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Sanzioni tributarie: dal 1° settembre nuove regole e importi
Il D.lgs. 87/2024, attuativo della legge 111/2023 di riforma fiscale, introduce nuove regole e importi delle sanzioni tributarie per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, mentre per quelle commesse fino al 31 agosto si applicheranno le regole previgenti, anche se il ravvedimento sarà perfezionato dopo tale data.
Tra le novità più significative segnaliamo: l’applicazione dei principi di proporzionalità e di sanzione in misura predeterminata; stop al sequestro finalizzato alla confisca se il debito è in corso di estinzione tramite rateizzazione e il contribuente è in regola con i pagamenti, salvo che nei casi di reale pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale; la non punibilità del contribuente che, in caso di incertezza interpretativa, accetta le indicazioni del Fisco e presenti la dichiarazione integrativa versando l’imposta dovuta entro 60 giorni dalla pubblicazione della risposta (o risoluzione, circolare, ecc.) recante il comportamento da seguire; le modifiche ai reati di omesso versamento delle ritenute e dell’IVA; le sentenze irrevocabili del processo tributario e gli atti di accertamento definitivo delle imposte possono essere utilizzati nel processo penale, e la sentenza irrevocabile di assoluzione nel processo penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario; la modifica recidiva, con un aumento fino al doppio della sanzione per chi commette una violazione della stessa natura nei 3 anni successivi alla definitività della sentenza o dell’atto, con la possibilità di una riduzione fino a 1/4 in caso di sproporzione tra violazione e sanzione, o di un aumento fino alla metà in caso di particolare gravità.
I nuovi importi
– reddito dichiarato inferiore a quello accertato o imposta inferiore a quella dovuta (sono state diminuite): sanzione amministrativa è del 70% della maggior imposta dovuta, con un minimo di 150 euro (dal 90% e un massimo del 180%.);
– omessa presentazione della dichiarazione per imposte dirette, IRES e IRAP : sanzione ridotta al 120% da minimo di 250 a un massimo di 1.000 euro (prima era dal 120% al 240%) e non si applica più l’aumento di un terzo per i redditi esteri non dichiarati;
– presentazione della dichiarazione con oltre 90 giorni di ritardo, ma senza superare i termini di accertamento e prima dell’avvio di verifica o accertamento: 75% delle imposte dovute;
– dichiarazione infedele: 70% della maggiore imposta, con un minimo di 150 euro, ma nei casi di falsa documentazione o condotte simulatorie o fraudolente, aumentabilità dalla metà al doppio;
– IVA addebitata in eccesso: da 250 a 10.000 euro per indebita detrazione anche per operazioni esenti, escluse e non imponibili;
– omessa dichiarazione IVA: sanzione del 120% trascorsi 90 giorni, ma prima di ogni controllo ulteriore sanzione del 75% sull’imposta dovuta;
– omessa registrazione di atti: dal 45 al 120% dell’importo dovuto, per atti non presentati durante le ispezioni da 250 a 2.000 euro;
– scostamenti per imposte di successione: da 250 a 1.000 euro, per le omissioni d’imposta da 150 a 500 euro.
Omesso versamento e indebita compensazione
In caso di omesso versamento di ritenute dovute e certificate per un importo superiore a 150.000 euro per ogni periodo d’imposta e dell’IVA per un importo superiore a 25.000 euro, reclusione da 6 mesi a 2 anni se il debito non è in corso di estinzione tramite rateizzazione o se si verifica la decadenza della rateazione e il debito residuo supera, rispettivamente, 50.000 o 75.000 euro.
Cumulo giuridico nel ravvedimento operoso
Il D.lgs. 87/2024 modifica il ravvedimento operoso, con la possibilità di applicare il cumulo giuridico anche, il che permette di applicare una sanzione unica nei casi di:
– concorso formale: con una sola azione o omissione si violano più norme;
– concorso materiale: con più azioni o omissioni si commettono più violazioni della stessa norma;
– continuazione o progressione: con più azioni o omissioni si commettono più violazioni che compromettono la determinazione dell’imponibile o la liquidazione del tributo.
Società ed enti
Le sanzioni pecuniarie per società o enti sono esclusivamente a loro carico; in caso di costituzione fittizia o interposizione, destinatario della sanzione è il soggetto che ha agito per conto della società (o ente).
Nuove cause di non punibilità
Riguardo alla non punibilità per particolare esiguità del fatto, il giudice deve considerare: l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore limite; l’adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione; l’entità del debito residuo; la situazione di crisi.
Casi particolari
Restano limitati alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024:
– la riduzione della sanzione edittale al 25%;
– la riduzione delle sanzioni a 1/7 per i ravvedimenti oltre la scadenza di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione;
– la riduzione delle sanzioni a 1/6, 1/5 e 1/4 in base allo stadio del procedimento di accertamento;
– il cumulo giuridico.