FISCALITA

Semplificazioni fiscali per imprese e adempimenti

La circolare n. 31/E del 30/12/2014 fornisce chiarimenti in merito alle novità fiscali contenute nel decreto legge n. 175/2014, contenente disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Un poutpourri di adempimenti più snelli

e l’eliminazione di procedure non necessarie che “alleggerisce” persone fisiche, professionisti e imprese. Ve ne presentiamo alcune sottolineando la loro operatività per l’anno in corso, con riverberi nelle dichiarazioni da presentare nel 2016.

Redditi di lavoro autonomo non abituale

receptionConsiderata la essenziale identità tra il compenso per attività di lavoro autonomo professionale e quello per l’attività di lavoro autonomo non abituale (art. 67, comma 1, lett. 1 del Tuir), l’Amministrazione finanziaria considera che applicabile la disposizione anche nella determinazione dei redditi diversi derivanti da tali attività occasionali. Ne consegue che gli importi relativi alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente (impresa o lavoratore autonomo) non costituiranno compensi in natura e non saranno deducibili dal reddito di lavoro autonomo non abituale. Lo stesso dicasi anche nel caso in cui l’attività di lavoro autonomo occasionale non sia sostanzialmente gratuita in quanto è previsto un compenso di importo eccedente le spese sostenute. In relazione all’entrata in vigore, l’art. 10 del decreto n. 175 specifica che “la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015”. Farà fede, dunque, la data della prestazione alberghiera e delle somministrazioni di alimenti e bevande risultanti dai documtavolo-ristorante-1enti fiscali emessi da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, intestati al committente e con l’indicazione degli estremi del professionista destinatario del servizio.

Rilevanza per il committente

In materia di lavoro autonomo (art. 54, comma 5, primo periodo) e di reddito d’impresa (art. 109, comma 5, quarto periodo), il Tuir prevede la limitazione al 75% della deducibilità delle spese sostenute per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. La circolare in commento evidenzia che la modifica normativa, stabilendo l’irrilevanza quale compenso in natura delle prestazioni e somministrazioni acquistate dal committente, intende semplificare gli adempimenti prima previsti per attribuire piena rilevanza fiscale, per il professionista, alle spese alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande, ma non provoca, per il committente, un trattamento fiscale delle spese in questione peggiore rispetto a quello precedente. In sostanza la funzione della spesa deve continuare a ritenersi assorbita dalla prestazione di servizi resa dal professionista beneficiario al committente. Secondo le Entrate, quindi, il limite di deducibilità del 75% non opera per il committente per le spese sostenute per l’acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande i cui beneficiari sono i professionisti nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo. Tutto ciò presuppone, ovviamente, che sia dimostrabile l’inerenza della spesa rispetto all’attività del committente, la sua effettività e che dalla documentazione fiscale risultino gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni.

Sostituti e compensazione dei rimborsi da assistenza

Vengono modificate, in un contesto di maggiore trasparenza e semplificazione, le modalità con le quali il sostituto d’imposta recupera le ritenute versate in più rispetto al dovuto e i rimborsi effettuati nei confronti del dipendente. Dal 2015 i sostituti d’imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso – nel limite delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione (D.Lgs. n. 241/1997, art. 37, comma 4) – mediante compensazione tramite mod. F24, per cui è possibile effettuare la compensazione utilizzando gli importi a debito indicati nella delega di versamento. In pratica il sostituto riporta nel mod. F24 il dettaglio risultante dai prospetti di liquidazione e dai risultati contabili, raggruppati per tributo, anche in caso di dichiarazione congiunta. In caso di rateazione, le rate sono calcolate sul risultato contabile a debito. I sostituti devono utilizzare le stesse modalità per il recupero di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto, evidenziando nel modello di pagamento lo scomputo operato dai successivi versamenti. Tali compensazioni non concorrono alla determinazione del limite di compensazione, fissato in 700.000 euro per ogni anno solare dall’art. 34, comma 1, della legge n. 388/2000. Per le compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d’imposta, in caso di importi superiori a 15.000 euro annui, non esiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità o di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile previsto dall’art. 1, comma 574, della legge n. 147/2013.

Obbligo di apposizione del visto di conformità o di sottoscrizione alternativa – sottolinea l’Agenzia delle Entrate – che sussiste invece quando l’eccedenza scaturita dalla dichiarazione sia riportata per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo (art. 17 del decreto n. 241/1997), dato che, come precisato con la circolare n. 28/E del 2014, il limite dei 15.000 euro è riferibile solamente alla compensazione orizzontale dei crediti. Inoltre, per meglio comprendere le modifiche normative, la stessa Agenzia ricorda che in origine il sostituto era tenuto a operare uno scomputo “interno” dei maggiori versamenti effettuati, per cui lo scomputo era possibile solo dai versamenti delle ritenute relative alla stessa categoria di reddito nella quale le eccedenze erano maturate.

Dal 2000, a seguito delle modifiche introdotte dal DPR n. 542/1999, il sostituto ha avuto la possibilità di compensare le ritenute in eccesso con i versamenti successivi delle ritenute relative a qualunque tipo di provento (esempio: con un’eccedenza di ritenuta da lavoro autonomo si poteva ridurle un versamento di ritenute sul reddito di lavoro dipendente), mentre non era previsto lo scomputo tramite F24, nel quale si doveva indicare esclusivamente il versamento a debito del sostituto al netto dell’avvenuto scomputo.

Le modalità di compensazione devono essere adottate a con decorrenza 1/1/2015, indipendentemente dall’anno di formazione delle eccedenze, purché la compensazione non si riferisca all’anno 2014: si tratta, ad esempio, delle ritenute compensate a febbraio 2015 e relative a retribuzioni erogate entro il 12/1/2015 relative al 2014 o delle ritenute compensate nell’ambito del conguaglio relativo al 2014.

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Società in perdita sistematica

Con le modifiche introdotte dal decreto è stato ampliato i! cosiddetto “periodo di osservazione” per l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (art. 2, commi da 36-decies a 36- duodecies, del DL n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011), passando dagli originari 3 a 5 periodi d’imposta. La base per l’applicazione di tale disciplina è ora costituito da 5 periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale o, indifferentemente, quattro in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore al cosiddetto reddito minimo (art. 30, legge n. 724/1994).

Detrazione forfetaria delle sponsorizzazioni

Un’altra modifica interessa la detrazione IVA per le prestazioni di sponsorizzazione prevista nell’ambito del regime forfetario (art. 74, comma 6Radio-Bellagio-e-Fabio-Cancellara-GomezDPR n. 633/1972), che stabilisce, in generale, la forfetizzazione della detrazione del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili; per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica è prevista, invece, una percentuale ridotta di detrazione forfetizzata, pari a un terzo. In precedenza una specifica percentuale di detrazione forfetizzata era stabilita anche per le operazioni di sponsorizzazione in misura pari al 10%. La modifica normativa, avendo eliminato il riferimento alle prestazioni di sponsorizzazione e alla relativa percentuale di detrazione forfetizzata del 10%, le ha riportate nella regola generale della forfetizzazione della detrazione pari al 50%. Sono rimaste invariate le altre previsioni del citato art. 74, sia per quanto concerne i soggetti destinatari del regime, sia le diverse modalità applicative del regime rispetto alle differenti categorie di beneficiari, che sono i soggetti che organizzano attività di intrattenimento e gli enti che esercitano l’opzione per l’applicazione delle disposizioni agevolative della legge n. 398/1991.

Nella circolare si ricorda che sono ammessi all’esercizio dell’opzione per le disposizioni di questa legge e, quindi, in presenza di tale opzione, applicano il regime forfetario IVA, i seguenti soggetti:

  • associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 1, legge n. 398 e art. 90, comma 1, legge n. 289/2002);
  • associazioni senza fini di lurco e prò loco (art. 9-bis, DL n. 417/1991, convertito dalla legge n. 66/1992);
  • associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro (art. 2, comma 31, legge n. 350/2003).

Il regime forfetario IVA presenta un ambito applicativo diverso a seconda che venga adottato dagli enti con opzione pei le disposizioni della legge n. 398/1991 o dagli esercenti attività di intrattenimento.

DE_JULIIS_pallonimusicisti-professionisti-1Enti esercenti attività di intrattenimento

Per i soggetti che esercitano attività di intrattenimento, invece, il regime forfetario IVA si applica solo per i redditi che concorrono a formare la base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI), mentre per i proventi non soggetti a ISI, l’IVA si applica secondo i criteri ordinari (circolare n. 165/E del 2000). Rientrano tra quelli non soggetti a ISI i proventi derivanti da prestazioni pubblicitarie (circolare n. 165/E del 2000), mentre quelli derivanti dalle sponsorizzazioni concorrono alla formazione della base imponibile ISI e quindi sono assoggettati all’applicazione del regime forfetario IVA (DPR n. 633/1072, art. 3, comma 2, lettera c).

Per effetto, quindi, della modifica introdotta dal decreto 175/2014, i soggetti citati applicano la forfetizzazione della detrazione nella misura del 50% alle sole prestazioni di sponsorizzazione: gli stessi soggetti, tuttavia, anche dopo la modifica, continuano ad assoggettare le prestazioni pubblicitarie alle regole ordinarie di detrazione dell’IVA (artt. 19 e seguenti del DPR n. 633).

Spese di rappresentanza

Il decreto utilizza anche ai fini dell’IVA il limite di 50 euro, già previsto dall’1/1/2008 ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa,dei costi sostenuti per le spese di rappresentanza dall’art. 108, comma 2, del Tuir, in base al quale “Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”. Al fine di creare un maggiore coordinamento tra le imposte sui redditi e l’IVA in materia di spese di rappresentanza, viene elevato da 25,82 a 50 euro l’importo utilizzato come riferimento sia per l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’imposta delle cessioni gratuite di beni e servizi, sia ai fini della detrazione dell’imposta concernente le spese di rappresentanza. Grazie alle modifiche introdotte, queste le novità: a) si considera fuori campo IVA la cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, il cui costo unitario sia uguale o inferiore a 50 euro; b) si considerano fuori campo IVA le prestazioni di servizi il cui valore sia inferiore o uguale a 50 euro, anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore o a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa; c) non è ammessa detraibile l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Il regime fiscale dei beni sequestrati

One bedroom Executive ApartmentAl fine di circoscriverne meglio l’ambito di applicazione, viene riformulato il comma 3-bis dell’art. 51 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), che prevede un regime fiscale speciale per i beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva finalizzato a evitare che l’Amministrazione giudiziaria anticipi il versamento di somme in una fase del procedimento di prevenzione in cui non è ancora chiara la destinazione finale dell’immobile che è stato acquisito (devoluzione allo Stato o restituzione al soggetto proposto). Mentre la precedente versione del comma 3-bis prevedeva, dall’1/1/2013, un’esenzione temporanea da imposte, tasse e tributi dovuti in relazione ai beni immobili oggetto dei provvedimenti di prevenzione, dall’1/1/2014 al suo posto scatta la “sospensione del versamento” da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile: si tratta, ad esempio, dell’Imu oppure dell’Ivie (l’imposta sul valore degli immobili all’estero). Poiché la sospensione è limitata al versamento, anche con riguardo ai beni immobili, per l’amministratore giudiziario resta l’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva. Non è dovuto, invece, perché oggetto di esenzione espressa, il versamento delle imposte di registro, ipo-catastale e di bollo qualora “gli atti e i contratti posti in essere durante il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi”. Per quanto riguarda il reddito prodotto dai beni immobili sequestrati e confiscati non definitivamente, ne viene disposta esplicitamente l’irrilevanza ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, qualora sia determinato secondo le regole del reddito fondiario: in particolare, per effetto della nuova disposizione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile i redditi prodoti i dai beni immobili situati nel territorio dello Stato e all’estero, anche se locati, quando sono determinati, appunto, secondo le disposizioni dei redditi fondiari e di natura fondiaria. Quindi il reddito prodotto dai beni in questione non concorre alla determinazione del reddito imponibile, ma deve comunque essere indicato nella dichiarazione dei redditi, così da consentire all’Amministrazione finanziaria la liquidazione dell’imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare. Resta confermata, invece, la previsione secondo l’amministratore giudiziario comunica all’Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti l’eventuale revoca della misura di prevenzione, in modo che questi provvedono a liquidare le imposte, tasse e tributi dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria e il cui versamento, dovuto d al soggetto cui i beni sono stati restituiti, è stato sospeso.

Attestazione della prestazione energetica e sanzioni

Una delle novità introdotte individua nel Ministero dello Sviluppo Economico l’amministrazione competente a irrogare le sanzioni nei casi di violazioni relative alle disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica. Il pagamento della sanzione non esenta comunque dall’obbligo di presentare l’attestato, in caso di omessa dichiarazione o allegazione, al Mise. L’Agenzia delle Entrate, in base a specifiche intese con il Mise, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione dei contratti nel sistema informativo, individuerà quelle considerate rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmetterà in via telematica allo stesso Ministero per l’accertamento e la contestazione della violazione.

Requisiti per l’attività di assistenza fiscale dei Caf

Alla luce del tempo trascorso dall’entrata in vigore delle norme che disciplinano l’assistenza fiscale e delle nuove responsabilità a carico degli intermediari nel processo di verifica dei dati dei modelli 730, il D.Lgs. 175 modifica anche il Decreto del Ministro delle Finanze n. 164/1999, al fine di garantire l’idoneità tecnico-organizzativa delle società che richiedono l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale. Nello specifico, le novità operano sulla base dei seguenti principi: a) prevedere la presenza sul territorio in almeno un terze delle Province;

  1. prevedere un numero minimo di dichiarazioni che ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale deve presentare;
  2. stabilire che le società richiedenti e i Caf debbano redigere una relazione tecnica annuale dalla quale emerga: 1) il rispetto dei requisiti riguardanti le garanzie di idoneità tecnico-organizzativa in relazione alla formula organizzativa assunta, anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente; 2) i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell’attività di assistenza fiscale, anche in merito all’affidamento a terzi dell’assistenza; 3) un piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali.

E’ prevista, per garantire adeguati livelli di servizio, la presentazione all’Amministrazione finanziaria di una relazione tecnica sull’attività svolta nell’anno precedente, il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile viene adeguato da due miliardi di lire a tre milioni di euro, mentre viene confermato il potere regolamentare per il Ministro dell’Economia di modificare il citato DM n. 164.

Il procedimento di autorizzazione. Novità per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei Caf: a differenza della generica indicazione contenuta nel testo previgente, le sedi e gli uffici periferici presso i quali è svolta l’attività di assistenza fiscale, compresi i Caf dipendenti, devono essere presenti in almeno un terzo delle Province: per i centri di assistenza riconducibili alla stessa associazione o organizzazione o a strutture da esse delegate, tale requisito è considerato complessivamente, riconoscendo in tal modo “il valore della matrice associativa nella costituzione dei Caf  La nuova previsione in materia di presenza sul territorio “è ritenuta una condizione idonea a garantire un adeguato livello di servizi”.

La circolare n. 31/E del 2014 ricorda che secondo l’art. 11, comma 1, del DM n. 164/1999, ai Caf dipendenti, costituiti da sostituti d’imposta, è riconosciuta la possibilità di avvalersi di società di servizi; la norma stabilisce che per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale il Caf può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il Caf o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i Caf, o che sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni. La nota n. 168865 del 24/11/1999 ha inoltre chiarito che anche i Caf formati dai sostituti d’imposta possono avvalersi di una società di servizi e, a tal proposito, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che in caso di costituzione di una società di servizi da parte di un Caf formato da sostituti d’imposta, il requisito del possesso del capitale sociale in capo a uno più sostituti che fanno parte del Centro è riferito al momento della costituzione della società di servizio, “ancorché i predetti sostituti siano subentrati successivamente nella compagine sociale originaria del CAF stesso”.

La formula organizzativa dei Caf. Sono apportate modifiche al citato art. 11, secondo cui per l’attività di assistenza fiscale, oltre alie società di servizi (comma 1), i Centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR n. 322/1998, che agiscono in nome e per conto del Centro stesso.

I Caf, pertanto, potranno avvalersi:

  • degli ¡scritti negli Albi dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e dei Consulenti del lavoro;
  • degli iscritti alla data del 30/9/1993 nei ruoli di Penti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria.

Le nuove disposizioni si applicano sia ai Caf dipendenti sia ai Caf impresa.

La relazione tecnica iniziale. Vengono anche stabiliti i requisiti e il contenuto della relazione tecnica che le società devono presentare all’atto della richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale.

La nuova norma prevede la presentazione della relazione tecnica dalla quale emergano: a) il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del Centro; b) la formula organizzativa assunta anche in relazione ai rapporti di lavoro dipendente (D.Lgs. n. 368/2001); c) i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell’attività, anche in meritoall’affidamento a terzi dell’attività di assistenza fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio; d) il piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei Centri (è previsto che le modalità dell’attività formativa sono stabilite con un decreto del Ministro dell’Economia).

La relazione tecnica annuale. Al fine di garantire una continuità dei livelli di servizio, è previsto che i Caf dipendenti presentino annualmente all’Amministrazione finanziaria una relazione tecnica in ordine: alla capacità operativa e alle risorse umane utilizzate, indicando le tipologia di rapporti di lavoro instaurati e la formazione svolta; all’affidamento a terzi dell’attività di assistenza fiscale; ai controlli effettuati, volti a garantire la qualità del prodotto, la qualità e l’adeguatezza dei livelli di servizio; al numero di dichiarazioni validamente trasmesse all’Agenzia delle Entrate. La relazione deve essere presentata dai Caf dipendenti, dopo il primo anno di attività, entro il 31 gennaio con riferimento all’attività svolta nell’anno precedente.

Il controllo dell’Agenzia delle Entrate. In base a un’altra modifica introdotta, l’Agenzia delle Entrate verifica che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun Caf sia almeno pari all’1 % del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal Centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nello stesso triennio. Per i Centri autorizzati dopo la data di entrata in vigore del decreto 175, il requisito del numero di dichiarazioni validamente trasmesse nei primi tre anni di attività si considera osservato se viene inviato annualmente un numero di dichiarazioni pari all’ 1%, con uno scostamento massimo del 10%, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal Centro in ognuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato. Per i Caf riconducibili alla medesima associazione o organizzazione o a strutture da esse delegate, il requisito numerico indicato è considerato complessivamente. L’assenza di almeno uno dei requisiti richiesti nella relazione tecnica annuale determina la decadenza dall’autorizzazione allo svolgimento dell’assistenza fiscale (art. 10 del DM n. 164/1999), che interviene dopo il completamento dell’attività di assistenza in corso allo scadere del termine di 30 giorni (art. 10, comma 3).

 

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