violazione dell’art. 11, comma 10, del dlgs n. 252 del 2005 secondo il ricorrente, e pur consapevole della esistenza di una divergente linea interpretativa esistente in seno a questa stessa Corte, che in ogni caso alle somme accantonate in un “fondo pensione” non si applicano i limiti al pignoramento dei trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali fissati dall’art. 545 cod. proc. civ. Onde definire la quaestio giuridica sottesa al motivo di impugnazione è opportuno eseguire una breve ricognizione della normativa ritenuta rilevante dalla stessa parte ricorrente e, pertanto, da essa richiamata.
A tal proposito osserva il Collegio che l’art. 545 cod. proc. civ., nel prevedere una elencazione di crediti impignorabili, come è noto, dispone che: “Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.
La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace.
L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio”.
A sua volta il citato art. 11, comma 10, del dlgs n. 252 del 2005, il quale disciplina, in via generale, le forme pensionistiche complementari, dispone che: “Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall’articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità”.
Infine, l’art. 1923 cod. civ. stabilisce che: “Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni”.
Dalla esistenza di tale succinto quadro normativo il ricorrente fa discendere, trattandosi di rimesse in corso di accumulo in favore di un “fondo pensione”, che le somme di danaro oggetto di sequestro preventivo in danno del L., pari ad euro 3.829,30, dovrebbero essere liberate in quanto, essendo esse “intangibili” durante la fase dell’accumulo, il sequestro preventivo operato sarebbe stato illegittimamente eseguito.
Come detto, sia nel testo del ricorso di fronte a questa Corte che nella stessa ordinanza impugnata sono richiamati, ovviamente con diversi fini, degli orientamenti giurisprudenziali che avallerebbero la tesi del ricorrente.
In specie, mentre la difesa del L. ricorda quale elemento giuocante a proprio favore la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n.8271 del 31 marzo 2008, il Tribunale di Palermo cita a sua volta, ma per confutarne le conclusioni, la sentenza n. 13422 del 2019 della Sesta Sezione penale di questa Corte.
Relativamente al primo riferimento giurisprudenziale, rileva il Collegio che, con sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008, le Sezioni unite civili di questa Corte suprema hanno effettivamente pronunziato una sentenza nella quale è stata affermato che, in caso di fallimento personale di soggetto che abbia stipulato un’assicurazione sulla vita, il curatore del fallimento in questione non può richiedere alla società assicurativa con cui il fallito ha, allorquando ancora era in bonis, concluso il contratto assicurativo il valore di riscatto della polizza al momento del fallimento, posto che tali somme, oltre ad essere impignorabili ai sensi dell’art. 1923 cod. civ., non rientrano in ogni caso nell’attivo fallimentare, stante la funzione previdenziale riconoscibile in un contratto di assicurazione sulla vita.
La pertinenza di tale principio con il caso ora in esame appare piuttosto problematica, stante la natura esclusivamente civilistica delle tematiche in tale occasione dibattute, attenendo essa alla natura strettamente personale ovvero commerciale del credito che un imprenditore, il quale abbia in passato stipulato un’assicurazione sulla vita, vanti sul riscatto dei premi a tal fine versati sino al momento della dichiarazione di fallimento.
A sua volta il Tribunale di Palermo si è dato carico, per avversarlo, della esistenza di un determinato orientamento giurisprudenziale, rappresentato da Corte di cassazione, Sezione VI penale, 27 marzo 2019, n. 13422, secondo il quale – richiamato il consolidato orientamento in forza del quale anche in materia di sequestro preventivo possono applicarsi i principi dettati da norme speciali in materia di limiti di pignorabilità e sequestrabilità di somme rivenienti da trattamenti retributivi e pensionistici, limiti volti a garantire i diritti inalienabili della persona – deve ritenersi che il limite stabilito in materia in impignorabilità dalla nuova formulazione dell’art. 545 cod. proc. pen. (il cui testo è stato opportunamente dianzi riportato) possa essere esteso, sulla base dei canoni interpretativi di cui si è già detto, anche alla materia del sequestro preventivo, in funzione della tutela dei diritti inviolabili e della garanzia del minimo vitale.
Si tratta, pertanto, di vedere se tale principio di diritto, coniugato con la normativa dianzi riportata, possa comportare come conseguenza la impignorabilità, e, pertanto, anche la loro insuscettibilità ad essere oggetto di sequestro preventivo penale finalizzato ad una successiva confisca, delle somme versate quale montante per la erogazione di una pensione integrativa.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che, seppure con qualche apparente resistenza, il principio della applicabilità dell’art. 545 cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente, risulta essere prevalente nella giurisprudenza di questa Corte e, d’altra parte, tale scelta sembra anche essere la preferibile stanti gli interessi primari dell’individuo, garantiti già a livello di legge fondamentale ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, che esso tende a tutelare.
Come è stato, infatti, ancora è poco, ribadito, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non possono essere sottoposte a vincolo somme corrispondenti al triplo della pensione sociale anche laddove le stesse siano oramai giacenti sul conto corrente bancario del soggetto destinatario della misura, allorquando sia certo che esse costituiscano emolumenti corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro o d’impiego (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 aprile 2019, n. 14606).
Recessivo deve, pertanto, ritenersi il diverso orientamento espresso in seno a questa Corte, secondo il quale, invece, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il divieto, stabilito dall’art. 545 cod. proc. civ., di pignoramento delle somme percepite a titolo di credito retributivo o pensionistico in misura eccedente il quinto del loro importo non opera quando le somme siano già state corrisposte all’avente diritto e si trovino oramai confuse con il suo restante patrimonio mobiliare (così Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 settembre 2017, n. 42533; idem Sezione III penale, 25 ottobre 2016, n., 44912).
Espressione, in realtà, dell’indirizzo che questo Collegio ritiene preferibile è anche la sentenza di questa stessa Sezione n. 12902 del 2016, posto che in detta pronunzia l’affermazione della piena sequestrabilità penale delle somme che siano state versate all’indagato a titolo di stipendio o di pensione una volta che le stesse siano confluite nella sua disponibilità e le medesime costituiscano l’oggetto di un credito da questo vantato verso terzi è mitigata dalla opportuna precisazione – la quale appare in verità costituire un limite all’applicabilità del principio allora enunziato – che si trattava di fattispecie anteriore alle modifiche apportate all’art. 545 cod. proc. civ. con il decreto legge n. 83 del 2015, convertito con legge n. 132 del 2015 (così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 marzo 2016, n. 12902), volendosi, perciò, intendere che, una volta ritenuta applicabile la novella codicistica, il principio affermato avrebbe perso la sua attualità.
Ritiene, tuttavia, questo Collegio, in linea con quanto sul punto osservato dal Tribunale partenopeo, che l’indirizzo giurisprudenziale sopra riferito non sia pertinente rispetto al caso in esame.
L’art. 545 cod. proc. pen., per la parte che ora interessa, cioè i commi 3, 4, 6, 7, 8, e 9, infatti non è applicabile alle ipotesi di crediti derivanti da “fondi pensioni” ad accumulo. Infatti, pur riconoscendo che si tratta di strumenti finanziari aventi una finalità riconducibile al genus previdenziale, si rileva, da una parte che le somme necessarie per la loro alimentazione non sono immediatamente ricollegabili alla nozione di corrispettivo di rapporto lavorativo oggetto di accantonamento (neppure nel caso in cui essi siano stati versati, almeno in parte, dallo stesso datore di lavoro per conto dei propri dipendenti, cfr.: Corte di cassazione, Sezioni unite civili, 9 marzo 2015, n.4684), non foss’altro perché esse possono legittimamente essere versate dal soggetto interessato al conseguimento di una indennità al compimento della età pensionabile, sebbene le relative provviste non siano rivenienti dallo svolgimento di un’attività lavorativa, tanto meno subordinata.
Da altra parte si osserva che, proprio la qualificazione attribuita ad essi di strumenti per la previdenza complementare, induce ad escludere che, pur ritenuta la piena meritevolezza dell’interesse che sottende alla stipula di accordi di tale genere fra privato ed assicuratore (meritevolezza, peraltro, indubbiamente attestata dalla specifica tipicità attribuita per via legislativa a tali forme contrattuali di previdenza ed a taluni privilegi ad esse connessi), essi vadano a integrare, arricchendolo e non costituendolo, quel nucleo essenziale di prestazioni che è soggetto a espressa garanzia di intangibilità sia sotto il profilo civile che sotto quello penale. In tale verso si è, d’altra parte, già da tempo orientata la giurisprudenza di questa Corte, avendo essa rilevato sia – con riferimento ad fattispecie ablative caratterizzate da una qualche peculiarità di regime anche sotto il profilo penalistico – che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell’art. 12-sexies, commi 1 e 2, del decreto legge n. 306 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 356 del 1992 (ora confluito nell’art. 240-bis cod. pen.), consistono, quanto al fumus commissi delicti, nell’astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose ivi previste, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, e, quanto al periculum in mora, nella presenza di seri indizi d’esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della loro lecita provenienza, essendo stato precisato nell’occasione che il sequestro poteva avere ad oggetto le somme versate su di una polizza assicurativa sulla vita (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 7 luglio 2008, n. 27710), sia – con riferimento ad ipotesi, invece, ordinarie – che il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall’art.1923 cod. civ. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade il sequestro preventivo (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 marzo 2017, n. 11945; idem Sezione VI penale, 4 aprile 2012, n. 12838; idem Sezione II penale, 2 maggio 2007, n. 16658).
Ritenuto, pertanto che – vuoi con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria vuoi con riferimento alla successiva fase di erogazione della periodica prestazione pecuniaria – gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei “fondi pensione” costituiscano una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, deve concludersi che le somme di danaro in essi confluite sono soggette alla ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca.
Dai rilievi sopra esposti emerge la infondatezza del secondo motivo di impugnazione proposto dalla difesa del L. e, pertanto, il complessivo rigetto del ricorso da questo presentato con la derivante condanna del medesimo, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2020