FISCALITA

Rottamazione quater, quando è possibile la compensazione

La rottamazione quater (legge 197/2022) ha previsto la possibilità di estinguere i “singoli carichi affidati agli agenti della riscossione” tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli. La norma dispone, tra l’altro, che relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data  di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate,salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il divieto di compensazione

Il Dl 78/2010 (articolo 31, comma 1) dispone che la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento: tale divieto non si applica alle compensazioni cosiddette verticali, tra debiti e crediti della stessa imposta.

In relazione al divieto di compensazione, la circolare 13/E del 2011 ha chiarito che ai fini della preclusione è qualificante soltanto l’avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo. La preclusione non agisce: a) nei casi di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella; b) in presenza di ruoli per i quali sia stata concessa una sospensione.

Crediti d’imposta e ruoli

Un contribuente residente in Svizzera presenta un quesito riguardante la possibilità di compensare i crediti d’imposta di cui dispone, nonostante la presenza di ruoli, considerata l’adesione alla  rottamazione quater (legge 197/2022). Al riguardo evidenzia che prima di aderire alla procedura di definizione dei debiti erariali, l’utilizzo in compensazione dei crediti erariali non era possibile. Tuttavia, visto che per l’adesione alla rottamazione quater i relativi debiti erariali non risultano più tra i ruoli da saldare ma tra quelli saldati, chiede se sia possibile considerare sospesi i ruoli oggetto di  rateizzazione per aver aderito alla definizione e, di conseguenza, su può beneficiare della compensazione.

Rateazione e mancato pagamento

Nella risposta n. 54/2024 l’Agenzia delle entrate precisa che per quanto riguarda i ruoli che impediscono la compensazione sono rilevanti soltanto quelli per i quali il termine di pagamento del debito è già scaduto, indipendentemente dal titolo dell’iscrizione e dalla tipologia del ruolo, mentre l’auto compensazione è possibile in caso di ruoli per i quali è concessa la sospensione o la rateazione.

Inoltre, evidenzia che se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora operativo e, quindi, andrà considerata esclusivamente la rata scaduta, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, tra l’ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto. Nel caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente di due rate, si decade automaticamente dalla dilazione e lìintero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile, quindi, la preclusione riguarda l’importo complessivo del debito residuo non pagato.

Stanti tali premesse, il citato limite di 1.500 euro deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.

Il Fisco afferma che la sospensione si produce in riferimento ai soli ruoli oggetto della dichiarazione di rottamazione, per i quali è disposta la impossibilità di iniziare nuovi azioni esecutive e/o cautelari (salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo), ed escluso che il contribuente sia qualificabile come inadempiente. In conclusione, dunque, i ruoli oggetto della citata dichiarazione non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro che preclude l’auto compensazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione, e soltanto se non si verifichino decadenze o altri impedimenti.  Concorrono invece al limite indicato, oltre il quale scatta il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.

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