Separazione, il mutuo esente da imposta di registro, bollo e altre tasse
L’articolo 19 della legge 74/1987 (“Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio”) dispone che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ai procedimenti per ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa (art. 19). Con la circolare 27/E del 2012 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che dal punto di vista oggettivo, l’esenzione si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti necessari a regolare i rapporti giuridici ed economici relativi allo scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.
Il caso
Negli accordi di una coppia che ha presentato domanda per omologare la separazione consensuale è stato stabilito che l’immobile – residenza familiare e acquistato in regime di comunione di beni – venga attribuito per intero al marito, con l’obbligo di corrispondere alla moglie, contestualmente all’atto di trasferimento, un importo destinato anche all’estinzione del mutuo già stipulato da entrambi nel 2016. Il marito dovrà contrarre un nuovo finanziamento in qualità di unico intestatario specificamente destinato e come condizione essenziale per dare esecuzione agli accordi di separazione. L’istante chiede di conoscere se anche questo mutuo possa entrare a pieno titolo nell’ambito di applicazione della disposizione agevolativa indicata all’articolo 19 della legge 74/1987.
Secondo la Cassazione
In una ordinanza riguardante l’agevolazione prima casa fruita da ex coniugi per l’acquisto di un immobile, poi rivenduto a terzi prima dello scadere dei cinque anni dall’acquisto, la Suprema Corte ha affermato che la ratio della citata legge n. 74 è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, escludendo ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti. Inoltre, con l’ordinanza 17 febbraio 2021 n. 4144, riguardo a quanto stabilito dall’art. 19 ha affermato che l’esenzione, che si estende a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti, va quindi riconosciuta anche in riferimento “agli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge (…)”.
In un ulteriore intervento, gli Ermellini hanno esteso il regime fiscale di favore al procedimento di separazione coniugale, facendo in tal modo rientrare gli accordi comportanti trasferimenti patrimoniali tra coniugi nell’ambito delle “condizioni della separazione” di cui all’articolo 711 c.p.c. e attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati “contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi (Cass. n. 154/1999).
Tra questi atti sono compresi, tra gli altri – e sono oggetto di esenzione – anche gli atti di contenuto necessario come l’affidamento dei figli, il consenso reciproco a vivere separati, l’assegno di mantenimento, ecc.
La risposta n. 260
Alla luce di quanto esposto, dunque, l’Amministrazione finanziaria ritiene che il contratto di mutuo stipulato dall’ex coniuge, necessario per dare esecuzione agli accordi di separazione, possa annoverarsi tra i contratti della crisi coniugale e, pertanto, possa rientrare tra quelli che la citata ordinanza n. 4144 del 2021 considera atti realizzativi degli accordi coniugali che “debbono dunque farsi rientrare nella nozione di ‘atti relativi al procedimento di separazione o divorzio’ ex articolo 19 L. 74/1987 …”.
Resta fermo che tale condizione deve risultare dalle clausole contenute nell’accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, nel qual caso il contratto di mutuo potrà rientrare nell’ambito di applicazione della disposizione agevolativa in commento, nei limiti dell’ammontare indicato dall’accordo di separazione e destinato alla ex moglie.