FISCALITA LAVORO LEGGI E SENTENZE PRIMA PAGINA

Sanzioni tributarie: dal 1° settembre nuove regole e importi

Il D.lgs. 87/2024, attuativo della legge 111/2023 di riforma fiscale, introduce nuove regole e importi delle sanzioni tributarie per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, mentre per quelle commesse fino al 31 agosto si applicheranno le regole previgenti, anche se il ravvedimento sarà perfezionato dopo tale data.

Tra le novità più significative segnaliamo: l’applicazione dei principi di proporzionalità e di sanzione in misura predeterminata; stop al sequestro finalizzato alla confisca se il debito è in corso di estinzione tramite rateizzazione e il contribuente è in regola con i pagamenti, salvo che nei casi di reale pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale; la non punibilità del contribuente che, in caso di incertezza interpretativa, accetta le indicazioni del Fisco e presenti la dichiarazione integrativa versando l’imposta dovuta entro 60 giorni dalla pubblicazione della risposta (o risoluzione, circolare, ecc.) recante il comportamento da seguire; le modifiche ai reati di omesso versamento delle ritenute e dell’IVA; le sentenze irrevocabili del processo tributario e gli atti di accertamento definitivo delle imposte possono essere utilizzati nel processo penale, e la sentenza irrevocabile di assoluzione nel processo penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario; la modifica recidiva, con un aumento fino al doppio della sanzione per chi commette una violazione della stessa natura nei 3 anni successivi alla definitività della sentenza o dell’atto, con la possibilità di una riduzione fino a 1/4 in caso di sproporzione tra violazione e sanzione, o di un aumento fino alla metà in caso di particolare gravità.

I nuovi importi

– reddito dichiarato inferiore a quello accertato o imposta inferiore a quella dovuta (sono state diminuite): sanzione amministrativa è del 70% della maggior imposta dovuta, con un minimo di 150 euro (dal 90% e un massimo del 180%.);

– omessa presentazione della dichiarazione per imposte dirette, IRES e IRAP : sanzione ridotta al 120% da minimo di 250 a un massimo di 1.000 euro (prima era dal 120% al 240%) e non si applica più l’aumento di un terzo per i redditi esteri non dichiarati;

– presentazione della dichiarazione con oltre 90 giorni di ritardo, ma senza superare i termini di accertamento e prima dell’avvio di verifica o accertamento: 75% delle imposte dovute;

– dichiarazione infedele: 70% della maggiore imposta, con un minimo di 150 euro, ma nei casi di falsa documentazione o condotte simulatorie o fraudolente, aumentabilità dalla metà al doppio;

– IVA addebitata in eccesso: da 250 a 10.000 euro per indebita detrazione anche per operazioni esenti, escluse e non imponibili;

– omessa dichiarazione IVA: sanzione del 120% trascorsi 90 giorni, ma prima di ogni controllo  ulteriore sanzione del 75% sull’imposta dovuta;

– omessa registrazione di atti: dal 45 al 120% dell’importo dovuto, per atti non presentati durante le ispezioni da 250 a 2.000 euro;

– scostamenti per imposte di successione: da 250 a 1.000 euro, per le omissioni d’imposta da 150 a 500 euro.

Omesso versamento e indebita compensazione

In caso di omesso versamento di ritenute dovute e certificate per un importo superiore a 150.000 euro per ogni periodo d’imposta e dell’IVA per un importo superiore a 25.000 euro, reclusione da 6 mesi a 2 anni se il debito non è in corso di estinzione tramite rateizzazione o se si verifica la decadenza della rateazione e il debito residuo supera, rispettivamente, 50.000 o 75.000 euro.

Cumulo giuridico nel ravvedimento operoso

Il D.lgs. 87/2024 modifica il ravvedimento operoso, con la possibilità di applicare il cumulo giuridico anche, il che permette di applicare una sanzione unica nei casi di:

– concorso formale: con una sola azione o omissione si violano più norme;

– concorso materiale: con più azioni o omissioni si commettono più violazioni della stessa norma;

– continuazione o progressione: con più azioni o omissioni si commettono più violazioni che compromettono la determinazione dell’imponibile o la liquidazione del tributo.

Società ed enti

Le sanzioni pecuniarie per società o enti sono esclusivamente a loro carico; in caso di costituzione fittizia o interposizione, destinatario della sanzione è il soggetto che ha agito per conto della società (o ente).

Nuove cause di non punibilità

Riguardo alla non punibilità per particolare esiguità del fatto, il giudice deve considerare: l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore limite; l’adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione; l’entità del debito residuo; la situazione di crisi.

Casi particolari

Restano limitati alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024:

– la riduzione della sanzione edittale al 25%;

– la riduzione delle sanzioni a 1/7 per i ravvedimenti oltre la scadenza di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione;

– la riduzione delle sanzioni a 1/6, 1/5 e 1/4 in base allo stadio del procedimento di accertamento;

– il cumulo giuridico.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay