FISCALITA

Rottamazione delle cartelle Equitalia, scadenza prorogata al 21 aprile

Torniamo a parlarvi di rottamazione dopo averlo fatto da queste pagine a gennaio (“Boom di richieste per la rottamazione delle cartelle Equitalia”), visto che la Camera ha approvato l’auspicato slittamento della scadenza dal 31 marzo al 21 aprile, oltre alla proroga di un anno per i Comuni terremotati, anche alla luce del fatto che a fine febbraio erano circa 350.000 i contribuenti che avevano presentato la domanda.

Equitalia comunicherà ai contribuenti entro il 15 giugno (invece del 31 maggio) gli importi dovuti e il pagamento in un’unica soluzione o ripartito in cinque rate.

Non cambiano i termini di pagamento. Il pagamento dell’unica rata o della prima delle cinque deve essere eseguito nel luglio 2017: per le altre rate le scadenze sono settembre e novembre 2017, aprile e settembre 2018. Con le prime tre rate pagate nel 2017 si salda il 70% dell’importo complessivo, il restante 30% con le due rate del 2018. Nello specifico: a luglio 2017 si paga il 24% del dovuto, a settembre e novembre il 23% ciascuna, ad aprile e settembre 2018 il 15% ciascuna.

Tutte le scadenze per aderire alla rottamazione, compresi quelli prorogati, slittano di un anno per i contribuenti residenti nei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia. Il provvedimento chiarisce inoltre – e questa è una novità – che possono aderire alla rottamazione anche le Casse di previdenza, per le cartelle relative a contributi dalle Casse stesse non versati.

Anche per aderire alla rottamazione ci si può avvalere dell’assistenza dei Caf, grazie all’accordo raggiunto con l’Agenzia delle Entrate, che saranno di ausilio per elaborare la domanda e potranno essere delegati alla gestione dell’intera pratica, svolgendo un ruolo di consulenza per informare e supportare i contribuenti.

 

Il servizio online

Il Garante della privacy ha autorizzato lo scambio di dati innescato dalla richiesta online all’Agenzia delle Entrate sulla propria posizione debitoria e sui ruoli da rottamare. Il contribuente può chiedere all’Agenzia, anche tramite uno degli intermediari abilitati, di consultare la propria posizione per conoscere con esattezza gli importi da definire in maniera agevolata. Il flusso delle informazioni rispetta i vincoli di riservatezza e facilita il contribuente interessato. Gli intermediari abilitati, previa una delega specifica, potranno usare i servizi telematici delle Entrate per conoscere la posizione del proprio assistito.

 

L’adesione agevolata

Ricordiamo che: possono essere “rottamate” le somme affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016; la domanda può essere presentata entro il prossimo 21 aprile; l’agevolazione prevede il pagamento integrale del capitale dovuto, evitando di pagare sanzioni e interessi di mora, oltre agli interessi, le spese sostenute per le procedure di recupero del credito e l’aggio dovuto agli agenti della riscossione.

 

La circolare delle Entrate

Con un comunicato stampa dello scorso 8 marzo l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che con la circolare 2/2017 sono stati forniti alcuni chiarimenti relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati a Equitalia introdotta dal decreto legge n. 193/2016.

La procedura non può essere attivata per i carichi non affidati entro il 31 dicembre 2016, mentre si possono definire i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non è stata notificata la cartella di pagamento al debitore, ma la cui esistenza è stata comunicata al debitore per posta ordinaria dall’agente della riscossione.

Il DL 193 prevede la facoltà, per il contribuente, di definire singolarmente ciascuno dei carichi iscritti a ruolo (o affidati) dal 2000 al 2016, senza quindi l’obblio di definire tutti i carichi che lo riguardano.

Possono essere inoltre sanati i carichi contenenti soltanto importi dovuti a titolo di sanzioni, a condizione che le sanzioni siano di carattere amministrativo-tributarie.

Il perfezionamento della procedura viene meno se dopo aver avviato il procedimento, il contribuente non paga integralmente o paga in ritardo gli importi da versare in un’unica soluzione o una delle rate. In questi casi, gli eventuali versamenti effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto, tornano a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e continua l’attività di riscossione senza possibilità di rateizzare il pagamento dovuto, a meno che non sia stata pagata tempestivamente e integralmente la prima rata.

Si possono definire anche i carichi relativi al contenzioso: in questi casi il contribuente, presentando la dichiarazione di adesione, si impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire. Questo impegno non equivale, comunque, “alla rinuncia al ricorso di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1997 (codice del processo tributario). Il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere soltanto qualora il carico definito efficacemente – con l’integrale pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata – riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia”.

Sono esclusi dalla definizione agevolata: l’IVA all’importazione, il recupero degli aiuti di Stato e dei crediti tributari in paesi UE, OCSE o con convenzioni bilaterali, i crediti da pronunce della Corte dei Conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

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